Art. 3.
  1. Per i  versamenti  di  tassa  effettuati  sugli  ordinari  conti
correnti  postali  intestati  all'ufficio  del  registro  tasse sulle
concessioni governative di Roma dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  e  relativi ad atti e provvedimenti da rilasciare,
rinnovare, da sottoporre a visto o vidimazione dalla stessa data e  a
tasse  annuali  -  esclusi  i versamenti riguardanti le voci che sono
state inserite nella tariffa per effetto del presente  decreto  -  il
predetto  ufficio  del  registro  versa  il  50 per cento delle somme
affluite sui  detti  conti,  anche  se  aperti  nell'interesse  della
regione siciliana, sul cap. 1217, art. 3, del bilancio dell'entrata e
l'altro 50 per cento sul cap. 1217 ovvero alla regione siciliana, con
le  consuete  modalita', per i conti aperti nell'interesse di questa.
Sullo stesso cap. 1217 e alla regione siciliana, per  quanto  di  sua
spettanza,  devono  essere  altresi'  versate  le tasse relative alla
iscrizione  delle  societa'  nel   registro   delle   imprese,   alla
concessione  dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi, alla
concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del  lotto,
alla  iscrizione  nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e
in quello dei mediatori di assicurazione, alla iscrizione  nel  ruolo
nazionale  dei  periti  assicurativi e all'attribuzione del numero di
partita IVA.
  2.  Gli  stessi  criteri,  indicati  nel  comma  1  ai  fini  della
ripartizione   e   del   versamento,   devono  essere  osservati  dai
distributori primari di valori bollati per le marche  di  concessioni
governative  distribuite dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La Cassa  centrale  di  risparmio  V.E.    per  le  province
siciliane,  con  sede  in  Palermo,  distributore  primario di valori
bollati per la Sicilia, deve attenersi a quanto sopra specificato per
i conti correnti postali aperti dall'ufficio del registro tasse sulle
concessioni  governative  di  Roma   nell'interesse   della   regione
siciliana  versando,  pertanto,  il  50  per cento di spettanza dello
Stato sul cap. 1217, art. 3.