Art. 3.
                Fattispecie escluse dalla disciplina

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a)   ai   medicinali   preparati  in  farmacia  in  base  ad  una
prescrizione  medica  destinata  ad  un  determinato  paziente, detti
"formule  magistrali",  che  restano disciplinati dall'articolo 5 del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
    b)  ai  medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni
della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli
Stati  membri  dell'Unione  europea,  detti  "formule  officinali", e
destinati  ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale
farmacia;
    c)  ai  medicinali  destinati  alle  prove di ricerca e sviluppo,
fatte  salve le disposizioni di cui all'articolo 53, commi 13 e 14, e
quelle  del  capo  II  del  titolo  IV  del  presente decreto e fermo
restando  quanto previsto dal decreto legislativo del 24 giugno 2003,
n.   211,  relativo  all'applicazione  della  buona  pratica  clinica
nell'esecuzione  della  sperimentazione clinica di medicinali per uso
umano;
    d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da
parte   di   un  produttore  autorizzato,  fatto  salvo  il  disposto
dell'articolo 2, comma 3;
    e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
    f)  al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine
umana,  eccettuato  il  plasma  nella  cui  produzione  interviene un
processo industriale.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  8 aprile  1998,  n 94, recante: «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  sperimentazioni cliniche in campo
          oncologico e altre misure in materia sanitaria»:
              «Art. 5 (Prescrizione di preparazioni magistrali). - 1.
          Fatto  salvo  il  disposto  del  comma 2,  i medici possono
          prescrivere  preparazioni  magistrali esclusivamente a base
          di  principi  attivi  descritti  nelle farmacopee dei Paesi
          dell'Unione  europea  o  contenuti  in  medicinali prodotti
          industrialmente  di  cui  e'  autorizzato  il  commercio in
          Italia   o   in   altro   Paese   dell'Unione  europea.  La
          prescrizione  di preparazioni magistrali per uso orale puo'
          includere  principi  attivi  diversi da quelli previsti dal
          primo  periodo  del  presente  comma,  qualora questi siano
          contenuti  in  prodotti  non  farmaceutici  per  uso orale,
          regolarmente  in  commercio  nei Paesi dell'Unione europea;
          parimenti,  la  prescrizione di preparazioni magistrali per
          uso  esterno  puo'  includere  principi  attivi  diversi da
          quelli  previsti  dal  primo  periodo  del  presente comma,
          qualora   questi  siano  contenuti  in  prodotti  cosmetici
          regolarmente  in  commercio  in  detti Paesi. Sono fatti in
          ogni  caso  salvi  i divieti e le limitazioni stabiliti dal
          Ministero della sanita' per esigenze di tutela della salute
          pubblica.
              2.   E'  consentita  la  prescrizione  di  preparazioni
          magistrali  a  base  di  principi  attivi gia' contenuti in
          specialita' medicinali la cui autorizzazione all'immissione
          in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi
          non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
              3.  Il medico deve ottenere il consenso del paziente al
          trattamento  medico e specificare nella ricetta le esigenze
          particolari  che  giustificano il ricorso alla prescrizione
          estemporanea.  Nella  ricetta il medico dovra' trascrivere,
          senza riportare le generalita' del paziente, un riferimento
          numerico  o  alfanumerico di collegamento a dati d'archivio
          in  proprio  possesso che consenta, in caso di richiesta da
          parte  dell'autorita'  sanitaria, di risalire all'identita'
          del paziente trattato.
              4.  Le  ricette  di  cui  al comma 3, in originale o in
          copia,    sono   trasmesse   mensilmente   dal   farmacista
          all'azienda   unita'   sanitaria   locale   o   all'azienda
          ospedaliera,  che  le  inoltrano al Ministero della sanita'
          per  le  opportune  verifiche, anche ai fini dell'eventuale
          applicazione dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo
          29 maggio 1991, n. 178.
              5.  Le  disposizioni  dei  commi 3 e 4 non si applicano
          quando   il   medicinale   e'  prescritto  per  indicazioni
          terapeutiche   corrispondenti   a   quelle  dei  medicinali
          industriali  autorizzati  a  base  dello  stesso  principio
          attivo.
              6. La violazione, da parte del medico o del farmacista,
          delle  disposizioni  del  presente  articolo e'  oggetto di
          procedimento  disciplinare ai sensi del decreto legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13 settembre 1946, n.
          233.».
              - Per  il  decreto  legislativo  del 24 giugno 2003, n.
          211, vedi note alle premesse.
                               Note all'art. 5:

              - Per  l'art.  5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
          23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 aprile
          1998, n 94, vedi note all'art. 3.
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n. 206,
          reca:  «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge
          29 luglio 2003, n. 229».