Art. 3-bis.
          Personale a disposizione per le esigenze connesse
              alla lotta alla criminalita' organizzata
(( 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti        ))
(( affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta  ))
(( contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per     ))
(( quelle connesse all'attuazione del decreto-legge                ))
(( 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla     ))
(( legge 22 luglio 1991, n. 221 (a), su proposta del Ministro      ))
(( dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del   ))
(( 15 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a  ))
(( disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del    ))
(( testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli     ))
(( impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del         ))
(( Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (b), e in     ))
(( deroga ai limiti temporali ivi previsti.                        ))
(( 2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su ))
(( proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti ))
(( generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque   ))
(( unita', puo' essere collocato in posizione di fuori ruolo       ))
(( presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in       ))
(( eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni ))
(( vigenti.                                                        ))
 
             (a)  Il  D.L.  n.  164/1991 reca: "Misure urgenti per lo
          scioglimento dei consigli comunali e  provinciali  e  degli
          organi  di  altri  enti locali, conseguente e a fenomeni di
          infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso".
             (b)  L'art.  237  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
          approvato con D.P.R. n.  3/1957, e' cosi' formulato:
             "Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti).  -
          I  prefetti  della Repubblica possono, previa deliberazione
          del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione
          del   Ministero   dell'interno,   quando   sia    richiesto
          dall'interesse del servizio.
             I  prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
          per tre anni, salvo quando  siano  investiti  di  incarichi
          speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
          per tutta la durata dell'incarico stesso.
             I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero
          di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico".