Art. 3 
 
 
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito  sommario
                            di cognizione 
 
  1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice  di  procedura
civile. 
  2. Quando la causa e' giudicata  in  primo  grado  in  composizione
collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo  comma,
del codice di procedura civile il presidente del collegio designa  il
giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei  mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio. 
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e'  competente  la
corte di appello in primo grado il  procedimento  e'  regolato  dagli
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 702-bis  e  702-ter
          del Codice di procedura civile: 
              «Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione  delle
          parti). - Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica  in
          composizione monocratica, la domanda puo'  essere  proposta
          con  ricorso   al   tribunale   competente.   Il   ricorso,
          sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve  contenere  le
          indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),  4),  5)  e  6)  e
          l'avvertimento  di  cui  al  numero  7)  del  terzo   comma
          dell'articolo 163. 
              A  seguito   della   presentazione   del   ricorso   il
          cancelliere forma il  fascicolo  d'ufficio  e  lo  presenta
          senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
          il  magistrato  cui  e'   affidata   la   trattazione   del
          procedimento. 
              Il giudice designato fissa  con  decreto  l'udienza  di
          comparizione delle parti,  assegnando  il  termine  per  la
          costituzione del convenuto, che  deve  avvenire  non  oltre
          dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente  al
          decreto di fissazione dell'udienza, deve essere  notificato
          al convenuto almeno trenta giorni prima della data  fissata
          per la sua costituzione. 
              Il convenuto  deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria della comparsa di risposta,  nella  quale  deve
          proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
          dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
          di prova di cui intende avvalersi e i documenti  che  offre
          in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A  pena
          di   decadenza   deve   proporre   le   eventuali   domande
          riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito  che
          non sono rilevabili d'ufficio. 
              Se il convenuto intende chiamare un terzo  in  garanzia
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
          spostamento   dell'udienza.   Il   giudice,   con   decreto
          comunicato dal cancelliere alle parti costituite,  provvede
          a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
          perentorio per la citazione del terzo. La costituzione  del
          terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. 
              Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice,  se  ritiene
          di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. 
              Se  rileva  che  la  domanda  non  rientra  tra  quelle
          indicate nell'articolo 702-bis, il giudice,  con  ordinanza
          non impugnabile, la dichiara  inammissibile.  Nello  stesso
          modo provvede sulla domanda riconvenzionale. 
              Se ritiene che le difese svolte dalle parti  richiedono
          un'istruzione non sommaria, il giudice, con  ordinanza  non
          impugnabile, fissa l'udienza di cui  all'articolo  183.  In
          tal caso si applicano le disposizioni del libro II. 
              Quando la causa relativa alla  domanda  riconvenzionale
          richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne  dispone
          la separazione. 
              Se non provvede ai sensi  dei  commi  precedenti,  alla
          prima udienza il giudice, sentite  le  parti,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          rilevanti  in  relazione  all'oggetto   del   provvedimento
          richiesto e provvede con ordinanza  all'accoglimento  o  al
          rigetto delle domande. 
              L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
          titolo per l'iscrizione di  ipoteca  giudiziale  e  per  la
          trascrizione. 
              Il giudice  provvede  in  ogni  caso  sulle  spese  del
          procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.».