Art. 3. Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione stessa anche dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui all'art. 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481. Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute: a) per il 50 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'art. 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi; b) per il venti per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S. A. C. A. T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo; c) per il 30 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiero.