Art. 3 Acquacoltura 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. 2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al comma 1; b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso; c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2135 del Codice civile cosi' recita: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Per il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si veda nelle note all'art. 2. Per il testo dell'art. 24, comma 2, della legge n. 104 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.