Art. 3 
 
 
          Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e 
         compiti della Conferenza nazionale per la garanzia 
            dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
 
  1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze: 
    a) promuove l'attuazione della Convenzione di New  York  e  degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e  di  tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la  piena  applicazione
della normativa europea e nazionale vigente in materia di  promozione
della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza,  nonche'  del  diritto
della  persona  di  minore  eta'  ad  essere   accolta   ed   educata
prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
ambito familiare di appoggio o sostitutivo; 
    b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della  Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a  Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; 
    c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei  Garanti
delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni  e  di
istituti internazionali di tutela e di promozione dei  loro  diritti.
Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti  di  tutela  e  di
promozione dei diritti delle persone di minore eta'  appartenenti  ad
altri Paesi; 
    d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle  delle
persone di minore eta' e quelle  delle  associazioni  familiari,  con
particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore  dell'
affido e  dell'adozione,  nonche'  di  collaborazione  con  tutte  le
organizzazioni e le reti internazionali,  con  gli  organismi  e  gli
istituti  per  la  promozione  e  per  la  tutela   dell'infanzia   e
dell'adolescenza operanti in Italia  e  negli  altri  Paesi,  con  le
associazioni, con le organizzazioni non governative,  con  tutti  gli
altri soggetti privati operanti  nell'ambito  della  tutela  e  della
promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti
i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita'  di
tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta'; 
    e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite  pari
opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto
alla salute e pari  opportunita'  nell'accesso  all'istruzione  anche
durante la degenza e nei periodi di cura; 
    f) esprime il proprio parere sul piano  nazionale  di  azione  di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo  dei  soggetti  in
eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,  nei
termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  prima  della  sua
trasmissione  alla  Commissione   parlamentare   per   l'infanzia   e
l'adolescenza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,   del   citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  103
del 2007; 
    g) segnala  al  Governo,  alle  regioni  o  agli  enti  locali  e
territoriali interessati,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
tutte le iniziative opportune per assicurare la  piena  promozione  e
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con  particolare
riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,
alla salute; 
    h) segnala, in casi di emergenza, alle  autorita'  giudiziarie  e
agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato
di abbandono al fine della  loro  presa  in  carico  da  parte  delle
autorita' competenti; 
    i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta
periodicamente  al  Comitato  dei  diritti  del  fanciullo  ai  sensi
dell'articolo 44 della  Convenzione  di  New  York,  da  allegare  al
rapporto stesso; 
    l)  formula  osservazioni  e  proposte  sull'individuazione   dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali relativi alle persone di minore  eta',  di  cui  all'articolo
117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione,  e  vigila  in
merito al rispetto dei livelli medesimi; 
    m)  diffonde  la   conoscenza   dei   diritti   dell'infanzia   e
dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in  collaborazione
con gli enti e con le istituzioni  che  si  occupano  di  persone  di
minore eta', iniziative per  la  sensibilizzazione  e  la  diffusione
della  cultura  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  finalizzata   al
riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; 
    n)  diffonde  prassi  o  protocolli  di  intesa  elaborati  dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali,  dagli
ordini  professionali   o   dalle   amministrazioni   delegate   allo
svolgimento delle  attivita'  socio-assistenziali,  che  abbiano  per
oggetto i  diritti  delle  persone  di  minore  eta',  anche  tramite
consultazioni  periodiche  con  le  autorita'  o  le  amministrazioni
indicate;  puo'  altresi'  diffondere   buone   prassi   sperimentate
all'estero; 
    o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
istituto atto a prevenire  o  risolvere  con  accordi  conflitti  che
coinvolgano persone di minore eta', stimolando  la  formazione  degli
operatori del settore; 
    p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita
la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti  dell'infanzia  e
dell'adolescenza di cui al  comma  7,  una  relazione  sull'attivita'
svolta con riferimento all'anno solare precedente. 
  2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente
articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' . 
