Art. 3 (a).
            Organizzazione delle unita' sanitarie locali
(( 1. L'unita' sanitaria locale e' azienda dotata di personalita'  ))
(( giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, ))
(( patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando   ))
(( il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il  ))
(( bisogno socio-sanitario delle comunita' locali.                 ))
  2.  L'unita'  sanitaria  locale provvede ad assicurare i livelli di
assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.
(( 3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di       ))
(( attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli   ))
(( enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi         ))
(( compresi quelli relativi al personale, e con specifica          ))
(( contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale procede alle       ))
(( erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie  ))
(( disponibilita' finanziarie.                                     ))
  4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il  direttore  generale
ed  il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei
sanitari nonche' dal  coordinatore  dei  servizi  sociali,  nel  caso
previsto  dal  comma  3 in conformita' alla normativa regionale e con
oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
(( 5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito ))
(( della propria competenza le modalita' organizzative e di        ))
(( funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra      ))
(( l'altro:                                                        ))
(( a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unita'  ))
(( sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito             ))
(( territoriale coincidente di norma con quello della provincia.   ))
(( In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie   ))
(( delle aree montane, ed alla densita' e distribuzione della      ))
(( popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di          ))
(( estensione diversa;                                             ))
(( b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti;  ))
(( c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi   ))
(( facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali e unita' ))
(( socio-sanitarie locali;                                         ))
(( d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali che tenga     ))
(( conto della natura aziendale delle stesse nonche' del bacino    ))
(( d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;             ))
(( e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle unita' sanitarie ))
(( locali;                                                         ))
(( f) il divieto alle unita' sanitarie locali ed alle aziende      ))
(( ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di ))
(( indebitamento, fatte salve:                                     ))
(( 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura        ))
(( massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate     ))
(( previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di  ))
(( giro;                                                           ))
(( 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di     ))
(( credito, di durata non superiore a dieci anni, per il           ))
(( finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione  ))
(( regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative      ))
(( rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento  ))
(( delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di ))
(( competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario        ))
(( nazionale di parte corrente attribuita alla regione;            ))
(( g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e     ))
(( degli uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle ))
(( aziende ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della    ))
(( mobilita' del personale risultato in esubero, ai sensi delle    ))
(( disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  ))
(( 29, e successive modificazioni ed integrazioni    (b).          ))
(( 6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza        ))
(( dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore       ))
(( generale. Al direttore generale compete in particolare, anche   ))
(( attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di              ))
(( controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo    ))
(( 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed           ))
(( integrazioni    (b),    verificare, mediante valutazioni        ))
(( comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la       ))
(( corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed      ))
(( introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento         ))
(( dell'azione amministrativa. Il direttore generale e' nominato,  ))
(( previo specifico avviso da pubblicare nella    Gazzetta         ))
(( Ufficiale    della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli  ))
(( iscritti nell'appo sito elenco nazionale istituito presso il    ))
(( Ministero della sanita' di cui al comma 10. La nomina del       ))
(( direttore generale deve essere effettuata nel termine           ))
(( perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza             ))
(( dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di    ))
(( istituzione dell'unita' sanitaria locale e comunque non oltre   ))
(( il 30 aprile 1994.Scaduto tale termine, qualora la regione non  ))
(( vi abbia provveduto,la nomina del direttore generale e'         ))
(( effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su       ))
(( proposta del Ministro della sanita'. L'autonomia di cui al      ))
(( comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle         ))
(( funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del      ))
(( direttore generale, del direttore amministrativo e del          ))
(( direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto di  ))
(( diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' ))
(( comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I        ))
(( contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la      ))
(( determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi  ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,    ))
(( con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su       ))
(( proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e   ))
(( della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la  ))
(( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e ))
(( le province autonome. Il direttore generale e' tenuto a         ))
(( motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso ))
(( dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal     ))
(( consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei   ))
(( casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le     ))
(( relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o    ))
(( dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in  ))
(( mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove    ))
(( l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si        ))
(( procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi      ))
(( motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo ))
(( o in caso di violazione di leggi o di principi di buon          ))
(( andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la regione   ))
(( risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla ))
(( sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da      ))
(( parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad        ))
(( adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il     ))
(( Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'.  ))
(( 7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono   ))
(( nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Al  ))
(( rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6.  ))
(( Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina  ))
(( del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per ))
(( gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore       ))
(( sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal      ))
(( direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore     ))
(( sanitario e' un medico in possesso della idoneita' nazionale di ))
(( cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo    ))
(( anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni          ))
(( qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o  ))
(( strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande     ))
(( dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai ))
(( fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere       ))
(( obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle     ))
(( materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un        ))
(( laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia    ))
(( compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto  ))
(( per almeno cinque anni una qualificata attivita'                ))
(( di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture       ))
(( sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il  ))
(( direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi        ))
(( dell'unita' sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al  ))
(( direttore generale sugli atti relativi alle materie di          ))
(( competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del             ))
(( coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni  ))
(( previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono       ))
(( soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del        ))
(( coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche'  ))
(( l'ufficio di direzione.                                         ))
  8.  Per  i  pubblici  dipendenti  la  nomina  a direttore generale,
direttore  amministrativo  e   direttore   sanitario   determina   il
collocamento  in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi  contributi,
comprensivi   delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'  dei
contributi  assistenziali,  calcolati  sul  trattamento   stipendiale
spettante  al  medesimo  ed  a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero  delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti privati sono collocati in aspettativa  senza  assegni  con
diritto al mantenimento del posto.
(( 9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei         ))
(( consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e     ))
(( assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni ))
(( esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima    ))
(( della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti       ))
(( organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le     ))
(( cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni       ))
(( esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla   ))
(( data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il         ))
(( direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei ))
(( quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio        ))
(( dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia esercitato   ))
(( le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti ))
(( la data di accettazione della candidatura. Il direttore         ))
(( generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non     ))
(( puo' esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni   ))
(( in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel   ))
(( collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.  ))
(( La carica di direttore generale e' incompatibile con quella di  ))
(( membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle    ))
(( province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di   ))
(( assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita'   ))
(( montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di   ))
(( rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria  ))
(( locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti     ))
(( economici o di consulenza con strutture che svolgono attivita'  ))
(( concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica  ))
(( anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La  ))
(( carica di direttore generale e' altresi' incompatibile con la   ))
(( sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in   ))
(( regime di aspettativa senza assegni, con l'unita' sanitaria     ))
(( locale presso cui sono esercitate le funzioni.                  ))
(( 10. Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento ))
(( dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo       ))
(( svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco e'   ))
(( predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  ))
(( vigore del presente decreto, da una commissione nominata con    ))
(( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  ))
(( del Ministro della sanita', e composta da un magistrato del     ))
(( Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che   ))
(( la presiede, dal direttore generale della Direzione generale    ))
(( del Ministero della sanita' che cura la tenuta dell'elenco e da ))
(( altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei          ))
(( all'amministrazione statale e regionale in possesso di          ))
(( comprovate competenze ed esperienze nel settore                 ))
(( dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari,      ))
(( rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri,  ))
(( uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanita' e due dal          ))
(( presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo    ))
(( Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia       ))
(( autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori   ))
(( generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco,  ))
(( rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una     ))
(( commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di ))
(( Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono      ))
(( nominati con le stesse modalita' previste per la commissione    ))
(( nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle      ))
(( vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la        ))
(( provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei     ))
(( posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e    ))
(( regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei   ))
(( criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validita'    ))
(( limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione   ))
(( provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco     ))
(( secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a        ))
(( criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, ))
(( a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il              ))
(( sessantacinquesimo anno di eta', che siano in possesso del      ))
(( diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti,       ))
(( coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti       ))
(( qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o      ))
(( amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media  ))
(( o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque ))
(( anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello        ))
(( dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresi'        ))
(( integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30       ))
(( giugno 1993, n. 270    (c).                                     ))
  11.  Non  possono  essere  nominati  direttori  generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
   1) coloro che hanno riportato condanna, anche  non  definitiva,  a
pena  detentiva  non  inferiore  ad  un  anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri  o  violazione  dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del  codice
penale (d);
   2)  coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
   3) coloro che sono stati sottoposti, anche con  provvedimento  non
definitivo  ad  una  misura  di  prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3  agosto  1988,
n. 327 (e), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (f);
   4)  coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
(( 12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita' ))
(( sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria   ))
(( ed e' presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del       ))
(( consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari     ))
(( laureati - con presenza maggioritaria della componente          ))
(( ospedaliera medica se nell'unita' sanitaria locale e' presente  ))
(( un presidio ospedaliero - nonche' una rappresentanza del        ))
(( personale infermieristico e del personale tecnico sanitario.    ))
(( Nella componente medica e' assicurata la presenza del medico    ))
(( veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere          ))
(( obbligatorio al direttore generale per le attivita'             ))
(( tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per  ))
(( gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari   ))
(( si esprime altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria.    ))
(( Tale parere e' da intendersi favorevole ove non formulato entro ))
(( il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a ))
(( definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le     ))
(( modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento del ))
(( consiglio.                                                      ))
