Art. 3.
  1. Le disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei
seguenti commi.
  2.  La  intitolazione  "CAPO  V" e' sostituita dalla seguente "CAPO
IV".
  3. L'art. 25, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  25  (Ruolo  degli  ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori
della  Polizia  di  Stato  e'  articolato  in quattro qualifiche, che
assumono le seguenti denominazioni:
   vice ispettore;
   ispettore;
   ispettore capo;
   ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.".
  4. L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  26  (Funzioni  degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo
degli  ispettori  sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
  2.  Nell'espletamento  dei  compiti di istituto gli appartenenti al
ruolo  degli  Ispettori  sono  diretti  collaboratori  dei  superiori
gerarchici.
  3.  In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute,
gli  appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela
dell'ordine  e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con
particolare  riguardo  all'attivita'  investigativa. Agli stessi puo'
essere  affidata  la  direzione di distaccamenti o di uffici o unita'
operative   equivalenti,  con  le  connesse  responsabilita'  per  le
direttive  e  le  istruzioni  impartite e per i risultati conseguiti,
nonche'  compiti  di  addestramento  o istruzione del personale della
Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi
possono  essere  attribuiti  compiti  di indirizzo e coordinamento di
piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con piena
responsabilita'  per  l'attivita'  svolta,  ovvero  di  direzione  di
sottosezioni o di unita' equivalenti.
  4.  In  caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli
Ispettori puo' sostituire il superiore gerarchico.
  5.   Gli   ispettori   superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica
sicurezza,  oltre quanto gia' specificato, sono diretti collaboratori
dei  commissari  e  dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando
anche   l'attivita'  del  personale  del  ruolo  degli  ispettori,  e
sostituiscono  i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualita'
di autorita' di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento
di  questi,  assumendo  anche  la  qualita'  di ufficiale di pubblica
sicurezza.".
  5. L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  27  (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica
di vice ispettore si consegue:
    a)  nel  limite  del  cinquanta  per cento dei posti disponibili,
mediante  pubblico  concorso,  comprendente  una  prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui  all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del
decreto-legge  4  ottobre  1990, n. 276, convertito con modificazioni
dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato
agli  appartenenti  al  ruolo  dei  sovrintendenti  in  possesso  del
prescritto titolo di studio;
    b)  nel  limite  del  cinquanta  per cento dei posti disponibili,
mediante   concorso   interno   per  titoli  di  servizio  ed  esame,
consistente  in  una  prova  scritta  e in un colloquio, riservato al
personale  della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in
possesso,   alla   data   del   bando  che  indice  il  concorso,  di
un'anzianita'  di  servizio non inferiore a sette anni, del titolo di
studio  di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1 aprile 1981 n.
121  e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o
sanzione  disciplinare  piu'  grave  ed  abbia  riportato un giudizio
complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti e'
riservato  agli  appartenenti  al  ruolo  dei sovrintendenti anche se
privi del titolo di studio.
  2.  I  vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono
frequentare  un  corso di formazione della durata non inferiore a sei
mesi.
  3.  Il  corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una
sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli
allievi  che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi
che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio
d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
  4.  Sono  dimessi  dal  corso  gli allievi che per qualsiasi motivo
superino i 60 giorni di assenza.
  5.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 24-quinquies.
  6.  Il  personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
ammesso  ai  corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.
  7.  Le  modalita'  dei  concorsi di cui al comma 1, la composizione
delle  commissioni  esaminatrici,  le  materie oggetto dell'esame, le
categorie  di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
da  attribuire  a  ciascuna  categoria  di  titoli,  le  modalita' di
attuazione  e  i  programmi  del corso sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno.".
  6. L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  28  (Promozioni  a  ispettore).  -  1.  La  promozione  alla
qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio
per  merito  assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica
di  vice  ispettore  che  abbia compiuto almeno due anni di effettivo
servizio  nella  qualifica  stessa, oltre al periodo di frequenza del
corso di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.".
  7. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
  8. L'art. 31 e' sostituito dai seguenti:
  "Art.  31  (Promozione  a  ispettore capo). - 1. La promozione alla
qualifica  di  ispettore  capo  si  consegue  a ruolo aperto mediante
scrutinio  per  merito  comparativo, al quale e' ammesso il personale
con  la  qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni
di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
  "Art.  31-bis  (Promozione  alla  qualifica  di ispettore superiore
sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza).  -  1. L'accesso alla
qualifica  di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di pubblica
sicurezza, si consegue:
    a)  nel  limite  del  50  per  cento dei posti disponibili, al 31
dicembre  di  ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale  e'  ammesso  il  personale  avente una anzianita' di 8 anni di
effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
    b)  per  il  restante  50  per  cento dei posti mediante concorso
annuale  per  titoli di servizio ed esami, riservato al personale che
alla  data  del  31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di
ispettore  capo  ed  e'  in  possesso  del  titolo di studio previsto
dall'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  2.  La  promozione  decorre,  a  tutti  gli  effetti, dal 1 gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate le
vacanze.  Il  personale  di  cui  al comma 1, lettera a), precede nel
ruolo  quello  di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non
coperti  mediante  concorso  sono  portati  in  aumento  all'aliquota
prevista dalla lettera a).
  3.  Le  modalita'  di  svolgimento  del concorso di cui al comma 1,
lettera  b),  compresa  la  determinazione  delle prove di esame e la
composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto
del Ministro dell'interno.".
 
          Note all'art. 3:
             - Si trascrive il testo del titolo I - capo V del citato
          D.P.R.  24 aprile 1982, n. 335:
                                    "Capo V
             Art. 25  (Ruolo  degli  ispettori).  -  Il  ruolo  degli
          ispettori  della  Polizia di Stato e' articolato in quattro
          qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
              vice ispettore;
              ispettore;
              ispettore principale;
              ispettore capo.
             Art.  26  (Funzioni  del  personole  del   ruolo   degli
          ispettori).  -  Al personale del ruolo degli ispettori sono
          attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza  e
          di ufficiale di polizia giudiziaria.
             Nell'espletamento    dei   compiti   di   istituti   gli
          appartenenti  al  ruolo  degli   ispettori   sono   diretti
          collaboratori  dei commissari e dei dirigenti della Polizia
          di Stato.
             I vice ispettori e gli ispettori  svolgono  funzioni  di
          sicurezza   pubblica   e   di   polizia   giudiziaria,  con
          particolare riguardo all'attivita' investigativa, e possono
          sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza  o  di
          impedimento.
             Gli  ispettori  possono  altresi',  essere preposti alla
          direzione di unita' operative  di  carattere  investigativo
          con   le   connesse  responsabilita'  per  le  direttive  e
          istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
             Agli ispettori principali ed agli ispettori capo,  oltre
          alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo
          e  coordinamento  di  piu'  unita'  operative  di carattere
          investigativo, nell'ambito delle  direttive  generali,  con
          piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
             In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  gli ispettori
          principali e  gli  ispettori  capo  possono  sostituire  il
          titolare,   che   non  sia  autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti.
             Il  personale  del  ruolo  degli  ispettori  svolge,  in
          relazione   alla  professionalita'  possedute,  compiti  di
          formazione o di istruzione del personale della  Polizia  di
          Stato.
             Art.  27  (Nomina  a  vice  ispettore). - La nomina alla
          qualifica di vice ispettore si consegue:
               a) secondo le modalita' stabilite dagli artt. 52 e  53
          della legge 1 aprile 1981, n. 121;
               b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed
          esami,  consistente in una prova scritta e in un colloquio,
          nel limite del 30 per cento della dotazione organica  della
          qualifica  stessa,  riservato  al  personale  del ruolo dei
          sovrintendenti della Polizia di  Stato  in  possesso,  alla
          data del bando che indice il concorso, di una anzianita' di
          servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero
          di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo
          di  studio di cui all'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n.
