Art. 3 
 
                        Livello di sicurezza 
 
  1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato  alla
legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono
essere  utilizzati  in  Italia  purche'  assicurino  il  livello   di
sicurezza  prescritto  dalle  direttive  comunitarie  e  dalle  norme
armonizzate europee. 
  2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di
riferimento possono essere utilizzate norme nazionali  emanate  dagli
organismi nazionali di normalizzazione. 
 
          Nota agli articoli 1 e 3: 
              - Per i riferimenti alla legge 4 gennaio  1990,  n.  1,
          vedere nelle note alle premesse.