(( 13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e'   ))
(( composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno ))
(( designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari      ))
(( della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal      ))
(( sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei     ))
(( consigli circoscrizionali. Il predetto collegio e' integrato da ))
(( altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno  ))
(( designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ))
(( Ragioneria generale dello Stato, per le unita' sanitarie locali ))
(( il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di    ))
(( parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad    ))
(( eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono   ))
(( scelti tra i revisori contabili iscritti nel                    ))
(( registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27        ))
(( gennaio 1992, n. 88    (g).    Il direttore generale            ))
(( dell'unita' sanitaria locale nomina i revisori con specifico    ))
(( provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente   ))
(( del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima     ))
(( seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il     ))
(( collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti, il       ))
(( direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni  ))
(( dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu'   ))
(( di due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione         ))
(( dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda ))
(( alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la        ))
(( regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un      ))
(( funzionario della regione e due designati dal Ministro del      ))
(( tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni     ))
(( all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita' ))
(( annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori   ))
(( e' fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del  ))
(( direttore generale dell'unita' sanitaria locale. Al presidente  ))
(( del collegio compete una maggiora zione pari al 20 per cento    ))
(( dell'indennita' fissata per gli altri componenti. Il collegio   ))
(( dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la    ))
(( regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del      ))
(( rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili,  ))
(( esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed   ))
(( assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la      ))
(( consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore       ))
(( generale sull'andamento dell'unita' sanitaria locale. I         ))
(( revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche        ))
(( individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.           ))
(( 14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale    ))
(( coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di          ))
(( corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione,        ))
(( provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione     ))
(( regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione          ))
(( programmatica dell'attivita', esamina il bilancio pluriennale   ))
(( di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla        ))
(( regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale ))
(( dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani        ))
(( programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al ))
(( direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie      ))
(( locali il cui ambito territoriale non coincide con il           ))
(( territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte      ))
(( dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle             ))
(( circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una          ))
(( rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque    ))
(( componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di    ))
(( esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.       ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 4 del D.Lgs. n. 517/1933.
             (b) Il D. Lgs. n. 29/1993 concerne la  razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si
          riporta   l'art.   20   del  predetto  decreto,  sostituito
          dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993:
             "Art.  20  (Verifica  dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa. I servizi o nuclei determinano annualmente,
          anche su indicazione degli organi di vertice,  i  parametri
          di riferimento del controllo.
             3.  Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di  particolare  complessita'  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici e privati particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici:  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni   e   i   comitati   metropolitani  di  cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
          convertito con modificazioni nella legge 23  gennaio  1991,
          n.  21,  e  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri 10 giugno  1992,  si  avvalgono  degli  uffici  di
          controllo  interno  delle  amministrazioni  territoriali  e
          periferiche.
             7. All'istituzione degli uffici di cui  al  comma  2  si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro  sei  mesi,  ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della  gestione  finanziaria   tecnica   e   amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione  per  la  durata  massima  di  un  anno,   con
          conseguente  perdita  del  trattamento economico accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento e' adottato dal Ministro  ove  si  tratti  di
          dirigenti  e  dal  Consiglio  dei Ministri ove si tratti di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni  provvedono
          gli  organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto del
          collocamento a disposizione non si puo' procedere  a  nuove
          nomine    a    qualifiche    dirigenziali.   In   caso   di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti  dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere
          disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza  disposto  il  collocamento  a disposizione; nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile.
             10.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11. Restano altresi' ferme le disposizioni  vigenti  per
          il  personale  delle qualifiche dirigenziali delle forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
             (c)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 3 del D. Lgs. n.
          270/1993  (Riordinamento  degli  istituti   zooprofilattici
          sperimentali,  a  norma  dell'art.  1, comma 1, lettera h),
          della legge 23 ottobre 1992, n.  421):
             "Art.  3  (Organizzazione).  -  1.  Sono  organi   degli
          istituti:
               a) il consiglio di amministrazione;
               b) il direttore generale;
               c) il collegio dei revisori.
