Art. 3. Unita' operative di degenza 1. Gli standards di personale da applicarsi ai fini della revisione degli organici dei presidi ospedalieri a gestione diretta sono relativi alle funzioni assistenziali proprie del presidio, con riferimento all'assistenza a ciclo continuo e a ciclo diurno dei degenti, ivi comprese le attivita' inerenti alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta. 2. Gli standards sono stabiliti con riferimento a moduli organizzativi tipo che, ad un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 70-75% - eccezion fatta per le terapie intensive e per le malattie infettive - e con degenza media nei limiti della norma per le distinte funzioni specialistiche, comportano l'utilizzazione ottimale del personale. 3. I moduli organizzativi tipo di cui al presente articolo costituiscono ad un tempo la soglia minima al di sotto della quale la gestione dell'unita' operativa diviene antieconomica ed e', quindi, opportuno che sia riveduta e ottimizzata, ed una indicazione parametrica per la determinazione della dotazione organica del personale delle divisioni, sezioni o servizi. Di conseguenza i moduli tipo non costituiscono riferimento per la strutturazione formale delle unita' operative potendo queste ultime essere costituite dall'aggregazione di piu' moduli, secondo le indicazioni programmatorie delle regioni. Di norma tutti i moduli tipo di una medesima funzione specialistica debbono costituire una sola unita' operativa (divisione, sezione o servizio) salvo il caso che il raggruppamento dei moduli omogenei raggiunga dimensioni tanto ampie da rendere opportuna la suddivisione in piu' unita'. 4. Gli standards di cui al presente decreto si riferiscono a personale utilizzato a tempo pieno. 5. Gli standards del personale delle unita' operative di degenza dei presidi ospedalieri a gestione diretta sono stabiliti come segue: A. TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA. Sono comprese nella funzione di terapia intensiva le seguenti attivita' assistenziali: rianimazione; grandi ustionati; terapia intensiva cardiologica; terapia intensiva neonatale; terapia intensiva post-trapianto. A.1. Terapia intensiva autonomamente strutturata: A.1.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto: unita' di personale medico: 12; unita' di personale infermieristico: 24. A.1.2. Per ogni modulo successivo di 8 posti letto: unita' di personale medico: 5; unita' di personale infermieristico: 24. A.1.3. Per le unita' operative di terapia intensiva organizzate in centri polifunzionali di secondo livello e con attivita' ulteriori quali il centro antiveleni, il trattamento in camera iperbarica e simili: maggiorazioni di organico determinate dalla regione o provincia autonoma in rapporto alle esigenze del centro, avendo riguardo alla complessita' della struttura nonche' al tipo e alla intensita' delle attivita' ulteriori, dandone motivata esplicitazione nel provvedimento di fissazione della pianta organica. A.2. Terapia subintensiva (sia accorpata alla terapia intensiva, sia integrata in altre unita' operative): A.2.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto, anche se distribuiti su unita' operative: unita' di personale medico: 3; unita' di personale infermieristico: 12. B. SPECIALITA' AD ELEVATA ASSISTENZA. Sono comprese nelle specialita' ad elevata assistenza le seguenti attivita' assistenziali: cardiochirurgia; ematologia con trapianto; nefrologia con trapianto ed emodialisi; neurochirurgia; neonatologia (se elevata ad unita' operativa autonoma per il rilievo della funzione svolta); malattie infettive; psichiatria; unita' spinali. Per le attivita' che saranno definite di alta specialita' ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, valgono gli standards di personale indicati nello stesso decreto. B.1. Per un modulo tipo di 20 posti letto: unita' di personale medico: 11, con obbligo di guardia medica divisionale; unita' di personale infermieristico: 22. B.2. Per ogni modulo successivo di 20 posti letto: unita' di personale medico: 5; unita' di personale infermieristico: 22. B.3. Attivita' dialitica ospedaliera (nelle unita' operative di nefrologia con trapianto): per un modulo tipo di 8 posti letto di dialisi utilizzati in due turni giornalieri: unita' di personale medico: 1; unita' di personale infermieristico: 8. B.4. Malattie infettive: per un modulo di 40 posti letto (di cui 8 in attivita' di ospedale diurno, da considerarsi come letti-equivalenti): unita' di personale medico: 11; unita' di personale infermieristico: 35. Nel predetto organico sono considerate anche le funzioni di consulenza per le degenze extra-ospedaliere (comunita' alloggio, spedalizzazioni a domicilio, ecc.) previste nell'ambito dei programmi di organizzazione dei servizi, secondo le indicazioni della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. B.5. Psichiatria, relativamente ai servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura, da considerare come componenti dell'unitario servizio di psichiatria, comprendente anche le attivita' territoriali dei servizi di salute mentale, e di quelli residenziali e semiresidenziali di terapia e risocializzazione: per un modulo tipo di 16 posti letto: unita' di personale medico: 8, con obbligo di guardia medica divisionale; unita' di personale infermieristico: 22. Nel quadro della necessaria integrazione multidisciplinare dell'unitario servizio di psichiatria, negli organici del servizio sono previsti gli psicologi, in virtu' della legge 18 marzo 1968, n. 431 e successive integrazioni. B.6. Unita' spinali: come tali si intendono le unita' operative espressamente destinate all'assistenza continuativa di tetraplegici e di paraplegici di origine traumatica e non, per cicli di primo trattamento non superiori di norma a trecentosessanta giorni per i tetraplegici e di centottanta per i paraplegici e per cicli annuali di riammissione di durata media non superiore a trenta giorni all'anno. Data la complessita' dei trattamenti da praticare, la istituzione di unita' spinali presuppone la presenza multidisciplinare nel presidio di funzioni specialistiche tra le quali l'urologia, la neurologia, l'ortopedia, la chirurgia (plastica, neurochirurgica, generale), la ginecologia e, a condizione di necessita', la fisiatria riabilitativa. In termini strutturali, sono, altresi', necessari per poter istituire l'unita' spinale una palestra attrezzata per trattamenti fisiochinesiterapici e l'eliporto per l'accesso rapido alle prime misure di intervento. Data la speciale multidisciplinarieta' delle attivita', l'organico del personale medico delle unita' spinali e' costituito da un nucleo fisso di medici con esperienza particolare nel settore e da medici ad accesso dalle unita' operative delle specialita' sopra indicate, secondo il bisogno anche con presenza continua presso l'unita' spinale, all'occorrenza con incremento di una unita' di personale nell'organico dell'unita' operativa di appartenenza, da coprire con la maggiorazione di personale laureato di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a.4): per un modulo tipo di 20 posti letto: unita' di personale medico (nucleo fisso): 4; unita' di personale infermieristico: 40; terapisti della riabilitazione: 10; lo stesso organico vale anche per i moduli successivi. Dato il rilievo che la qualita' della vita assume in questo particolare tipo di unita' operativa, l'organico base dell'unita' operativa strutturata va integrato con la presenza di almeno uno psicologo e un assistente sociale. Le direzioni sanitarie degli ospedali dove sono istituite unita' spinali vigilano sugli aspetti inerenti la qualita' della vita dei degenti nelle unita' spinali, ne riferiscono all'ufficio di direzione e al comitato di gestione e ne rispondono insieme con il responsabile delle attivita' assistenziali dell'unita' operativa. In mancanza di una specifica figura professionale, la funzione di coordinatore responsabile dell'unita' spinale puo' essere affidata ad un primario di una delle discipline coinvolte che abbia particolare esperienza in materia e specifica motivazione verso questo tipo di degenti. C. SPECIALITA' A MEDIA ASSISTENZA. Sono comprese nelle specialita' a media assistenza le seguenti attivita' assistenziali: cardiologia; chirurgia maxillo facciale; chirurgia pediatrica; chirurgia plastica; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ematologia; nefrologia; neurologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; pediatria; urologia pediatrica. C.1. Per un modulo tipo di 20 posti letto (come tale considerando anche le culle per neonati in pediatria): unita' di personale medico: 6; unita' di personale infermieristico: 16. C.2. Per ogni modulo successivo di 20 posti letto o culle per neonati: unita' di personale medico: 3; unita' di personale infermieristico: 16. C.3. Attivita' dialitica ospedaliera (nelle unita' operative di nefrologia o in attivita' di ospedale diurno): per un modulo tipo di 8 posti letto di dialisi utilizzati in due turni giornalieri: unita' di personale medico: 1; unita' di personale infermieristico: 8. D. SPECIALITA' DI BASE. a) Sono comprese nelle specialita' di base a larga diffusione, da organizzare in moduli tipo di 32 posti letto, le seguenti attivita' assistenziali: chirurgia generale e astanteria; medicina generale e astanteria; ortopedia e traumatologia; ostetricia e ginecologia. D.1. Per un modulo tipo di 32 posti letto: unita' di personale medico: nelle specialita' chirurgiche: 6; nelle specialita' mediche: 5; unita' di personale infermieristico: 17. D.2. Per ogni modulo successivo di 32 posti letto: unita' di personale medico: nelle specialita' chirurgiche: 3; nelle specialita' mediche: 3; unita' di personale infermieristico: 17. D.3. Per l'attivita' ostetrica: unita' di personale ostetrico per ogni unita' operativa di ostetricia, con uno standard tendenziale di attivita' di almeno 600 parti l'anno e, comunque, non inferiore a 300: da 3 a 6, in rapporto al carico di lavoro. b) Sono comprese nelle specialita' di base a media diffusione, da organizzare in moduli tipo di 20 posti letto, le seguenti attivita' assistenziali: allergologia; angiologia; broncopneumologia (compreso il servizio di fisiopatologia respiratoria); dermosifilopatia; diabetologia e malattie del ricambio; endocrinologia; gastroenterologia; geriatria; medicina del lavoro; oculistica; odontostomatologia; otorinolaringoiatria; reumatologia; urologia. D.4. Per un modulo tipo di 20 posti letto: unita' di personale medico: nelle specialita' chirurgiche: 5; nelle specialita' mediche: 4; unita' di personale infermieristico: 12. D.5. Per ogni modulo successivo di 20 posti letto: unita' di personale medico: nelle specialita' chirurgiche: 3; nelle specialita' mediche: 3; unita' di personale infermieristico: 12. D.6. Geriatria. 1. Le unita' operative di geriatria sono da riferire esclusivamente ai degenti ultrasessantacinquenni ad alto rischio di invalidita' o non autosufficienti e limitatamente alla fase acuta dei trattamenti. L'unita' operativa geriatrica svolge anche il compito di unita' valutaria per le strategie assistenziali agli anziani nelle attivita' extraospedaliere (residenziali, attivita' a ciclo diurno territoriali, ambulatoriali, domiciliari). 2. Dato il rischio di invalidita' o la condizione di non autosufficienza, l'organico delle unita' operative geriatriche prevede, altresi', per ogni modulo tipo: unita' di personale di riabilitazione: 6. D.7. Odontostomatologia. 1. Per le unita' operative con posti letto e relativamente alle attivita' di degenza, l'organico e' determinato sulla base degli standards di cui al punto D.4, proporzionalmente rapportati al numero di posti letto. 2. Per le attivita' svolte mediante poltrone di odontostomatologia, sono da riferire all'attivita' propria del presidio ospedaliero quelle relative a prestazioni di secondo livello, cioe' non effettuabili nella normale attivita' poliambulatoriale, o svolte in ospedale diurno per pazienti non collaboranti (disabili, casi da trattare in anestesia generale e simili). Per queste attivita' il modulo tipo e' costituito da 4 poltrone con un organico di 5 medici e 6 infermieri utilizzato a non meno del 60% del tempo teorico di attivita'. 