Art. 3. 1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: "entro il giorno 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 27" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1 al 20 dicembre, ancorche' non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e puo' tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."; b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo."; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.".
(a) L'art. 6 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991), limitatamente alle parti che qui interessano, come modificato dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dal presente articolo, e' cosi' formulato: "Art. 6. - 1. (Omissis). 2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto art. 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non an- notate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1 al 20 dicembre, ancorche' non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e puo' tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato art. 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 3. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'art. 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. 4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000. 5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo. 5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre. 6.-7.(Omissis)". A norma dell'art. 15, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto del 65 e 70 per cento, previsti dai commi 2 e 3 di cui sopra, e' unificata ed elevata all'88 per cento. Il D.P.R. n. 633/1972 sopracitato istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Gli articoli 23, 24, 25, 27, 33 e 74 di detto decreto, recano, rispettivamente, norme sulla registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti (articoli 23, 24 e 25), sulla liquidazione e sui versamenti mensili (art. 27), sulle semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti (art. 33) e disposizioni relative a particolari settori (art. 74). Il D.M. 22 novembre 1991 reca: "Modalita' di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito". Il D.P.R. n. 43/1988 istituisce il Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.