Art. 3. 1. L'ordinamento didattico della facolta' di cui all'articolo 2 prevede: a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realta' italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero; b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attivita' di servizio nelle scuole del Paese di origine; c) corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale; d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero; e) corsi per studenti iscritti ad universita' di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette universita' e riconosciuti ai fini dei curricula delle universita' stesse, nonche' corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicare la loro attivita' all'estero. 2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le modalita' organizzative dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. Gli statuti possono altresi' prevedere apposite convenzioni con le universita' presenti nella stessa citta', per l'affidamento a professori di ruolo di tali universita', con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarita'. 4. Gli statuti dell'Universita' per stranieri di Perugia e dell'Universita' per stranieri di Siena possono altresi' prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei Paesi di origine.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990, recante: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", cosi' recita: "Art. 4 (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani i stu- dio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita' di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8. 4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego". - La legge n. 401/1990 reca: "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero". - Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 341/1990 cosi' recita: "Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato 'regolamento didattico di ateneo'. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro sentito il CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore. 2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnanenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d). 3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita' tenuto anche conto delle proposte delle universita', delib- erate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 341/1990 cosi' recita: "Art. 2. - 1. Gli affari civili e penali pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla cognizione dell'ufficio competente secondo le variazioni di cui all'art. 1, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento".