Art. 3.
                      Ripartizione degli uffici
  1. Al Servizio  per  la  tutela  delle  acque,  la  disciplina  dei
rifiuti,  il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento
di natura fisica restano assegnate le seguenti  divisioni,  gia'  del
Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:
   divisione 1a - Inquinamento del suolo;
   divisione 3a - Inquinamento delle acque;
   divisione 4a - Affari generali,
che    assumono,   rispettivamente,   la   seguente   numerazione   e
denominazione:
   divisione 1a - Inquinamento del suolo;
   divisione 2a - Inquinamento delle acque;
   divisione 3a - Affari generali.
  2. Presso  il  Servizio  e'  costituito  l'ufficio  del  direttore,
secondo le modalita' e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
  3.  Al  Servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le
industrie a rischio e' assegnata  la  seguente  divisione,  gia'  del
Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:
   divisione  2a  - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo,
che assume la seguente numerazione e denominazione:
   divisione 1a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo.
  4. Presso  il  Servizio  e'  costituito  l'ufficio  del  direttore,
secondo le modalita' e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il testo dell'art. 9, comma 7, del D.P.R. n. 306/1987
          (Regolamento    per    l'organizzazione    del    Ministero
          dell'ambiente) e' il seguente: "7. Nell'ambito del Servizio
          e'  costituito  un  ufficio  del  direttore, con compiti di
          diretta  collaborazione  con  il  direttore  del  Servizio.
          All'ufficio  e' preposto un impiegato di livello funzionale
          non inferiore al settimo".