Art. 3.
                           Incompatibilita'
  1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi
forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o  che
gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi
28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21  novembre  1988,
n.  508,  nonche'  ai minori beneficiari della speciale indennita' in
favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione
in  favore  dei  sordi  prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della
legge  21  novembre  1988,  n.  508.    Resta   salva   la   facolta'
dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.
 
          Note all'art. 3:
             -  La  legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione
          di una indennita' di  accompagnamento  ai  ciechi  assoluti
          assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
             -   La   legge   n.   18/1980   reca:   "Indennita'   di
          accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
             -  Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 508/1988
          (Norme integrative in materia di assistenza economica  agli
          invalidi  civili,  ai  ciechi civili ed ai sordomuti) e' il
          seguente:
             "Art.  3  (Istituzione,  misura  e  periodicita'  di una
          speciale indennita' in favore dei ciechi parziali). - 1.  A
          decorrere  dal  1›  gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti
          ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
          entrambi  gli  occhi  con eventuale correzione, e' concessa
          una speciale indennita'  non  reversibile  al  solo  titolo
          della   minorazione   di   L.  50.000  mensili  per  dodici
          mensilita'.
             2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta d'ufficio agli
          attuali beneficiari della pensione non reversibile  di  cui
          all'art.  14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
          663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
          1980,  n.  33,  e a domanda negli altri casi con decorrenza
          dal primo mese successivo alla data di presentazione  della
          domanda stessa.
             3.  L'indennita'  speciale  di  cui  al  comma  1 non si
          applica alle altre categorie di minorati civili.
             4.  Per  gli  anni  successivi, l'adeguamento automatico
          della indennita' di cui al comma 1 sara'  calcolato,  sulla
          base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
          dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
             Art.  4  (Istituzione,  misura  e  periodicita'  di  una
          indennita'   di   comunicazione   in   favore   dei   sordi
          prelinguali).  -  1.  A  decorrere  dal 1› gennaio 1988, ai
          sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di
          comunicazione  non  reversibile,  al  solo   titolo   della
          minorazione,  dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
          mensilita'.
             2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio  ai
          sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui  alla  legge
          26  maggio  1970,  n.   381,  trasformato  in  pensione non
          reversibile  dall'art.  14-septies  del  decreto-legge   30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi
          con  decorrenza  dal  primo  mese  successivo  alla data di
          presentazione della domanda stessa.
             3.  Per  gli  anni  successivi, l'adeguamento automatico
          della indennita' di cui al comma 1 sara'  calcolato,  sulla
          base   degli  importi  sopra  indicati,  con  le  modalita'
          previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
          n. 656".