  3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni
di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame
delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di  tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
  4. L'Autorita' garante  promuove,  a  livello  nazionale,  studi  e
ricerche    sull'attuazione    dei    diritti     dell'infanzia     e
dell'adolescenza,  avvalendosi  dei   dati   e   delle   informazioni
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di  cui  all'articolo  1,
comma 1250, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,   dell'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  e
l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del  2007,  nonche'
dell'Osservatorio  per  il  contrasto   della   pedofilia   e   della
pornografia minorile, di cui  all'articolo  17,  comma  1-bis,  della
legge 3 agosto  1998,  n.  269.  L'Autorita'  garante  puo'  altresi'
richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi  di  cui  al
presente comma. 
  5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle  proprie  funzioni,
promuove le opportune sinergie con la  Commissione  parlamentare  per
l'infanzia e l'adolescenza di  cui  all'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale  delle
relazioni presentate dalla medesima Commissione. 
  6. Nel rispetto delle  competenze  e  dell'autonomia  organizzativa
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
autonomie  locali  in  materia  di  politiche  attive   di   sostegno
all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante  assicura  idonee
forme di collaborazione  con  i  garanti  regionali  dell'infanzia  e
dell'adolescenza o  con  figure  analoghe,  che  le  regioni  possono
istituire con i  medesimi  requisiti  di  indipendenza,  autonomia  e
competenza esclusiva in materia di infanzia  e  adolescenza  previsti
per l'Autorita' garante. 
  7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica,  la  Conferenza  nazionale  per  la
garanzia dei diritti dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  di  seguito
denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta
dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o  da  figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza  e'  convocata  su  iniziativa
dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza  dei  garanti
regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe. 
  8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle
regioni, svolge i seguenti compiti: 
    a) promuove l'adozione di linee  comuni  di  azione  dei  garanti
regionali o di figure analoghe  in  materia  di  tutela  dei  diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul  piano  regionale  e
nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; 
    b) individua forme di costante scambio di dati e di  informazioni
sulla condizione delle persone di minore eta' a livello  nazionale  e
regionale. 
  9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle  persone  di
minore eta', e alla procura della  Repubblica  competente  abusi  che
abbiano rilevanza penale  o  per  i  quali  possano  essere  adottate
iniziative di competenza della procura medesima. 
  10.  L'Autorita'  garante  prende  in   esame,   anche   d'ufficio,
situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a  conoscenza
in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o  il
rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta',  ivi
comprese quelle riferibili ai mezzi  di  informazione,  eventualmente
segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di  controllo
o di sanzione. 
  11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte  per
la  prevenzione  e  il  contrasto   degli   abusi   sull'infanzia   e
sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto
2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e  della
legge 6 febbraio 2006, n. 38,  recante  disposizioni  in  materia  di
lotta  contro   lo   sfruttamento   sessuale   dei   bambini   e   la
pedopornografia  anche  a  mezzo  Internet,  nonche'  dei  rischi  di
espianto  di  organi  e  di  mutilazione   genitale   femminile,   in
conformita' a quanto previsto dalla  legge  9  gennaio  2006,  n.  7,
recante disposizioni concernenti la prevenzione e  il  divieto  delle
pratiche di mutilazione genitale femminile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti alla legge 20 marzo 2003, n. 77  si
          vedano le note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' il seguente: 
                «Art. 1  (Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
          l'adolescenza). - 1. E' confermato e  continua  ad  operare
          l'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  l'adolescenza,
          istituito con  la  legge  23  dicembre  1997,  n.  451.  2.
