Art. 3. 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita' riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 1996 Il Ministro dell'ambiente BARATTA Il Ministro dell'interno CORONAS Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 68