Art. 3 
                     Rinvio ad altre definizioni 
 
  1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello
stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto,
le definizioni contenute nell'articolo  1  della  legge  31  dicembre
1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilita'  civile,
nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
 
          Note all'art. 3: 
           - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, piu' volte citata 
          nel   presente   decreto,   riguarda   l'impiego   pacifico
          dell'energia  nucleare.  Si  trascrivono   le   definizioni
          contenute nell'art.  1,  quale  modificato  dal  D.P.R.  10
          maggio 1975, n. 519: 
          " a)  "incidente  nucleare"  significa  qualsiasi  fatto  o
          successione di fatti aventi la  stessa  origine  che  abbia
          causato danni, purche' questo fatto o successione di  fatti
          o qualsiasi danno da essi causato  provengano  o  risultino
          dalle  proprieta'  radioattive   o   dalla   unione   delle
          proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive,
          o altre proprieta' pericolose, di combustibili  nucleari  o
          di prodotti o di rifiuti radioattivi; 
          b)  "impianti  nucleari"  significa  i  reattori  nucleari,
          eccetto quelli che fanno parte di un  mezzo  di  trasporto;
          gli stabilimenti per  la  fabbricazione  o  la  lavorazione
          delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione
          degli isotopi di combustibili  nucleari;  gli  stabilimenti
          per la rigenerazione di  combustibili  nucleari  irradiati;
          gli impianti per l'immagazzinamento  di  materie  nucleari,
          eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto  di
          tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano
          detenuti  combustibili  nucleari  o  prodotti   o   rifiuti
          radioattivi  e  che  saranno  qualificati  come  tali   con
          decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia
          nucleare, creata, nel quadro della  Organizzazione  per  la
          cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e  con  le
          modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un
          impianto nucleare puo' comprendere  vari  impianti  purche'
          l'esercente sia lo stesso ed essi  costituiscano  un  tutto
          organico, cioe' una unita' in senso spaziale; 
          c) "combustibili nucleari" significa  le  materie  fissili,
          inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto
          chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in  forma
          di metallo, di lega o di composto chimico,  ed  ogni  altra
          materia  fissile  che  sara'  qualificata  come  tale   con
          decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per
          l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalita' di  cui
          all'ultimo comma del presente articolo; 
          d) "prodotti o rifiuti radioattivi"  significa  le  materie
          radioattive   prodotte   o   rese   radioattive    mediante
          esposizione alle radiazioni  inerenti  alle  operazioni  di
          produzione e di impiego di  combustibili  nucleari;  questa
          espressione non comprende: 
           1) i combustibili nucleari; 
           2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, 
          siano utilizzati, o destinati  ad  essere  utilizzati,  per
          scopi  industriali,   commerciali,   agricoli,   medici   e
          scientifici; 
          e) "materie nucleari"  significa  i  combustibili  nucleari
          (esclusi l'uranio  naturale  e  l'uranio  impoverito)  e  i
          prodotti e i rifiuti radioattivi; 
          f)  "esercente"  di  un  impianto  nucleare  significa   il
          soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per
          l'industria, il commercio e l'artigianato  per  l'esercizio
          dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il  rilascio
          della  licenza   di   esercizio,   il   soggetto   titolare
          dell'autorizzazione o del nulla  osta  per  la  costruzione
          dell'impianto nucleare e' equiparato allo "esercente"  agli
          effetti   della   presente   legge   e   ai   fini    della
          responsabilita' civile connessa con la esecuzione di  prove
          e operazioni con combustibile nucleare o  con  combustibile
          irradiato". 
           - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione 
          delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza  e  la  salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si riporta l'art. 2, ad
          eccezione  della  definizione  di  cui  alla  lettera   a),
          sostituita dal comma 1 dell'art. 60 del presente decreto: 
          "Art. 2 (Definizioni) 1. - Agli effetti delle  disposizioni
          di cui al presente decreto si intendono per: 
          (Omissis); 
          b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o
          soggetto pubblico che e' titolare del  rapporto  di  lavoro
          con il lavoratore e abbia la  responsabilita'  dell'impresa
          ovvero dello stabilimento; 
          c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme
          delle  persone,  sistemi  e   mezzi   esterni   o   interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi  professionali  nell'azienda,  ovvero
          unita' produttiva; 
          d)  medico  competente:  medico  in  possesso  di  uno  dei
          seguenti titoli: 
          1) specializzazione in medicina del lavoro  o  in  medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia
          industriale o specializzazione equipollente; 
          2) docenza o libera docenza in medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei  lavoratori  e  psicotecnica  o  in
          tossicologia industriale  o  in  igiene  industriale  o  in
          fisiologia ed igiene del lavoro; 
          3) autorizzazione di cui all'art. 55 di decreto legislativo
          15 agosto 1991, n. 277; 
          e) responsabile del servizio di prevenzione  e  protezione:
          persona designata dal  datore  di  lavoro  in  possesso  di
          attitudini e capacita' adeguate; 
          f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
          ovvero persone, elette  o  designate  per  rappresentare  i
          lavoratori per quanto concerne gli aspetti della  salute  e
          sicurezza durante il lavoro; 
          g) prevenzione: il complesso delle  disposizioni  o  misure
          adottate  o  previste  in  tutte  le  fasi   dell'attivita'
          lavorativa per evitare o diminuire i  rischi  professionali
          nel   rispetto   della   salute   della    popolazione    e
          dell'integrita' dell'ambiente esterno; 
          h) agente: l'agente chimico, fisico o  biologico,  presente
          durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute".