Art. 3. 1. Le disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi. 2. La intitolazione "CAPO V" e' sostituita dalla seguente "CAPO IV". 3. L'art. 25, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.". 4. L'art. 26 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Funzioni degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici. 3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Agli stessi puo' essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unita' operative equivalenti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilita' per l'attivita' svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti. 4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori puo' sostituire il superiore gerarchico. 5. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto gia' specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualita' di autorita' di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualita' di ufficiale di pubblica sicurezza.". 5. L'art. 27 e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1 aprile 1981 n. 121 e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. 3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.". 6. L'art. 28 e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Promozioni a ispettore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.". 7. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati. 8. L'art. 31 e' sostituito dai seguenti: "Art. 31 (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.". "Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.".
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo del titolo I - capo V del citato D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335: "Capo V Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore; ispettore; ispettore principale; ispettore capo. Art. 26 (Funzioni del personole del ruolo degli ispettori). - Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'espletamento dei compiti di istituti gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. I vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento. Gli ispettori possono altresi', essere preposti alla direzione di unita' operative di carattere investigativo con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Agli ispettori principali ed agli ispettori capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative di carattere investigativo, nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorita' locale di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' possedute, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato. Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) secondo le modalita' stabilite dagli artt. 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121; b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di una anzianita' di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave. I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Art. 28 (Promozione ad ispettore). - La promozione alla qualifica di ispettore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Art. 29 (Promozione a ispettore principale). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio. Art. 30 (Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio). - Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, e' indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione. Le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo, da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della Commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Art. 31 (Promozione ad ispettore capo). - La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con qualifica di ispettore principale che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. - Il testo degli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121, citata, e' il seguente: "Art. 52 (Nomina ad allievo ispettore di polizia). - L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; 3) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente; 5) buona condotta. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. (Omissis). Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 59. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori. Art. 53 (Corsi per la nomina ad ispettore di polizia). - Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. Gli ispettori in prova sono asseguati, sulla base dei risutati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi". - La legge 1 febbraio 1989, n. 53, reca: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 26: "Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria". - Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, reca: "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo del relativo art. 5: "Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della Poizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti. 2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno. 3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecnicne e criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno. 4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso. 4-bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni: i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione".