Art. 3. 
 
  Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630  del
codice penale, sequestra  una  persona  o  la  tiene  in  suo  potere
minacciando di ucciderla,  di  ferirla  o  di  continuare  a  tenerla
sequestrata al fine di costringere un terzo, sia  questi  uno  Stato,
una organizzazione  internazionale  tra  piu'  governi,  una  persona
fisica o  giuridica  od  una  collettivita'  di  persone  fisiche,  a
compiere  un  qualsiasi  atto  o  ad  astenersene,  subordinando   la
liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione,  e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
  Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto  dell'articolo
289-bis del codice penale. 
  Se il fatto e' di lieve  entita'  si  applicano  le  pene  previste
dall'articolo 605 del codice  penale  aumentate  dalla  meta'  a  due
terzi.