          121,  che  non  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio   la
          deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave.
             I  vincitori  del  concorso  devono frequentare un corso
          della durata di sei mesi.
             Le  modalita'  del  concorso,  la   composizione   della
          commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le
          categorie   di   titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il
          punteggio massimo da attribuire  a  ciascuna  categoria  di
          titoli,  le modalita' di attuazione e i programmi del corso
          sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
             Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'art. 52
          della legge 1 aprile 1981, n. 121.
            Art. 28 (Promozione ad ispettore). - La  promozione  alla
          qualifica  di  ispettore si consegue mediante scrutinio per
          merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla  data
          dello  scrutinio  stesso,  al quale e' ammesso il personale
          con qualifica di vice ispettore che abbia  compiuto  almeno
          cinque  anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo
          di frequenza del corso di cui all'art.  53  della  legge  1
          aprile 1981, n. 121.
             Art.  29  (Promozione  a  ispettore principale). - 1. La
          promozione  alla  qualifica  di  ispettore  principale   si
          consegue,   nei  limiti  dei  posti  disponibili,  mediante
          scrutinio per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il
          personale  con  qualifica  di  ispettore che abbia compiuto
          almeno cinque anni di effettivo  servizio  nella  qualifica
          stessa alla data dello scrutinio.
             Art.  30  (Concorso  per  titoli  di  servizio  ed esame
          colloquio). - Il concorso per titoli di servizio  ed  esame
          colloquio,  di  cui  al  precedente  art.  29,  e'  indetto
          annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
          pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
             Il  bando  deve  contenere  l'indicazione del numero dei
          posti, il termine  di  presentazione  delle  domande  e  le
          modalita' di partecipazione.
             Le   modalita'   del  concorso,  l'individuazione  delle
          categorie  dei  titoli   di   servizio   da   ammettere   a
          valutazione, il punteggio massimo, da attribuire a ciascuna
          categoria,  le  materie  oggetto  dell'esame colloquio e la
          composizione della Commissione esaminatrice sono  stabiliti
          con  le  procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della
          legge 1 aprile 1981, n. 121.
             Art. 31 (Promozione ad ispettore capo). - La  promozione
          alla qualifica di ispettore capo si consegue nei limiti dei
          posti    disponibili    mediante   scrutinio   per   merito
          comparativo, al quale e' ammesso il personale con qualifica
          di ispettore principale che abbia  compiuto  almeno  cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
             -  Il  testo degli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile
          1981, n.  121, citata, e' il seguente:
             "Art. 52 (Nomina ad allievo  ispettore  di  polizia).  -
          L'assunzione  degli  ispettori  di polizia avviene mediante
          pubblico concorso al quale possono partecipare i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
              1) godimento dei diritti civili e politici;
              2)   eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e  non
          superiore agli anni trentadue;
              3)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio di polizia;
              4)  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore  o
          equivalente;
              5) buona condotta.
             Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non
          piu' di due volte e con  riserva  di  un  sesto  dei  posti
          disponibili,  gli  appartenenti  ai  ruoli della Polizia di
          Stato con  almeno  tre  anni  di  anzianita'  di  effettivo
          servizio  alla  data  del  bando che indice il concorso, in
          possesso dei prescritti requisiti ad eccezione  del  limite
          di  eta'.  Se  i  posti  riservati  non  vengono coperti la
          differenza va ad  aumentare  i  posti  spettanti  all'altra
          categoria.
             A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato
          costituisce  titolo di preferenza, fermi restando gli altri
          titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
             (Omissis).
             Non sono ammessi  al  concorso  coloro  che  sono  stati
          espulsi   dalle   forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
             Relativamente  al  concorso e alla prova di esame di cui
          al quarto comma del presente  articolo  si  applica  quanto
          stabilito dall'art. 59.
             I   vincitori   dei   concorsi   sono  nominati  allievi
          ispettori.
