Art. 3. (Prosecuzione volontaria) 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono insereiti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5. 2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.