Art. 3 Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici 1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita' di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita' di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente, mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantita' e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente. 3. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente, mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantita', le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorita' un rendiconto economico completo della gestione. 4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l'importatore puo' gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorita' competente, utilizzando il modulo di cui all'allegato C, entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare. 5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in carico di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU e prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura di eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla rendicontazione dell'anno precedente. Le societa' consortili hanno l'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore al trenta per cento dell'avanzo di amministrazione accertato, alla gestione degli stock storici esistenti. 6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla raccolta, all'impiego.