Art. 3. 
  1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano  acquista  la
cittadinanza. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato,  questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso  di  altra
cittadinanza o la riacquisti. 
  4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva  la  cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la  maggiore
eta' dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se  la  riacquisti,  potra'  comunque  rinunciare  alla  cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.