3. Le attivita' svolte nelle poltrone odontostomatologiche al di fuori delle ipotesi indicate al precedente punto D.7.2 sono da considerare normali attivita' poliambulatoriali, non rientranti nel calcolo degli standards del personale ospedaliero. D.8. Pratiche diagnostiche e terapeutiche con strumentazione complessa ad elevato impegno professionale. Per le unita' operative nelle quali sono adottate in via ordinaria pratiche diagnostiche e terapeutiche con strumentazioni complesse ad elevato impegno professionale, quali l'endoscopia, le attivita' di fisiopatologia respiratoria e simili, l'organico deve comprendere altresi', per ogni modulo tipo: unita' di personale medico: 1 (in aggiunta allo standard di cui al punto D.4), dandone motivata esplicitazione nel provvedimento di fissazione della pianta organica. E. RIABILITAZIONE. Sono comprese nella funzione di riabilitazione sia le attivita' di riabilitazione intensiva, quali la neuroriabilitazione, il recupero e la stabilizzazione al piu' elevato livello funzionale possibile dei paraplegici, dei medullolesi, dei motulesi, le attivita' riabilitative verso i malati di mente suscettibili di recupero e simili, sia le attivita' di riabilitazione estensiva, quali quelle previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la riabilitazione protesica, i trattamenti protratti post-acuzie, i trattamenti di prevenzione di aggravamenti possibili in disabili stabilizzati e simili. La funzione di riabilitazione puo' essere esercitata sia presso le singole unita' operative cui afferisce la patologia principale, nel qual caso configura l'ipotesi di attivita' dipartimentale interdisciplinare, sia presso apposite unita' operative polifunzionali espressamente riservate all'attivita' di riabilitazione di tutto il presidio. Le regioni e le province autonome stabiliscono la modalita' organizzativa da adottare nei presidi dove e' presente la funzione, tenendo presente che ovunque e' possibile e' da preferire la soluzione dell'attivita' dipartimentale interdisciplinare decentrata. In questa ipotesi, il modulo tipo di posti letto di riferimento per la determinazione degli standards del personale di riabilitazione e' dato dalla somma dei posti letto di riabilitazione attivati nelle singole unita' operative e il personale risultante va proporzionalmente distribuito tra le unita' operative in questione in aggiunta al personale assegnato alle stesse per le normali funzioni assistenziali. E.1. Per un modulo tipo di 32 posti letto: unita' di personale medico: 4; unita' di personale infermieristico: 13; unita' di personale di riabilitazione: 7. E.2. Per ogni modulo successivo di 32 posti letto: unita' di personale medico: 3; unita' di personale infermieristico: 13; unita' di personale di riabilitazione: 7. F. LUNGODEGENZA. F.1. La destinazione specifica degli ospedali al trattamento dei pazienti in fase acuta, o per trattamenti di riabilitazione come illustrato alla precedente lettera E, giustifica una funzione peculiare di lungodegenza limitatamente alla fase di convalescenza, di primo trattamento di rieducazione funzionale o di fase terminale. Gli standards di personale sotto specificati si riferiscono a questa funzione propria. F.2. Per contro, esiste un numero considerevole di pazienti con forme croniche stabilizzate, o di anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di conservazione, che sono impropriamente ricoverati in strutture per acuti a causa della carenza di residenze sanitarie assistenziali extraospedaliere o dell'insufficiente approntamento di forme alternative di spedalizzazione domiciliare o di assistenza domiciliare integrata. F.3. La riorganizzazione degli ospedali deve farsi carico di assegnare alla funzione di lungo degenza i posti letto abitualmente utilizzati per ammalati non acuti, destinandovi i pazienti impropriamente ricoverati nelle strutture per acuti. Gli spazi destinati alla funzione di lungodegenza possono essere localizzati attiguamente agli spazi destinati alla funzione assistenziale per acuti cui afferisce la patologia principale stabilizzata oppure essere concentrati in una apposita unita' operativa polifunzionale. Nel primo caso i posti letto della funzione di lungodegenza fanno capo al primario della divisione per acuti, dispongono di un organico distinto secondo gli standards sottospecificati e danno luogo a flussi informativi differenziati da quelli dell'unita' operativa assistenziale per acuti; nel secondo caso, fanno capo ad un responsabile espressamente destinato. F.4. Nel caso di unita' operative specificatamente dedicate alla lungodegenza va posta particolare attenzione alla qualita' della vita dei degenti. A questo fine va potenziato il lavoro di gruppo, coinvolgendo nell'attivita' assistenziale e di socializzazione figure professionali quali lo psicologo, l'assistente sociale, l'assistente religioso; va favorito l'apporto del volontariato e vanno promosse iniziative per accrescere l'area di interscambio personale tra i degenti e tra questi e le famiglie. Le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri assumono il compito della promozione e del controllo sulla qualita' della vita in questo tipo di unita' operative, ne riferiscono all'ufficio di direzione e al comitato di gestione e ne rispondono insieme con il responsabile delle attivita' assistenziali dell'unita' operativa. F.5. L'assegnazione dei degenti di cui al precedente punto F.2 alla funzione di lungodegenza riveste carattere di transitorieta' in attesa che siano realizzate le residenze sanitarie assistenziali extraospedaliere o vengano attivate forme adeguate di spedalizzazione domiciliare integrata o di assistenza domiciliare integrata - nell'ambito dei progetti obiettivo del piano sanitario nazionale previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 - che costituiscono la destinazione specifica e piu' conveniente per tali pazienti. Va ricompresa nella funzione di lungodegenza anche l'assistenza ai malati di mente trattenuti ad esaurimento nelle ex istituzioni manicomiali ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, per i quali valgono le stesse soluzioni in prospettiva dianzi indicate. F.6. Per un modulo tipo di 32 posti letto: unita' di personale medico: 3; unita' di personale infermieristico: 13; unita' di personale di riabilitazione: 4; unita' di personale per le attivita' di socializzazione: secondo la tipologia, ad eccesso dalla USL o con integrazioni di organico cui far fronte con le maggiorazioni di cui al successivo articolo 4. F.7. Per ogni modulo successivo di 32 posti letto: unita' di personale medico: 2; unita' di personale infermieristico: 13; unita' di personale di riabilitazione: 4. F.8. Assistenza ai malati di mente (ricoverati negli ex ospedali psichiatrici, ad esaurimento) per moduli tipo di 32 posti letto: unita' di personale medico: 3; unita' di personale infermieristico: 13; unita' di personale per le altre attivita' di mantenimento e socializzazione: secondo le esigenze, ad accesso dal servizio pischiatrico territoriale o dalla USL, oppure con integrazioni di organico cui far fronte con le maggiorazioni di cui al successivo art. 4. Le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri assumono il compito della promozione e del controllo sulla qualita' della vita in queste unita' operative, ne riferiscono all'ufficio di direzione e al comitato di gestione e ne rispondono insieme con il responsabile delle attivita' assistenziali dell'unita' operativa. G. COORDINAMENTO ATTIVITA' PERSONALE INFERMIERISTICO E AUSILIARIO. Per il coordinamento dell'attivita' del personale infermieristico, tecnico e ausiliario operante entro le unita' operative e per la supervisione sull'attivita' di tirocinio e formativa effettuata nello stesso ambito, gli organici del personale indicati ai punti precedenti sono cosi' integrati: per ogni unita' operativa formalmente strutturata: 1 operatore professionale di prima categoria coordinatore (caposala). H. SOTTOMULTIPLO DI MODULO. Si definisce sottomultiplo di modulo la parte di unita' operativa superiore al modulo tipo base, o a suoi multipli interi, che, per esigenze di funzionalita' legate a condizioni organizzative o strutturali o in rapporto al tasso di utilizzazione prescritto, non raggiunge la dimensione di un modulo tipo intero. Lo standard di personale da assegnare agli eventuali sottomultipli di modulo viene stabilito applicando ai posti letto del sottomultiplo di modulo lo standard relativo ai "moduli successivi" dell'unita' operativa interessata, proporzionalmente ridotto con arrotondamenti in difetto data la minore economicita' del sottomultiplo stesso.