Art. 3 Livello di sicurezza 1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono essere utilizzati in Italia purche' assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee. 2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.
Nota agli articoli 1 e 3: - Per i riferimenti alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, vedere nelle note alle premesse.