Art. 3. Limiti d'impiego ed indicazioni da riportare sulle mole 1. In luogo del nominativo del fabbricante, sulla mola si potra' indicare quello del suo mandatario nella C.E.E. ovvero quello dell'importatore. Il marchio depositato, previsto in alternativa al nome del fabbricante dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge, dovra' essere tale da permettere di risalire univocamente al fabbricante o al suo mandatario. Se il marchio non appartiene al fabbricante, dovra' contenere un elemento che ne permetta l'identificazione. 2. Alle indicazioni prescritte dall'art. 3 della legge, andra' aggiunta quella relativa al diametro esterno della mola, espresso in millimetri (mm). 3. Per le mole abrasive a legante organico, il termine di validita', nei limiti previsti, dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge, potra' essere espresso in cifre o in lettere, a mezzo stampa, sovrastampa o fustellatura, in uno dei seguenti modi: a) scadenza (abbreviato: scad.): mese, anno; b) validita' (abbreviato: val.): mese, anno. 4. Per le indicazioni relative al tipo di abrasivo ed al tipo di legante, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge, e' ammesso l'uso di denominazioni abbreviate o sigle conformi alla pratica del commercio, quando il produttore sia in grado, a richiesta, di fornire le corrispondenti denominazioni chimico- fisiche. 5. E' vietato l'impiego di mole abrasive in modi non conformi alle velocita' ed alle condizioni d'uso indicate dal fabbricante, riportate su ciascuna mola ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge. Le velocita' massime potranno essere espresse in uno dei seguenti modi: a) valore che esprime le rotazioni in radianti al minuto ("rad. p.m."); b) valore che esprime le rotazioni per minuto ("r.p.m.", oppure "l/mn"); c) valore che esprime la velocita' periferica in metri al secondo ("m/s").
Nota all'art. 3: - L'art. 3 della legge n. 320/1990 e' cosi' formulato: "Art. 3. - 1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare: a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato; b) il tipo di abrasivo; c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validita' che, in ogni caso, non puo' superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate; d) i limiti di impiego. 2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia".