Art. 3.
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli
interventi   di   ripristino   e   sostituzione   di   recipienti   e
apparecchiature  (serbatoi,  colonne, vessel, reattori, forni, etc.),
macchine  o  altri componenti, con altri di capacita' non superiore e
aventi   le  medesime  caratteristiche  di  processo,  strutturali  e
funzionali,   ivi   comprese   le   tubazioni   di  collegamento,  la
strumentazione,    i   sistemi   di   controllo   e   di   sicurezza,
l'accessibilita' dell'area.