Art. 3.

                          Imprese abilitate

  1.  Le  imprese,  iscritte  nel  registro  delle  imprese di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive  modificazioni,  di  seguito  registro  delle  imprese,  o
nell'Albo  provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui alla legge
8 agosto  1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate  all'esercizio  delle  attivita'  di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore  individuale  o  il  legale  rappresentante  ovvero il
responsabile  tecnico  da  essi  preposto  con  atto  formale,  e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
  2.  Il  responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per  una  sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
  3.  Le  imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti  di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita',  ai  sensi  dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241  e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera  e  quale  voce,  di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2,  intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso  dei  requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
  4.  Le  imprese  artigiane  presentano  la  dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane  per  la  verifica  del  possesso  dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana.  Le  altre  imprese  presentano la dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
  5.  Le  imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni  sono  autorizzate  all'installazione,  alla  trasformazione,
all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti,  relativi
esclusivamente  alle  proprie  strutture  interne  e nei limiti della
tipologia  di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
  6.  Le  imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti  i  requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato  di  riconoscimento,  secondo  i  modelli  approvati  con
decreto  del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno  1992.  Il  certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985,  n.  443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di  commercio,  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  e
successive modificazioni.
 
          Note all'articolo 3:

              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,   n.   581,   recante   «Regolamento   di  attuazione
          dell'articolo 8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'articolo 2188  del codice civile.», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  3 febbraio  1996,  n.  28, Supplemento
          Ordinario.
              La  legge  8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro
          per  l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 agosto 1985, n. 199.
              Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
              «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
              2.  L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente.
              3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di   cui   al   comma 2,   adotta  motivati
          provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
          di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
          inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
          potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
          determinazioni   in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
          prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
          il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
              4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
              5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.
              Il  decreto del Ministro dell'industria del commercio e
          dell'artigianato  11  giugno1992, recante «Approvazione dei
          modelli  dei  certificati  di  riconoscimento dei requisiti
          tecnico-professionali  delle  imprese  e  del  responsabile
          tecnico  ai  fini  della  sicurezza  degli  impianti.»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
              La    legge   29 dicembre   1993,   n.   580,   recante
          «Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura.», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.