Art. 3. Per i patrioti combattenti, che abbiano riportato nella lotta di liberazione ferite gravi, invalidita' o mutilazioni, il premio di solidarieta' nazionale di cui al precedente articolo 1 e' elevato a lire diecimila, indipendentemente dalla durata del loro servizio. Alle famiglie dei patrioti dispersi o caduti in combattimento o caduti per rappresaglie o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte in servizio viene corrisposto un premio di solidarieta' nazionale di lire ventimila. Nella famiglia sono compresi, ed hanno diritto al premio in parti eguali nel seguente ordine di preferenza: 1) il coniuge ed i figli minorenni, legittimi e naturali riconosciuti; 2) i figli maggiorenni inabili al lavoro; 3) i genitori; 4) i fratelli e le sorelle minorenni; 5) i fratelli e le sorelle maggiorenni inabili al lavoro. I documenti relativi possono essere redatti in carta semplice.