Art. 3. 
 
  Per i patrioti combattenti, che abbiano riportato  nella  lotta  di
liberazione ferite gravi, invalidita' o  mutilazioni,  il  premio  di
solidarieta' nazionale di cui al precedente articolo 1 e'  elevato  a
lire diecimila, indipendentemente dalla  durata  del  loro  servizio.
Alle famiglie dei patrioti  dispersi  o  caduti  in  combattimento  o
caduti per rappresaglie o deceduti in seguito  a  ferite  o  malattie
contratte in servizio viene corrisposto  un  premio  di  solidarieta'
nazionale di lire ventimila. Nella famiglia sono compresi,  ed  hanno
diritto al premio in parti eguali nel seguente ordine di preferenza: 
  1)  il  coniuge  ed  i  figli  minorenni,  legittimi   e   naturali
riconosciuti; 
  2) i figli maggiorenni inabili al lavoro; 
  3) i genitori; 
  4) i fratelli e le sorelle minorenni; 
  5) i fratelli e le sorelle maggiorenni inabili al lavoro. 
 
  I documenti relativi possono essere redatti in carta semplice.