Art. 3.
  1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel  precedente
articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti
da  riproduzioni  in cattivita' riportati nell'allegato B al presente
decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art.
17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca  pubbliche  e  private,
autorizzate  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione  riportato  nel
precedente articolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1996
                      Il Ministro dell'ambiente
                               BARATTA
                      Il Ministro dell'interno
                               CORONAS
                      Il Ministro della sanita'
                              GUZZANTI
                      Il Ministro delle risorse
                  agricole, alimentari e forestali
                              LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 68