Art. 3. 
 
  Coloro che hanno  organizzato  squadre  fasciste,  le  quali  hanno
compiuto atti di violenza o  di  devastazione,  e  coloro  che  hanno
promosso o diretto l'insurrezione del 28  ottobre  1922  sono  puniti
secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889. 
 
  Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio
1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti  rilevanti  a
mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art, 118
del Codice stesso. 
 
  Chiunque ha, commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi
della situazione politica creata dal fascismo e'  punito  secondo  le
leggi del tempo.