Art. 3.
      Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni
  1.  Nei  procedimenti  per i delitti previsti dall'articolo 270-ter
del  codice  penale  e  per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2
lettera  a)  n.  4  del  codice  di procedura penale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
  2.  All'articolo  25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356,  dopo  le  parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti:
(("ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo". ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 270-ter del codice
          penale, introdotto dall'art. 1 della presente legge:
              "Art.  270-ter  (Assistenza  agli associati). Chiunque,
          fuori  dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
          da   rifugio   o  fornisce  vitto,  ospitalita',  mezzi  di
          trasporto,   strumenti  di  comunicazione  a  talune  delle
          persone  che  partecipano  alle associazioni indicate negli
          articoli  270  e 270-bis e' punito con la reclusione fino a
          quattro anni.
              -  Per  il  testo  dell'art.  407  c.p.p.  si  veda nei
          riferimenti normativi all'art. 1.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 13 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152 (Provvedimenti urgenti in tema di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento  dell'attivita'  amministrativa)  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
              "Art.  13.  -  1. In deroga a quanto disposto dall'art.
          267  del  codice  di  procedura  penale, l'autorizzazione a
          disporre  le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso
          codice    e'    data,    con   decreto   motivato,   quando
          l'intercettazione  e'  necessaria  per lo svolgimento delle
          indagini   in  relazione  ad  un  delitto  di  criminalita'
          organizzata  o di minaccia col mezzo del telefono in ordine
          ai  quali  sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione
          dei  sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di
          procedura  penale.  Quando  si tratta di intercettazione di
          comunicazioni  tra  presenti  disposta  in  un procedimento
          relativo  a  un  delitto  di criminalita' organizzata e che
          avvenga  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614  del  codice
          penale,  l'intercettazione e' consentita anche se non vi e'
          motivo   di  ritenere  che  nei  luoghi  predetti  si  stia
          svolgendo l'attivita' criminosa.
              2.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1,  la  durata  delle
          operazioni  non  puo'  superare  i quaranta giorni, ma puo'
          essere  prorogata  dal  giudice  con  decreto  motivato per
          periodi  successivi  di  venti giorni, qualora permangano i
          presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
          proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
          caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267
          del codice di procedura penale.
              3.  Negli  stessi  casi  di  cui al comma 1 il pubblico
          ministero  e  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria possono
          farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".
              -   Si   riporta   il   testo   dell'art.   25-bis  del
          decreto-legge  8 giugno  1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
          nuovo   codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
          contrasto   alla   criminalita'  mafiosa)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1992,  n. 356, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  25-bis  (Perquisizioni  di  edifici). - 1. Fermo
          quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge 19 marzo
          1990,  n.  55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
          procedere  a  perquisizioni  locali  di interi edifici o di
          blocchi  di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere
          che  si  trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia
          rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei
          delitti  indicati  nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
          procedura   penale  ovvero  ai  delitti  con  finalita'  di
          terrorismo.
              2.  Nel  corso delle operazioni di perquisizione di cui
          al comma 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e
          di veicoli nelle aree interessate.
              3.  Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1
          e'  data  notizia  immediatamente,  e comunque entro dodici
          ore,  al  procuratore  della Repubblica presso il tribunale
          del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se
          ne   ricorrono   i   presupposti,  le  convalida  entro  le
          successive quarantotto ore".