Art. 3.
 
  1.  Per  assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di
musei, biblioteche e archivi (( di Stato )) , il Ministero per i beni
culturali e ambientali (( puo' stipulare, sentite  le  organizzazioni
sindacali,  ))  con  le  organizzazioni  di  volontariato  ((  aventi
finalita' culturali )) , le convenzioni di cui all'articolo  7  della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (a) .
(( 1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato e'     ))
(( utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione   ))
(( dei beni culturali e ambientali.                                ))
 2.   Lo   svolgimento  delle  mansioni  di  addetto  ai  servizi  di
((vigilanza e  custodia  ))  non  comporta  il  riconoscimento  della
qualifica di agente di pubblica sicurezza.
      2-bis. (( Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero   ))
(( per i beni culturali e ambientali e' autorizzato a costituire   ))
(( rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale,       ))
(( secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della   ))
(( legge 29 dicembre 1988, n. 554 ( b), con il personale che ha    ))
(( gia' prestato servizio a tempo determinato nell'ambito          ))
(( dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali,           ))
(( utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata   ))
(( del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo   ))
(( quinquennio.                                                    ))
      2-ter. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma     ))
((2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico   ))
(( dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del    ))
(( Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993.    ))
 
             (a)  L'art.  7 della legge n. 266/1991 (Legge-quadro sul
          volontariato) cosi' recita:
             "Art. 7 (Convenzioni). - 1. Lo  Stato,  le  regioni,  le
          province  autonome,  gli  enti  locali  e  gli  altri  enti
          pubblici   possono    stipulare    convenzioni    con    le
          organizzazioni  di volontariato iscritte da almeno sei mesi
          nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino  attitudine
          e capacita' operativa.
             2.  Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
          a  garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a
          svolgere   con   continuita'  le  attivita'  oggetto  della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita'  degli  utenti.  Devono inoltre prevedere forme di
          verifica  delle  prestazioni  e  di  controllo  della  loro
          qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
             3.  La  copertura  assicurativa  di  cui  all'art.  4 e'
          elemento essenziale della convenzione e gli oneri  relativi
          sono  a  carico  dell'ente  con il quale viene stipulata la
          convenzione medesima".
             (b)  Il  comma  6  dell'art.  7  della legge n. 554/1988
          (Disposizioni in materia di pubblico impiego) prevede  che:
          "Le   amministrazioni   indicate   nel   comma   1  possono
          costituire,  con  provvedimenti  previsti  dai   rispettivi
          ordinamenti,  rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno
          o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche
          funzionali non superiori  alla  settima  e  di  durata  non
          superiore  ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze
          a due, per la realizzazione, nell'ambito  delle  previsioni
          di  cui  agli  accordi sindacali contemplati dalla legge 29
          marzo  1983,  n.  93,   di   specifici   progetti-obiettivo
          interessanti,  in  special  modo,  i  settori  della  lotta
          all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione  delle
          pensioni,  del  catasto,  della tutela dei beni culturali e
          ambientali, dell'ambiente, della protezione  civile,  della
          difesa  del  suolo  e  del  patrimonio  idrico,  boschivo e
          florofaunistico, della difesa  del  litorale  e  della  sua
          utilizzazione  sociale,  dei  servizi  di  assistenza  agli
          anziani ed  ai  portatori  di  handicaps,  dei  servizi  di
          prevenzione  e  recupero in favore dei tossicodipendenti ed
          altresi'  i  progetti  di  formazione-lavoro,  nonche'  per
          ulteriori  esigenze  concernenti settori da individuare con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  Per  la
          costituzione   dei   predetti  rapporti,  limitatamente  al
          personale dei profili professionali che richiedano il  solo
          requisito  della  scuola dell'obbligo, trovano applicazione
          le  disposizioni  previste  dall'art.  16  della  legge  28
          febbraio  1987,  n.    56, e dal decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e succes-
          sive  modificazioni  e  integrazioni.    Per  il   restante
          personale   si   provvede  garantendo  la  pubblicita'  del
          reclutamento tramite apposito avviso, da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  contenente  l'indicazione  del numero
          delle  unita'  richieste  e  dei  requisiti   culturali   e
          professionali   necessari   per   il  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati.  Le  modalita'  di  accertamento  del
          possesso   dei   predetti   requisiti,  nonche'  i  criteri
          oggettivi di valutazione sono determinati con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti commissioni
          parlamentari  e  quello  delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
             La  legge n. 93/1983 di cui sopra e' la legge-quadro sul
          pubblico impiego.
             Il testo dell'art. 16  della  legge  n.  56/1987  (Norme
          sull'organizzazione  del  mercato del lavoro), sopracitato,
          come modificato dall'art. 4, commi 4-  bis  e  4-quinquies,
          del   D.L.      21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  20  maggio  1988,   n.   160,
          dall'art.  30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          e' il seguente:
             "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e  gli  enti
          pubblici).  -  1.  Le  amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di  mobilita'  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso  al   pubblico   impiego.   Essi   sono   avviati
          numericamente   alla   selezione   secondo  l'ordine  delle
          graduatorie risultante  dalle  liste  delle  circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della
          nuova   sezione   circoscrizionale   avviene   con  effetto
          immediato.
             3. Gli avviamenti vengono effettuati  sulla  base  delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  D.P.R.  n.  392/1987,  citato anch'esso nell'art. 16
          della legge n. 56/1987,  reca:  "Modalita'  e  criteri  per
          l'avviamento   e  la  selezione  dei  lavoratori  ai  sensi
          dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.  56,  recante
          norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".