Art. 3.
  1. L'ordinamento didattico della facolta'  di  cui  all'articolo  2
prevede:
    a)  corsi  di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento
della lingua, della cultura e della realta'  italiane  in  tutti  gli
aspetti  istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a
cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;
    b) corsi di perfezionamento per  l'insegnamento  della  lingua  e
cultura  italiane,  riservati  a  docenti  stranieri  in attivita' di
servizio nelle scuole del Paese di origine;
    c) corsi di  specializzazione  per  l'insegnamento  a  stranieri,
riservati  a  laureati  italiani  e  a  docenti nelle scuole italiane
all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio
universitario nazionale;
    d) corsi per la formazione del  personale  appartenente  all'area
della  promozione  culturale  del  Ministero  degli  affari  esteri e
assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge  22
dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;
    e)  corsi  per  studenti  iscritti ad universita' di altri Paesi,
secondo programmi formativi concordati con le predette universita'  e
riconosciuti  ai fini dei curricula delle universita' stesse, nonche'
corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico  riservati  a
cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicare la
loro attivita' all'estero.
  2.  I  corsi  di  cui  al  comma  1  ed  i  criteri generali per lo
svolgimento delle attivita' didattiche sono previsti  nello  statuto.
L'articolazione   e   le   modalita'  organizzative  dei  corsi  sono
disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di  cui  all'articolo
11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  3.  Gli statuti possono altresi' prevedere apposite convenzioni con
le universita' presenti nella  stessa  citta',  per  l'affidamento  a
professori  di  ruolo  di  tali universita', con il loro consenso, di
insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarita'.
  4.  Gli  statuti  dell'Universita'  per  stranieri  di  Perugia   e
dell'Universita'  per  stranieri  di Siena possono altresi' prevedere
nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi
dell'articolo 2  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  per  la
formazione  di  insegnanti  di  lingua e cultura italiane riservati a
studenti stranieri o  cittadini  italiani  residenti  all'estero,  in
possesso  di  titoli  di  studio  validi  per  l'iscrizione  a  corsi
universitari nei Paesi di origine.
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990, recante:
          "Riforma degli ordinamenti didattici  universitari",  cosi'
          recita:
             "Art.  4  (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma
          di  specializzazione  si  consegue,  successivamente   alla
          laurea,  al  termine  di  un  corso  di studi di durata non
          inferiore  a  due  anni  finalizzato  alla  formazione   di
          specialisti in settori professionali determinati, presso le
          scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
             2.   Con   una   specifica  scuola  di  specializzazione
          articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta'  ed
          i  dipartimenti  interessati,  ed in particolare le attuali
          facolta'  di  magistero,  le  universita'  provvedono  alla
          formazione,   anche   attraverso   attivita'  di  tirocinio
          didattico,  degli  insegnanti  delle   scuole   secondarie,
          prevista  dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame
          finale per il conseguimento del diploma ha valore di  esame
          di   Stato   ed   abilita   all'insegnamento  per  le  aree
          disciplinari cui  si  riferiscono  i  relativi  diplomi  di
          laurea.    I    diplomi    rilasciati   dalla   scuola   di
          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai
          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole secondarie.
             3. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          adottare  nel termine e con le modalita' di cui all'art. 3,
          comma  3,  sono  definiti  la  tabella  della   scuola   di
          specializzazione  all'insegnamento  di  cui  al comma 2 del
          presente articolo, la durata dei corsi  da  fissare  in  un
          periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani i stu-
          dio.  Questi devono comprendere discipline finalizzate alla
          preparazione professionale  con  riferimento  alle  scienze
          dell'educazione   e   all'approfondimento   metodologico  e
          didattico  delle  aree  disciplinari  interessate   nonche'
          attivita'  di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, emanato di  concerto  con  il  Ministro  della
          pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione
          alla  scuola  di  specializzazione  all'insegnamento  e  le
          modalita' di svolgimento dell'esame  finale.  Si  applicano
          altresi' le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
             4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
          di  cui  al  comma  3  o  con altro decreto adottato con le
          medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri  di
          grazia  e  giustizia  e  per  la  funzione  pubblica,  sono
          determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2
          che in relazione a specifici  profili  professionali  danno
          titolo  alla  partecipazione agli esami di abilitazione per
          l'esercizio delle corrispondenti professioni  ovvero  danno
          titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".
             -  La  legge  n.  401/1990 reca: "Riforma degli Istituti
          italiani di cultura e interventi per  la  promozione  della
          cultura e della lingua italiana all'estero".
             -  Il  testo dell'art. 11 della citata legge n. 341/1990
          cosi' recita:
             "Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento degli
          studi dei corsi di cui all'art.  1,  nonche'  dei  corsi  e
          delle  attivita'  formative  di cui all'art. 6, comma 2, e'
          disciplinato, per ciascun ateneo, da un  regolamento  degli
          ordinamenti didattici, denominato 'regolamento didattico di
          ateneo'.   Il   regolamento   e'   deliberato   dal  senato
          accademico, su proposta delle strutture didattiche,  ed  e'
          inviato  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica per l'approvazione.  Il  Ministro
          sentito  il  CUN,  approva il regolamento entro centottanta
          giorni  dal  ricevimento,  decorsi  i  quali  senza  che il
          Ministro si  sia  pronunciato  il  regolamento  si  intende
          approvato.  Il  regolamento  e'  emanato  con  decreto  del
          rettore.
             2. I consigli delle  strutture  didattiche  determinano,
          con  apposito  regolamento,  in  conformita' al regolamento
          didattico di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,   l'articolazione   dei   corsi   di  diploma
          universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione  e
          di  dottorato  di  ricerca,  i piani di studio con relativi
          insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli  didattici,
          la  tipologia  delle  forme didattiche, ivi comprese quelle
          dell'insegnamento a distanza,  le  forme  di  tutorato,  le
          prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
          composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
          obblighi  di frequenza anche in riferimento alla condizione
          degli studenti lavoratori, i limiti delle  possibilita'  di
          iscrizione  ai  fuori corso, fatta salva la posizione dello
          studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili  per  il
          conseguimento  di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
          insegnanenti stessi, le attivita' di laboratorio,  pratiche
          e  di  tirocinio  e l'introduzione di un sistema di crediti
          didattici finalizzati al riconoscimento dei  corsi  seguiti
          con  esito  positivo,  ferma  restando l'obbligatorieta' di
          quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
             3. Nell'ambito del piano  di  sviluppo  dell'universita'
          tenuto anche conto delle proposte delle universita', delib-
          erate  dagli  organi  competenti,  puo'  essere previsto il
          sostegno   finanziario   ad   iniziative   di    istruzione
          universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in
          forma  consortile  con il concorso di altri enti pubblici e
          privati nonche' a programmi  e  a  strutture  nazionali  di
          ricerca   relativi  al  medesimo  settore.  Tali  strutture
          possono  essere  costituite  con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          di concerto con il Ministro del tesoro.
             - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  341/1990  cosi'
          recita:
             "Art.  2.  - 1. Gli affari civili e penali pendenti alla
          data dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          devoluti alla cognizione dell'ufficio competente secondo le
          variazioni  di cui all'art. 1, fatta eccezione per le cause
          civili passate in decisione e per i procedimenti penali per
          i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento".