Art. 3 (a). Organizzazione delle unita' sanitarie locali (( 1. L'unita' sanitaria locale e' azienda dotata di personalita' )) (( giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, )) (( patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando )) (( il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il )) (( bisogno socio-sanitario delle comunita' locali. )) 2. L'unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale. (( 3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di )) (( attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli )) (( enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi )) (( compresi quelli relativi al personale, e con specifica )) (( contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale procede alle )) (( erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie )) (( disponibilita' finanziarie. )) 4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonche' dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma. (( 5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito )) (( della propria competenza le modalita' organizzative e di )) (( funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra )) (( l'altro: )) (( a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unita' )) (( sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito )) (( territoriale coincidente di norma con quello della provincia. )) (( In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie )) (( delle aree montane, ed alla densita' e distribuzione della )) (( popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di )) (( estensione diversa; )) (( b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti; )) (( c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi )) (( facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali e unita' )) (( socio-sanitarie locali; )) (( d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali che tenga )) (( conto della natura aziendale delle stesse nonche' del bacino )) (( d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare; )) (( e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle unita' sanitarie )) (( locali; )) (( f) il divieto alle unita' sanitarie locali ed alle aziende )) (( ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di )) (( indebitamento, fatte salve: )) (( 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura )) (( massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate )) (( previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di )) (( giro; )) (( 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di )) (( credito, di durata non superiore a dieci anni, per il )) (( finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione )) (( regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative )) (( rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento )) (( delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di )) (( competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario )) (( nazionale di parte corrente attribuita alla regione; )) (( g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e )) (( degli uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle )) (( aziende ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della )) (( mobilita' del personale risultato in esubero, ai sensi delle )) (( disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. )) (( 29, e successive modificazioni ed integrazioni (b). )) (( 6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza )) (( dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore )) (( generale. Al direttore generale compete in particolare, anche )) (( attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di )) (( controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo )) (( 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed )) (( integrazioni (b), verificare, mediante valutazioni )) (( comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la )) (( corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed )) (( introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento )) (( dell'azione amministrativa. Il direttore generale e' nominato, )) (( previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta )) (( Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli )) (( iscritti nell'appo sito elenco nazionale istituito presso il )) (( Ministero della sanita' di cui al comma 10. La nomina del )) (( direttore generale deve essere effettuata nel termine )) (( perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza )) (( dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di )) (( istituzione dell'unita' sanitaria locale e comunque non oltre )) (( il 30 aprile 1994.Scaduto tale termine, qualora la regione non )) (( vi abbia provveduto,la nomina del direttore generale e' )) (( effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su )) (( proposta del Ministro della sanita'. L'autonomia di cui al )) (( comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle )) (( funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del )) (( direttore generale, del direttore amministrativo e del )) (( direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto di )) (( diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' )) (( comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I )) (( contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la )) (( determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi )) (( giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, )) (( con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su )) (( proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e )) (( della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la )) (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e )) (( le province autonome. Il direttore generale e' tenuto a )) (( motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso )) (( dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal )) (( consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei )) (( casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le )) (( relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o )) (( dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in )) (( mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove )) (( l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si )) (( procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi )) (( motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo )) (( o in caso di violazione di leggi o di principi di buon )) (( andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la regione )) (( risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla )) (( sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da )) (( parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad )) (( adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il )) (( Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'. )) (( 7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono )) (( nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Al )) (( rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6. )) (( Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina )) (( del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per )) (( gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore )) (( sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal )) (( direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore )) (( sanitario e' un medico in possesso della idoneita' nazionale di )) (( cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo )) (( anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni )) (( qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o )) (( strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande )) (( dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai )) (( fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere )) (( obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle )) (( materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un )) (( laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia )) (( compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto )) (( per almeno cinque anni una qualificata attivita' )) (( di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture )) (( sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il )) (( direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi )) (( dell'unita' sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al )) (( direttore generale sugli atti relativi alle materie di )) (( competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del )) (( coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni )) (( previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono )) (( soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del )) (( coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' )) (( l'ufficio di direzione. )) 8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto. (( 9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei )) (( consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e )) (( assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni )) (( esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima )) (( della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti )) (( organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le )) (( cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni )) (( esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla )) (( data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il )) (( direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei )) (( quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio )) (( dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia esercitato )) (( le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti )) (( la data di accettazione della candidatura. Il direttore )) (( generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non )) (( puo' esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni )) (( in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel )) (( collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. )) (( La carica di direttore generale e' incompatibile con quella di )) (( membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle )) (( province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di )) (( assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' )) (( montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di )) (( rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria )) (( locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti )) (( economici o di consulenza con strutture che svolgono attivita' )) (( concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica )) (( anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La )) (( carica di direttore generale e' altresi' incompatibile con la )) (( sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in )) (( regime di aspettativa senza assegni, con l'unita' sanitaria )) (( locale presso cui sono esercitate le funzioni. )) (( 10. Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento )) (( dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo )) (( svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco e' )) (( predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto, da una commissione nominata con )) (( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta )) (( del Ministro della sanita', e composta da un magistrato del )) (( Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che )) (( la presiede, dal direttore generale della Direzione generale )) (( del Ministero della sanita' che cura la tenuta dell'elenco e da )) (( altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei )) (( all'amministrazione statale e regionale in possesso di )) (( comprovate competenze ed esperienze nel settore )) (( dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, )) (( rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, )) (( uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanita' e due dal )) (( presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo )) (( Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia )) (( autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori )) (( generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, )) (( rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una )) (( commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di )) (( Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono )) (( nominati con le stesse modalita' previste per la commissione )) (( nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle )) (( vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la )) (( provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei )) (( posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e )) (( regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei )) (( criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validita' )) (( limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione )) (( provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco )) (( secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a )) (( criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, )) (( a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il )) (( sessantacinquesimo anno di eta', che siano in possesso del )) (( diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, )) (( coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti )) (( qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o )) (( amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media )) (( o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque )) (( anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello )) (( dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresi' )) (( integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 )) (( giugno 1993, n. 270 (c). )) 11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: 1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale (d); 2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (e), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (f); 4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. (( 12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita' )) (( sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria )) (( ed e' presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del )) (( consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari )) (( laureati - con presenza maggioritaria della componente )) (( ospedaliera medica se nell'unita' sanitaria locale e' presente )) (( un presidio ospedaliero - nonche' una rappresentanza del )) (( personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. )) (( Nella componente medica e' assicurata la presenza del medico )) (( veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere )) (( obbligatorio al direttore generale per le attivita' )) (( tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per )) (( gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari )) (( si esprime altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. )) (( Tale parere e' da intendersi favorevole ove non formulato entro )) (( il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a )) (( definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le )) (( modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento del )) (( consiglio. )) (( 13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e' )) (( composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno )) (( designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari )) (( della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal )) (( sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei )) (( consigli circoscrizionali. Il predetto collegio e' integrato da )) (( altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno )) (( designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della )) (( Ragioneria generale dello Stato, per le unita' sanitarie locali )) (( il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di )) (( parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad )) (( eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono )) (( scelti tra i revisori contabili iscritti nel )) (( registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 )) (( gennaio 1992, n. 88 (g). Il direttore generale )) (( dell'unita' sanitaria locale nomina i revisori con specifico )) (( provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente )) (( del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima )) (( seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il )) (( collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti, il )) (( direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni )) (( dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' )) (( di due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione )) (( dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda )) (( alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la )) (( regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un )) (( funzionario della regione e due designati dal Ministro del )) (( tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni )) (( all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita' )) (( annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori )) (( e' fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del )) (( direttore generale dell'unita' sanitaria locale. Al presidente )) (( del collegio compete una maggiora zione pari al 20 per cento )) (( dell'indennita' fissata per gli altri componenti. Il collegio )) (( dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la )) (( regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del )) (( rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, )) (( esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed )) (( assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la )) (( consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore )) (( generale sull'andamento dell'unita' sanitaria locale. I )) (( revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche )) (( individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. )) (( 14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale )) (( coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di )) (( corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, )) (( provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione )) (( regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione )) (( programmatica dell'attivita', esamina il bilancio pluriennale )) (( di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla )) (( regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale )) (( dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani )) (( programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al )) (( direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie )) (( locali il cui ambito territoriale non coincide con il )) (( territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte )) (( dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle )) (( circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una )) (( rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque )) (( componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di )) (( esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 517/1933. (b) Il D. Lgs. n. 29/1993 concerne la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si riporta l'art. 20 del predetto decreto, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita' il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici: Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". (c) Si trascrive il testo dell'art. 3 del D. Lgs. n. 270/1993 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 3 (Organizzazione). - 1. Sono organi degli istituti: a) il consiglio di amministrazione; b) il direttore generale; c) il collegio dei revisori. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanita' e quattro dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Per gli istituti interregionali, il consiglio di amministrazione e' designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate. I membri del consiglio sono scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanita'. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto. 3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica. Il direttore generale e' nominato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra gli iscritti nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanita' di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, appositamente integrato. Nel caso di istituti interregionali, il direttore e' nominato di concerto tra le regioni interessate; in mancanza, su richiesta delle regioni ove l'istituto ha sede legale, provvede il Ministro della sanita'. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario. 4. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, uno designato dal Ministro della sanita' e uno designato dal Ministro del tesoro. 5. Agli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dal comma 4. 6. Le regioni adottano le restanti norme organizzative". (d) Si trascrive il testo dell'art. 166 del codice penale: "Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato". (e) Il testo dell'art. 15 della legge n. 327/1988 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato della persona sottoposta a misure di prevenzione. 3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione". (f) Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati, di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'art. 630 del codice penale. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575". (g) Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili): "Art. 1. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro da diritto all'uso del titolo di revisore contabile".