Art. 3 Rinvio ad altre definizioni 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilita' civile, nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Note all'art. 3: - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, piu' volte citata nel presente decreto, riguarda l'impiego pacifico dell'energia nucleare. Si trascrivono le definizioni contenute nell'art. 1, quale modificato dal D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519: " a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi; b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti purche' l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' una unita' in senso spaziale; c) "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo; d) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende: 1) i combustibili nucleari; 2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici; e) "materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi; f) "esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare e' equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilita' civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato". - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si riporta l'art. 2, ad eccezione della definizione di cui alla lettera a), sostituita dal comma 1 dell'art. 60 del presente decreto: "Art. 2 (Definizioni) 1. - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: (Omissis); b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilita' dell'impresa ovvero dello stabilimento; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva; d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 di decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacita' adeguate; f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro; g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute".