Art. 3.
       Limiti d'impiego ed indicazioni da riportare sulle mole
 1.  In  luogo  del  nominativo del fabbricante, sulla mola si potra'
indicare  quello  del  suo  mandatario  nella  C.E.E.  ovvero  quello
dell'importatore.  Il  marchio depositato, previsto in alternativa al
nome del fabbricante dall'art. 3, comma 1, lettera a),  della  legge,
dovra'   essere  tale  da  permettere  di  risalire  univocamente  al
fabbricante o al suo mandatario. Se  il  marchio  non  appartiene  al
fabbricante,   dovra'   contenere   un   elemento   che  ne  permetta
l'identificazione.
  2. Alle indicazioni prescritte  dall'art.  3  della  legge,  andra'
aggiunta  quella relativa al diametro esterno della mola, espresso in
millimetri (mm).
  3.  Per  le  mole  abrasive  a  legante  organico,  il  termine  di
validita',  nei  limiti  previsti,  dall'art. 3, comma 1, lettera c),
della legge, potra' essere espresso in cifre o in  lettere,  a  mezzo
stampa, sovrastampa o fustellatura, in uno dei seguenti modi:
    a) scadenza (abbreviato: scad.): mese, anno;
    b) validita' (abbreviato: val.): mese, anno.
  4.  Per  le  indicazioni relative al tipo di abrasivo ed al tipo di
legante, di cui alle lettere b) e c)  dell'art.  3,  comma  1,  della
legge,  e' ammesso l'uso di denominazioni abbreviate o sigle conformi
alla pratica del commercio, quando il  produttore  sia  in  grado,  a
richiesta,   di  fornire  le  corrispondenti  denominazioni  chimico-
fisiche.
  5. E' vietato l'impiego di mole abrasive in modi non conformi  alle
velocita'   ed   alle  condizioni  d'uso  indicate  dal  fabbricante,
riportate su ciascuna mola ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d),
della legge. Le velocita' massime potranno essere espresse in uno dei
seguenti modi:
    a) valore che esprime le rotazioni in radianti al  minuto  ("rad.
p.m.");
    b)  valore  che esprime le rotazioni per minuto ("r.p.m.", oppure
"l/mn");
    c) valore che esprime la velocita' periferica in metri al secondo
("m/s").
 
          Nota all'art. 3:
             - L'art. 3 della legge n. 320/1990 e' cosi' formulato:
             "Art. 3. - 1. Su ciascuna  mola  deve  essere  riportata
          ogni indicazione atta ad individuare:
               a)   il   nominativo  del  fabbricante  o  un  marchio
          depositato;
               b) il tipo di abrasivo;
               c) il tipo  di  legante  e,  per  le  mole  a  legante
          organico,  il  termine  di validita' che, in ogni caso, non
          puo' superare i due anni dalla data di fabbricazione per le
          mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
               d) i limiti di impiego.
             2.  Per  le  mole di diametro esterno non superiore a 80
          millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere
          riportate  su  un  cartellino  di   accompagnamento   anche
          cumulativo  per  gruppi di mole aventi lo stesso diametro e
          tipologia".