Art. 3 
 
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la  predisposizione
        degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto 
 
  1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In relazione alle procedure di  cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.». 
  2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Lo studio di fattibilita'  da  porre  a  base  di  gara  e'
redatto  dal  personale  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   in
possesso   dei   requisiti   soggettivi   necessari   per   la    sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalita'  coinvolte
nell'approccio   multidisciplinare   proprio    dello    studio    di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare  la
redazione  dello  studio  di   fattibilita'   a   soggetti   esterni,
individuati con le procedure previste dal presente codice.».