             Art. 53 (Corsi per la nomina ad ispettore di polizia). -
          Ottenuta  la  nomina,  gli  allievi  ispettori  di  polizia
          frequentano,  presso  l'apposito  istituto,  un corso della
          durata di diciotto mesi, preordinato alla  loro  formazione
          tecnico-professionale  di  agenti  di  pubblica sicurezza e
          ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare  riguardo
          all'attivita'  investigativa.  Durante  il  corso essi sono
          sottoposti   a    selezione    attitudinale    anche    per
          l'accertamento  della  idoneita'  a  servizi che richiedono
          particolare qualificazione.
             Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio  di
          idoneita' al servizio di polizia quali ispettori e superato
          gli  esami  scritti  e  orali  e  le prove pratiche di fine
          corso, sono nominati  ispettori  in  prova.  Essi  prestano
          giuramento  e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
          finale.
             Gli allievi ispettori durante i  primi  dodici  mesi  di
          corso  non possono essere impiegati in servizio di polizia;
          nel periodo successivo  possono  esserlo  esclusivamente  a
          fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un
          periodo complessivamente non superiore a due mesi.
             Gli  ispettori  in  prova sono asseguati, sulla base dei
          risutati  della  selezione  attitudinale,  ai  servizi   di
          istituto,  per compiere un periodo di prova della durata di
          sei mesi".
             - La legge 1 febbraio 1989, n. 53, reca: "Modifiche alle
          norme  sullo  stato  giuridico   e   sull'avanzamento   dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di finanza
          nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  al
          Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale dello
          Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 26:
             "Art. 26. - 1. Per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
          della  Polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
          indicate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
          richiesto il possesso delle qualita' morali e  di  condotta
          stabilite  per  l'ammissione ai concorsi della magistratura
          ordinaria".
             - Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n.  276,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 1990, n. 359,
          reca: "Aumento  dell'organico  del  personale  appartenente
          alle  Forze  di  polizia,  disposizioni  per lo snellimento
          delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di  un
          piano   di   potenziamento   delle   sezioni   di   polizia
          giudiziaria". Si trascrive il testo del relativo art. 5:
             "Art. 5. - 1. L'accesso ai  ruoli  del  personale  della
          Poizia  di  Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli
          accertamenti psicofisici  ed  attitudinali  possono  essere
          preceduti  da  una  prova  preliminare a carattere generale
          mediante idonei test. Detta prova non  esclude  l'ulteriore
          accertamento   dei  requisiti  psicofisici  e  attitudinali
          secondo le disposizioni vigenti.
             2.  Il  superamento  della  prova  preliminare di cui al
          comma 1 costituisce requisito essenziale di  partecipazione
          al   concorso.    L'esclusione  dal  concorso  per  mancato
          superamento della prova preliminare o per difetto di uno  o
          piu'  degli  altri  requisiti  prescritti  e'  disposta con
          decreto motivato del Ministro dell'interno.
             3. La prova preliminare di cui al comma  1  puo'  essere
          effettuata  in  giorni  e  luoghi  diversi, per contingenti
          predeterminati di candidati, con  l'istituzione  di  una  o
          piu'  commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
          composizione e nomina delle commissioni tecnicne e  criteri
          per  la  verifica  dei  risultati,  anche a mezzo di idonea
          strumentazione  automatica,  sono  stabiliti  con  apposito
          regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.
             4.  Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami previsti dalle
          vigenti disposizioni  relative  all'accesso  ai  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
          e'  effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che abbiano
          superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
          sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
             4-bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge  4
          agosto  1987,  n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni:
          i cicli di corso  di  aggiornamento  professionale  di  cui
          all'art.  5,  comma  3,  e il secondo ciclo di corso di cui
          all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge  n.  325  del
          1987  sono  effettuati  secondo  le modalita' stabilite dal
          Ministro dell'interno, tenuto  conto  delle  disponibilita'
          ricettive degli istituti di istruzione".