Art. 3 
 
 
                         Autorita' nazionale 
 
  1.  In  relazione  alle  disposizioni  previste  dall'articolo  37,
paragrafo 2,  della  Convenzione,  l'Italia  designa  come  autorita'
nazionale responsabile al fine della  registrazione  e  conservazione
dei dati nazionali sui condannati per  reati  sessuali  il  Ministero
dell'interno. 
  2. Le attivita' di registrazione e di conservazione dei dati di cui
al comma 1 sono svolte in conformita'  al  Trattato  concluso  il  27
maggio 2005 tra il  Regno  del  Belgio,  la  Repubblica  federale  di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  il  Granducato
di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la  Repubblica  d'Austria,
relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,  in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la  criminalita'
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato  di  PrĂ¼m),  reso
esecutivo dalla  legge  30  giugno  2009,  n.  85,  e  alle  relative
disposizioni di attuazione.