Art. 3-bis. Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalita' organizzata (( 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti )) (( affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta )) (( contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per )) (( quelle connesse all'attuazione del decreto-legge )) (( 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla )) (( legge 22 luglio 1991, n. 221 (a), su proposta del Ministro )) (( dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del )) (( 15 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a )) (( disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del )) (( testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli )) (( impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del )) (( Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (b), e in )) (( deroga ai limiti temporali ivi previsti. )) (( 2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su )) (( proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti )) (( generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque )) (( unita', puo' essere collocato in posizione di fuori ruolo )) (( presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in )) (( eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni )) (( vigenti. ))
(a) Il D.L. n. 164/1991 reca: "Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente e a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso". (b) L'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). - I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico".