Art. 3. 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'articolo 3 della citata legge e' rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore ed il piu' equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Riferimenti normativi: a) La legge 25 agosto 1991, n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991, reca: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi". b) Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 287/1991, citato alla nota a) di questo articolo: "1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento. 2. - 3. (Omissis). 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera sd), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico". c) Il testo dell'art. 6 della legge n. 287/1991, citato alla nota a) di questo articolo, e' il seguente: "Art. 6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione composta: a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede; b) da un funzionario delegato dal questore; c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato; d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista; f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta: a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede; b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato; c) da un funzionario delegato dal prefetto; d) da un funzionario delegato dal questore; e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato; f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia; i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni. 6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito". d) Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere c), della legge n. 287/1991, citata alla nota a) di questo stesso articolo, e' il seguente: " c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande". e) Il D.M. 4 agosto 1988, n. 375, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario al n. 204 del 31 agosto 1988.