Art. 3. Ripartizione degli uffici 1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica restano assegnate le seguenti divisioni, gia' del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale: divisione 1a - Inquinamento del suolo; divisione 3a - Inquinamento delle acque; divisione 4a - Affari generali, che assumono, rispettivamente, la seguente numerazione e denominazione: divisione 1a - Inquinamento del suolo; divisione 2a - Inquinamento delle acque; divisione 3a - Affari generali. 2. Presso il Servizio e' costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalita' e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306. 3. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio e' assegnata la seguente divisione, gia' del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale: divisione 2a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, che assume la seguente numerazione e denominazione: divisione 1a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo. 4. Presso il Servizio e' costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalita' e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 9, comma 7, del D.P.R. n. 306/1987 (Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "7. Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo".