Art. 3.
                       Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  e'  causa  di
difficolta'   di   apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o
di emarginazione.
2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della
minorazione,  alla  capacita'  complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima,   abbia   ridotto
l'autonomia   personale,  correlata  all'eta',  in  modo  da  rendere
necessario un intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e
globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la
situazione   assume   connotazione   di   gravita'.   Le   situazioni
riconosciute  di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli  apolidi,
residenti,   domiciliati  o  aventi  stabile  dimora  nel  territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono  corrisposte  nei  limiti  ed
alle  condizioni  previste  dalla  vigente  legislazione o da accordi
internazionali.