Art. 3.
 
  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
esecuzione  della  legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre
il 31  dicembre  1995,  l'autorizzazione  di  cui  ai  commi  1  e  4
dall'articolo  3 della citata legge e' rilasciata dai sindaci, previa
fissazione  da  parte  degli  stessi,  su   conforme   parere   delle
commissioni  previste  dall'articolo  6  della  medesima legge, di un
parametro numerico che assicuri, in relazione  alla  tipologia  degli
esercizi,  la  migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da
rendere al consumatore  ed  il  piu'  equilibrato  rapporto  tra  gli
esercizi  e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto
del reddito  di  tale  popolazione,  dei  flussi  turistici  e  delle
abitudini di consumo extra-domestico.
  2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto
dall'articolo  2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n.
287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo  14
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato 4 agosto 1988, n.  375,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  12,  comma  4,  del  medesimo  decreto  e sulle materie
indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
 
          Riferimenti normativi:
              a) La legge 25 agosto 1991, n.  287,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del  3  settembre 1991, reca:
          "Aggiornamento   della   normativa   sull'insediamento    e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi".
              b)  Si  riporta  il  testo  dei commi 1 e 4 dell'art. 3
          della legge n.   287/1991, citato alla nota  a)  di  questo
          articolo:
             "1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
          di  somministrazione  al pubblico di alimenti e di bevande,
          comprese quelle alcoliche  di  qualsiasi  gradazione,  sono
          soggetti  ad  autorizzazione,  rilasciata  dal  sindaco del
          comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio sentito il
          parere della commissione competente ai sensi  dell'art.  6,
          con  l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4
          del presente articolo e a condizione che il richiedente sia
          iscritto nel registro  di  cui  all'art.  2.  Ai  fini  del
          rilascio   dell'autorizzazione   il   sindaco   accerta  la
          conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del
          Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne  la
          sussistenza   quando   cio'   non   sia  possibile  in  via
          preventiva.  Il  sindaco,   inoltre,   accerta   l'adeguata
          sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia
          per ampliamento.
             2. - 3. (Omissis).
             4.  Sulla  base  delle  direttive  proposte dal Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  -  dopo
          aver  sentito  le  organizzazioni  nazionali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  -  e  deliberate  ai   sensi
          dell'art.  2,  comma  3, lettera sd), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, le regioni -  sentite  le  organizzazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale
          -   fissano  periodicamente  criteri  e  parametri  atti  a
          determinare il  numero  delle  autorizzazioni  rilasciabili
          nelle  aree  interessate.  I  criteri  e  i  parametri sono
          fissati in relazione alla tipologia degli  esercizi  tenuto
          conto  anche  del  reddito della popolazione residente e di
          quella fluttuante, dei flussi turistici e  delle  abitudini
          di consumo extradomestico".
              c) Il testo dell'art. 6 della legge n. 287/1991, citato
          alla nota a) di questo articolo, e' il seguente:
             "Art.  6  (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione
          superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione
          composta:
               a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
               b) da un funzionario delegato dal questore;
               c)    dal    direttore    dell'ufficio     provinciale
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato o da un
          funzionario dallo stesso delegato;
               d)   da    due    rappresentanti    designati    dalle
          organizzazioni  del  commercio,  del  turismo e dei servizi
          maggiormente rappresentative a livello provinciale;
               e) da  un  rappresentante  designato  dall'azienda  di
          promozione turistica, ove esista;
               f)  da  tre esperti nel settore della somministrazione
          di alimenti e di bevande,  designati  dalle  organizzazioni
          nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
               g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   del   settore   maggiormente
          rappresentative a livello provinciale;
               h) da un rappresentante designato  dalle  associazioni
          dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
          a livello nazionale.
             2.  La  commissione  di  cui  al comma 1 e' nominata dal
          consiglio comunale  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
             3.   Per  i  comuni  con  popolazione  non  superiore  a
          diecimila abitanti e' istituita  un'unica  commissione  per
          ciascuna provincia, composta:
               a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo
          delegato   ovvero,   per  la  regione  Valle  d'Aosta,  dal
          presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che
          la presiede;
               b)  dal  sindaco  del  comune  di   volta   in   volta
          interessato o da un suo delegato;
               c) da un funzionario delegato dal prefetto;
               d) da un funzionario delegato dal questore;
               e)     dal    direttore    dell'ufficio    provinciale
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o  da  un
          funzionario dallo stesso delegato;
               f)    da    due    rappresentanti    designati   dalle
          organizzazioni del commercio, del  turismo  e  dei  servizi
          maggiormente rappresentative a livello provinciale;
                g)  da tre esperti nel settore della somministrazione
          di  alimenti  e  bevande  designati  dalle   organizzazioni
          nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
               h)  da  un  rappresentante  designato dalle aziende di
          promozione turistica della provincia;
               i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   del   settore   maggiormente
          rappresentative a livello provinciale;
               l)  da  un rappresentante designato dalle associazioni
          dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
          a livello nazionale.
             4. La commissione di cui al  comma  3  e'  nominata  dal
          presidente  della giunta provinciale ovvero, per la regione
          Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica
          quattro  anni.  Nei  sei  mesi  antecedenti la scadenza, il
          sindaco  per  la  commissione  di  cui  al  comma  1  e  il
          presidente  della giunta provinciale ovvero, per la regione
          Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la
          commissione di cui al comma  3,  richiedono  le  prescritte
          designazioni;  qualora queste non siano pervenute alla data
          di scadenza,  il  sindaco  e  il  presidente  della  giunta
          provinciale  ovvero,  per  la  regione  Valle  d'Aosta,  il
          presidente della giunta regionale, procedono comunque  alla
          nomina delle commissioni.
             6.  Il  parere  della  commissione di cui al comma 3 del
          presente articolo, previsto dall'articolo 3,  comma  1,  ai
          fini   del   rilascio   dell'autorizzazione,   si   intende
          favorevole qualora siano  trascorsi  quarantacinque  giorni
          dalla  richiesta  di parere da parte del sindaco, senza che
          la commissione medesima si sia espressa in merito".
              d) Il testo dell'art. 2, comma  2,  lettere  c),  della
          legge  n.    287/1991, citata alla nota a) di questo stesso
          articolo, e' il seguente: " c) aver frequentato  con  esito
          positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle
          regioni  o  dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
          aventi  a  oggetto  l'attivita'  di   somministrazione   di
          alimenti  e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o
          di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero
          aver  superato,  dinanzi   a   una   apposita   commissione
          costituita   presso  la  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato  e   agricoltura,   un   esame   di   idoneita'
          all'esercizio   dell'attivita'   di   somministrazione   di
          alimenti e bevande".
              e) Il D.M. 4 agosto 1988, n. 375, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario al n. 204 del 31
          agosto 1988.