             2. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque
          membri,  di  cui  uno nominato dal Ministro della sanita' e
          quattro   dalle   regioni   e   dalle   province   autonome
          territorialmente     competenti.     Per    gli    istituti
          interregionali,  il   consiglio   di   amministrazione   e'
          designato  dalla regione dove l'istituto ha sede legale, di
          concerto  con  le  altre  regioni   o   province   autonome
          interessate.   I  membri  del  consiglio  sono  scelti  tra
          esperti,  anche  di  organizzazione  e  programmazione,  in
          materia  di  sanita'.  Il  consiglio  di amministrazione ha
          compiti  di  indirizzo,  coordinamento  e  verifica   delle
          attivita' dell'istituto.
             3.  Il  direttore  generale  ha la rappresentanza legale
          dell'istituto,  lo  gestisce  e   ne   dirige   l'attivita'
          scientifica.   Il  direttore  generale  e'  nominato  dalla
          regione dove l'istituto ha sede  legale,  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni, le province autonome, previo avviso da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra gli
          iscritti   nell'elenco   nazionale   istituito   presso  il
          Ministero della sanita' di cui all'art. 3,  comma  10,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, appositamente
          integrato.   Nel   caso   di  istituti  interregionali,  il
          direttore  e'  nominato  di   concerto   tra   le   regioni
          interessate;  in  mancanza,  su richiesta delle regioni ove
          l'istituto ha  sede  legale,  provvede  il  Ministro  della
          sanita'.   Il   direttore  generale  e'  coadiuvato  da  un
          direttore  amministrativo  e  da  un  direttore   sanitario
          veterinario.
             4.  Il  collegio dei revisori dura in carica cinque anni
          ed e' composto da tre membri, di cui  uno  designato  dalla
          regione  dove  l'istituto  ha  sede  legale  e scelto tra i
          revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art.
          1  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 88, uno
          designato dal Ministro della sanita' e  uno  designato  dal
          Ministro del tesoro.
             5.  Agli  organi  di cui al comma 1, lettere b) e c), si
          applicano  le  norme  di  cui  all'art.   3   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.    502,  salvo  quanto
          previsto dal comma 4.
             6. Le regioni adottano le restanti norme organizzative".
             (d) Si trascrive  il  testo  dell'art.  166  del  codice
          penale:
             "Art.  166 (Effetti della sospensione). - La sospensione
          condizionale della pena non si estende alle pene accessorie
          e agli  altri  effetti  penali  della  condanna,  ne'  alle
          obbligazioni civili derivanti dal reato".
             (e) Il testo dell'art. 15 della legge n. 327/1988 (Norme
          in  materia  di  misure  di  prevenzione  personali)  e' il
          seguente:
             "Art. 15. - 1. Dopo  tre  anni  dalla  cessazione  della
          misura  di  prevenzione,  l'interessato  puo'  chiedere  la
          riabilitazione.  La  riabilitazione  e'  concessa,  se   il
          soggetto  ha  dato  prova  costante  ed  effettiva di buona
          condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha  sede
          l'autorita'  giudiziaria  che  dispose l'applicazione della
          misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
             2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli
          effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato della persona
          sottoposta a misure di prevenzione.
             3. Si osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del    codice    di   procedura   penale   riguardanti   la
          riabilitazione".
             (f) Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990  (Nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita' sociale) e' il seguente:
             "Art.  14.  -  1. Salvo che si tratti di procedimenti di
          prevenzione gia' pendenti dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  da tale data le disposizioni della
          legge 31 maggio 1965, n. 575,  concernenti  le  indagini  e
          l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione di carattere
          patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
          a  10-sexies  della  medesima  legge,  si   applicano   con
          riferimento  ai  soggetti  indiziati,  di  appartenere alle
          associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o  a
          quelle  previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975,
          n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel  n.  2)  del  primo
          comma  dell'art.  1  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino  i
          proventi  sia  quella  prevista  dall'art.  630  del codice
          penale.
             2. Nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1,  la
          riabilitazione  prevista  dell'art. 15 della legge 3 agosto
          1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla
          cessazione della misura di prevenzione.
             3.  La  riabilitazione comporta, altresi', la cessazione
          dei divieti previsti dall'art. 10  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575".
             (g)  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1 del D.Lgs. n.
          88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
          all'abilitazione delle persone incaricate del controllo  di
          legge dei documenti contabili):
             "Art. 1. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia
          e giustizia il registro dei revisori contabili.
             2.  L'iscrizione  nel  registro  da  diritto all'uso del
          titolo di revisore contabile".