DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO Nuovo "modello 4" (Art.10) Il documento di accompagnamento degli animali da utilizzarsi per la loro movimentazione (Dichiarazione di provenienza degli animali), previsto all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, e nella sostanza il modello 4 previsto all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, modificato in modo tale da consentire di riunire in un unico documento i seguenti modelli: D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. Regolamento di polizia veterinaria: art. 32: attestazione veterinaria "a tergo" del carico degli animali; art. 64: attestazione del trasportatore di avvenuta disinfezione dell'automezzo; Modello D: certificazione di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi; Modello P: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi; Modello L: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti indenni da brucellosi; Modello R: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi; Modello T: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti indenni da brucellosi; Ordinanza ministeriale 15 luglio 1982. Dichiarazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamento indenne da leucosi bovina enzootica; Dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Si precisa che l'unificazione dei modelli sopra menzionati (D, P, L, R e T) deve intendersi esclusivamente quando la dichiarazione viene utilizzata ai fini della movimentazione degli animali. Pertanto i modelli previsti dalle norme relative alle profilassi pianificate rimangono in vigore per tutti gli altri utilizzi. Per quanto concerne i restanti modelli previsti dal regolamento di polizia veterinaria che non vengono riuniti nella nuova dichiarazione di provenienza degli animali, si rappresenta la necessita' che vengano adeguati ai criteri di identificazione del bestiame messi in atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Alla "Dichiarazione di provenienza degli animali" dovranno essere allegati quando previsti dalle leggi vigenti copia dell'elenco dei trattamenti (D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 118 e D.M. 28 maggio 1992). Si precisa inoltre che l'utilizzo del modello 4 ai fini di dichiarazione di provenienza degli animali cosi' come previsto dal D.P.R. n. 320/1954 continua ad essere valida per tutte le specie. Il modello di "Dichiarazione di provenienza degli animali" prevede la registrazione nell'apposito spazio, di un numero di serie progressivo che sara' attribuito: a) dai servizi veterinari delle aziende U.S.L. competenti per territorio quando trattasi di attestazione sanitaria; b) dal detentore degli animali al momento della movimentazione degli stessi. La struttura del modello, suddivisa i 5 parti, consente di distinguere i vari riferimenti legislativi; la firma del veterinario ufficiale e' prevista nello spazio contrassegnato dal riquadro E) e oltre ad essere riferita al suddetto riquadro deve fare riferimento anche al riquadro A) nei casi previsti dall'art. 32 del regolamento di polizia veterinaria. La compilazione dei riquadri A), B) e C) dovra' avvenire sotto la responsabilita' del detentore degli animali o dello speditore che ne risulta temporaneamente responsabile. Il riquadro D) recante dichiarazione di avvenuta disinfezione deve essere redatta dal trasportatore. Nei casi ove e' prevista l'attestazione del veterinario ufficiale di avvenuta disinfezione (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, art. 64, comma 8) tale riquadro dovra' riportare timbro e firma del veterinario dell'azienda U.S.L. territorialmente competente. Si noti che la veste grafica della "Dichiarazione di provenienza degli animali" prevista all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 attualmente deve essere considerata indicativa con riferimento in particolare alla suddivisione in cinque riquadri che potra' essere modificata al fine di rendere piu' pratico l'utilizzo del modello. Ad esempio particolare attenzione deve essere posta nella compilazione del quadro E, primo capoverso, che nei casi non previsti dall'art. 32 del regolamento di polizia veterinaria deve essere chiaramente reso inutilizzabile; allo stesso modo la tabella recante l'identificazione degli animali sottoposti ai piani di controllo (quadro E) deve essere sbarrata quando non utilizzata poiche' la dichiarazione di visita sanitaria con esito favorevole da parte del veterinario ufficiale, viene riferita agli animali riportati nel riquadro A. Si sottolinea che, in merito all'attestazione prevista nel riquadro E, relativa alla visita degli animali, la dicitura "esito favorevole" deve intendersi nel senso che alla visita veterinaria gli animali risultano sani. Il quadro E e' inoltre utilizzabile sia per le dichiarazioni di indennita' dell'allevamento che per l'accreditamento delle aziende previsto dagli attuali piani di profilassi delle malattie infettive. Ai fini di facilitare l'accertamento dell'origine degli animali il nuovo modello di accompagnamento degli animali deve essere realizzato in colori differenti a seconda della provenienza degli stessi: Colore rosa: dichiarazione di provenienza degli animali da allevamenti; Colore verde: dichiarazione di provenienza degli animali da stalle di sosta; Colore giallo: dichiarazione di provenienza degli animali da centri di raccolta, da fiere, mercati o esposizioni. Il modello e' redatto in due copie quando trattasi di dichiarazione del detentore degli animali o dello speditore, mentre e' prodotto in tre copie quando costituisce certificazione sanitaria. In ogni caso, una copia di detto modello, quando non sia gia' in possesso dei servizi veterinari della azienda U.S.L., deve pervenire a questi ultimi per rendere possibile l'aggiornamento dinamico dell'anagrafe delle singole aziende.