          L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano  nazionale
          di azione di interventi per la  tutela  dei  diritti  e  lo
          sviluppo dei  soggetti  in  eta'  evolutiva,  di  cui  alla
          Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
          lo sviluppo  dell'infanzia,  adottata  a  New  York  il  30
          settembre 1990, con l'obiettivo di conferire  priorita'  ai
          programmi  riferiti  ai   minori   e   di   rafforzare   la
          cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia  nel  mondo.  Il
          piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti  in
          eta'  evolutiva  quale  strumento  di  applicazione  e   di
          implementazione   della   Convenzione   sui   diritti   del
          fanciullo, fatta a New York il  20  novembre  1989  e  resa
          esecutiva con legge  27  maggio  1991,  n.  176.  Il  piano
          individua, altresi', le modalita'  di  finanziamento  degli
          interventi  da  esso  previsti,   nonche'   le   forme   di
          potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte  dalle
          pubbliche  amministrazioni,  dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali. 3. Ai fini della elaborazione del piano di  cui  al
          comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni
          e  gli  enti  locali  si  coordinano   con   l'Osservatorio
          affinche' venga adottata ogni misura  volta  a  qualificare
          l'impegno finanziario per  perseguire  le  priorita'  e  le
          azioni previste dal piano stesso. 4. Le regioni, in accordo
          con le amministrazioni provinciali e le  province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  adottano  idonee   misure   di
          coordinamento degli interventi  locali  di  raccolta  e  di
          elaborazione di  tutti  i  dati  relativi  alla  condizione
          dell'infanzia e dell'adolescenza in  ambito  regionale.  In
          particolare, entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  sono
          acquisiti i dati relativi  a:  a)  la  condizione  sociale,
          culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia
          e dell'adolescenza; b) le risorse  finanziarie  e  la  loro
          destinazione per aree di  intervento  nel  settore;  c)  la
          mappa dei servizi territoriali e le  risorse  attivate  dai
          privati.  5.  Il  piano  e'  proposto  dal  Ministro  della
          solidarieta' sociale e dal Ministro delle politiche per  la
          famiglia,   sentita   la   Commissione   parlamentare   per
          l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 23
          dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni
          dalla presentazione.  Esso  e'  adottato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza
          unificata  e  previa  deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, entro i trenta giorni  successivi  alla  scadenza
          del termine anzidetto. 6.  L'Osservatorio  predispone  ogni
          due   anni,   avvalendosi   del   Centro    nazionale    di
          documentazione  e  analisi,  la  relazione  biennale  sulla
          condizione  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  in  Italia,
          nonche' lo schema del rapporto previsto dall'art. 44  della
          citata Convenzione di New York. 7. Il Governo predispone il
          rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione  di
          New York sui diritti del fanciullo alle  scadenze  indicate
          dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto
          dall'Osservatorio,  che  si  avvale  anche  degli  elementi
          forniti dalle regioni. 8. Al fine di rafforzare,  ai  sensi
          del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo  dell'infanzia
          nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per
          quanto di  sua  competenza,  un  dettagliato  programma  di
          interventi,  che  diviene  parte   integrante   del   piano
          nazionale d'azione, indicando anche le risorse  finanziarie
          destinate allo scopo.». 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241, e' il seguente: 
                «Art. 16 (Attivita' consultiva).   -  1.  Gli  organi
          consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          sono tenuti a rendere i pareri  ad  essi  obbligatoriamente
          richiesti  entro  venti  giorni   dal   ricevimento   della
          richiesta. Qualora siano richiesti di  pareri  facoltativi,
          sono   tenuti   a   dare   immediata   comunicazione   alle
          amministrazioni richiedenti del termine entro il  quale  il
          parere sara' reso, che comunque non puo' superare  i  venti
          giorni dal ricevimento  della  richiesta.  2.  In  caso  di
          decorrenza del termine senza che sia  stato  comunicato  il
          parere  obbligatorio  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'espressione del parere. In  caso  di
          decorrenza del termine senza che sia  stato  comunicato  il
          parere  facoltativo  o  senza  che  l'organo  adito   abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   l'amministrazione
          richiedente procede indipendentemente dall'espressione  del
          parere. Salvo il caso di omessa richiesta  del  parere,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          espressione dei pareri di cui  al  presente  comma.  3.  Le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
          di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni
          preposte    alla    tutela    ambientale,    paesaggistica,
          territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel  caso  in
          cui   l'organo   adito   abbia    rappresentato    esigenze
          istruttorie, i termini di cui al  comma  1  possono  essere
          interrotti per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 5. I pareri di cui al comma 1  sono  trasmessi
          con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello  Stato
          predispongono  procedure   di   particolare   urgenza   per
          l'adozione dei pareri loro richiesti.  6-bis.  Resta  fermo
          quanto previsto dall'art.  127  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  103  del  2007,  e'   il
          seguente: 
                «Art. 1  (Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
          l'adolescenza). -  5. Il piano  e'  proposto  dal  Ministro
          della solidarieta' sociale e dal Ministro  delle  politiche
          per la famiglia, sentita la  Commissione  parlamentare  per
          l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 23
          dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni
          dalla presentazione.  Esso  e'  adottato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza
          unificata  e  previa  deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, entro i trenta giorni  successivi  alla  scadenza
          del termine anzidetto.». 
              - Per i riferimenti all'art. 44 della  Convenzione  sui
          diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989
          e resa esecutiva dalla legge 27 maggio  1991,  n.  176,  si
          vedano le note all'art. 1. 
              - Il testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 1,  comma  1250,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: 
                «1250. Il Fondo per le politiche  della  famiglia  di
          cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 180 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche  per  la
          famiglia utilizza il  Fondo:  per  istituire  e  finanziare
          l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  prevedendo   la
          rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali  da
          un lato e delle regioni, delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano e degli enti  locali  dall'altro,  nonche'  la
          partecipazione dell'associazionismo e  del  terzo  settore;
          per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo  di
          vita e di lavoro di cui all'art.  9  della  legge  8  marzo
          2000, n. 53; per sperimentare  iniziative  di  abbattimento
          dei costi dei servizi per le famiglie con numero  di  figli
          pari o  superiore  a  quattro;  per  sostenere  l'attivita'
          dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e  della
          pornografia minorile di  cui  all'art.  17  della  legge  3
          agosto  1998,   n.   269,   e   successive   modificazioni,
          dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  del  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  di
          cui alla legge 23 dicembre 1997,  n.  451;  per  sviluppare
          iniziative  che  diffondano  e  valorizzino   le   migliori
          iniziative in materia di politiche  familiari  adottate  da
          enti  pubblici  e   privati,   enti   locali,   imprese   e
          associazioni; per sostenere le  adozioni  internazionali  e
          garantire il pieno funzionamento della Commissione  per  le
          adozioni internazionali.». 
              - Per il testo dell'art. 1 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,  si  veda  quanto
          sopra riportato. 
              - Il testo  degli  articoli  2  e  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,  e'  il
          seguente: 
                «Art.   2   (Composizione    dell'Osservatorio    per
          l'infanzia   e   l'adolescenza). -    1.    L'Osservatorio,
          presieduto dal Ministro delle politiche per la  famiglia  e
          dal Ministro della solidarieta' sociale, e' composto da: a)
          un   rappresentante    per    ciascuna    delle    seguenti
          amministrazioni: 1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento
          per  le  politiche  della  famiglia;  2)   Presidenza   del
          Consiglio - Dipartimento per  le  politiche  giovanili;  3)
          Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento  per  le   pari
          opportunita'; 4) Ministero della solidarieta'  sociale;  5)
          Ministero della pubblica  istruzione;  6)  Ministero  della
          salute; 7) Ministero  degli  affari  esteri;  8)  Ministero
          dell'interno; 9) Ministero della giustizia;  10)  Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale;  11)  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze;   12)   Ministero   delle
          comunicazioni; b)  un  rappresentante  dell'Istituto  degli
          Innocenti di Firenze; c)  un  rappresentante  dell'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT);  d)  sei  rappresentanti
          indicati dalla Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano;  e)  tre
          rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale  comuni
          d'Italia;  f)  un   rappresentante   dell'Unione   province
          italiane; g) un rappresentante dell'Unione nazionale  delle
          comunita'  montane;  h)  un  rappresentante  del   Comitato
          italiano  UNICEF;  i)  un  rappresentante  della   Societa'
          italiana di pediatria; l) un  rappresentante  per  ciascuna
          delle confederazioni sindacali CGIL,  CISL  e  UIL;  m)  un
          rappresentante dell'Associazione giudici per  i  minorenni;
          n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle
          assistenti   sociali   (SUNAS);   o)   un    rappresentante
          dell'Ordine  nazionale  degli  assistenti  sociali;  p)  un
          rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; q) un
          rappresentante dell'Associazione nazionale  degli  avvocati
          per  la  famiglia  e  i  minori;   r)   un   rappresentante
          dell'Ordine nazionale dei giornalisti; s) un rappresentante
          dell'Associazione  nazionale   dei   pedagogisti;   t)   un
          rappresentante dell'Associazione nazionale degli  educatori
          professionali;  u)  rappresentanti  di  organizzazioni  del
          volontariato e del terzo settore che  operano  nel  settore
          dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati  con  decreto
          del Ministro della  solidarieta'  sociale  e  del  Ministro
          delle politiche per la famiglia,  fino  ad  un  massimo  di
          otto; v) esperti individuati con decreto del Ministro della
          solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per  la
          famiglia, fino ad un massimo di otto;  z)  il  responsabile
          del Centro nazionale di documentazione  e  di  analisi  per
          l'infanzia  di  cui  all'art.  3,  di  seguito  denominato:
          «Centro di documentazione e analisi»,  ed  il  coordinatore
          delle attivita' scientifiche di cui  all'art.  7.  2.  Alle
          attivita'  di  segreteria  connesse  con  il  funzionamento
          dell'Osservatorio si  provvede  con  le  ordinarie  risorse
          umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la
          famiglia e del Ministero della solidarieta' sociale. 3.  Ai
          componenti  dell'Osservatorio  spetta   esclusivamente   il
          rimborso delle spese di  viaggio  e  di  soggiorno.  Per  i
          componenti  estranei  alla  pubblica   amministrazione   il
          predetto rimborso e' equiparato a quello dei  dirigenti  di
          seconda fascia dello Stato.»; 
                «Art. 3 (Centro  nazionale  di  documentazione  e  di
          analisi   per    l'infanzia    e    l'adolescenza). -    1.
          L'Osservatorio di cui all'art. 1 si  avvale  di  un  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per  l'infanzia  e
          l'adolescenza.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni   del
          Centro, il Ministro delle politiche per la  famiglia  e  il
          Ministro  della  solidarieta'  sociale  possono   stipulare
          convenzioni, anche  di  durata  pluriennale,  con  enti  di
          ricerca  pubblici  o  privati   che   abbiano   particolare
          qualificazione nel campo dell'infanzia e  dell'adolescenza.
          L'Osservatorio  annualmente   elabora   il   programma   di
          attivita' del Centro e ne definisce  le  priorita'.  2.  Il
          Centro ha i seguenti  compiti:  a)  raccogliere  e  rendere
          pubblici normative statali, regionali, dell'Unione  europea
          ed internazionali; progetti di legge statali  e  regionali;
          dati statistici, disaggregati per genere e per eta',  anche
          in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
          pubblicazioni   scientifiche,    anche    periodiche;    b)
          realizzare, sulla base  delle  indicazioni  che  pervengono
          dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei  servizi
          pubblici, privati e del privato  sociale,  compresi  quelli
          assistenziali  e  sanitari,  e  delle   risorse   destinate
          all'infanzia a livello nazionale, regionale  e  locale;  c)
          analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle
          relative  ai  soggetti  in  eta'   evolutiva   provenienti,
          permanentemente o per periodi determinati, da altri  Paesi,
          anche attraverso l'integrazione dei dati e  la  valutazione
          dell'attuazione  dell'effettivita'  e  dell'impatto   della
          legislazione, anche non direttamente destinata  ai  minori;
          d)    predisporre,    sulla    base     delle     direttive
          dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
          rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 6 e  7,
          evidenziando gli indicatori sociali e le diverse  variabili
          che incidono sul  benessere  dell'infanzia  in  Italia;  e)
          formulare proposte, anche su  richiesta  delle  istituzioni
          locali, per la elaborazione  di  progetti-pilota  intesi  a
          migliorare le condizioni  di  vita  dei  soggetti  in  eta'
          evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre
          nel periodo perinatale; f) promuovere la  conoscenza  degli
          interventi delle  amministrazioni  pubbliche,  collaborando
          anche con gli organismi titolari di competenze  in  materia
          di infanzia, in particolare  con  istituti  e  associazioni
          operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti  in  eta'
          evolutiva; g)  raccogliere  e  pubblicare  regolarmente  il
          bollettino di tutte le ricerche e le  pubblicazioni,  anche
          periodiche, che interessano il  mondo  minorile.  3.  Nello
          svolgimento dei compiti previsti dal  presente  regolamento
          il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio  e  di
          ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo
          ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con  il  Centro
          di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia  previsto
          dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e  il
          Fondo delle Nazioni unite per  l'infanzia,  firmato  a  New
          York il 23 settembre 1986,  reso  esecutivo  con  legge  19
          luglio 1988, n. 312.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma  1-bis,  della  legge  3
          agosto 1998, n. 268, e' il seguente: 
                «1-bis.  E'  istituito  presso  la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   per   le   pari
          opportunita'  l'Osservatorio   per   il   contrasto   della
          pedofilia e della pornografia minorile con  il  compito  di
          acquisire e monitorare i dati e  le  informazioni  relativi
          alle   attivita',   svolte   da    tutte    le    pubbliche
          amministrazioni, per la prevenzione e la repressione  della
          pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione  presso
          l'Osservatorio di  una  banca  dati  per  raccogliere,  con
          l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte  le
          informazioni utili per il monitoraggio  del  fenomeno.  Con
          decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite
          la   composizione   e   le   modalita'   di   funzionamento
          dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione  e  di
          organizzazione della banca dati, anche per  quanto  attiene
          all'adozione dei dispositivi necessari per la  sicurezza  e
          la riservatezza dei dati. Resta ferma la  disciplina  delle
          assunzioni di cui ai commi da 95 a 103  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
          delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui
          al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro
          per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2007  e  2008.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  come
          rideterminata  dalla  tabella  C  allegata  alla  legge  23
          dicembre 2005, n.  266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si
          provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma  1,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato;  ad  apportare,   con   propri   decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n.
          451, e' il seguente: 
                «Art. 1 (Commissione parlamentare  per  l'infanzia  e
          l'adolescenza)   - 1.   E'   istituita    la    Commissione
          parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza con compiti  di
          indirizzo  e  controllo  sulla  concreta  attuazione  degli
          accordi internazionali e  della  legislazione  relativi  ai
          diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.  2.
          La Commissione e' composta da venti  senatori  e  da  venti
          deputati  nominati,  rispettivamente,  dal  Presidente  del
          Senato della Repubblica e dal Presidente della  Camera  dei
          deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
          parlamentari,  comunque  assicurando  la  presenza  di   un
          rappresentante per ciascun gruppo. 3. La Commissione elegge
          al suo interno un  presidente,  due  vicepresidenti  e  due
          segretari. 4. La Commissione chiede  informazioni,  dati  e
          documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche
          amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni
          attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti  in  eta'
          evolutiva.   4-bis.   La   Commissione   parlamentare   per
          l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi  poteri
          di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio  di
          informazioni e  promuove  le  opportune  sinergie  con  gli
          organismi e gli istituti per  la  promozione  e  la  tutela
          dell'infanzia  e  dell'adolescenza  operanti  in  Italia  e
          all'estero e con le  associazioni,  le  organizzazioni  non
          governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito
          della tutela e  della  promozione  dei  diritti  di  minori
          nonche' dell'affido  e  dell'adozione.  5.  La  Commissione
          riferisce  alle  Camere,  con  cadenza  almeno  annuale,  i
          risultati della propria attivita' e formula osservazioni  e
          proposte  sugli  effetti,  sui  limiti   e   sull'eventuale
          necessita' di adeguamento della  legislazione  vigente,  in
          particolare per assicurarne la rispondenza  alla  normativa
          dell'Unione europea ed in riferimento ai  diritti  previsti
          dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,  fatta  a  New
          York il 20 novembre  1989,  resa  esecutiva  con  legge  27
          maggio 1991, n. 176 . 6. E' istituita la giornata  italiana
          per  i  diritti  dell'infanzia   e   dell'adolescenza,   da
          celebrare il 20 novembre di  ogni  anno,  nella  ricorrenza
          della firma  della  citata  Convenzione  di  New  York.  Il
          Governo,  d'intesa  con  la   Commissione,   determina   le
          modalita'  di  svolgimento  della  giornata,  senza   oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.». 
              - Il testo della legge 11 agosto 2003, n.  228  (Misure
          contro la tratta di persone), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195. 
              -  Il  testo  della  legge  6  febbraio  2006,  n.   38
          (Disposizioni in materia di lotta  contro  lo  sfruttamento
          sessuale dei bambini e la  pedopornografia  anche  a  mezzo
          Internet),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   15
          febbraio 2006, n. 38. 
              -  Il  testo  della  legge  9  gennaio   2006,   n.   7
          (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
          pratiche di mutilazione genitale femminile), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14.