Art. 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-ter del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: (("ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 270-ter del codice penale, introdotto dall'art. 1 della presente legge: "Art. 270-ter (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a talune delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni. - Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria". - Si riporta il testo dell'art. 25-bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dalla presente legge: "Art. 25-bis (Perquisizioni di edifici). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo. 2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate. 3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e' data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore".