Art. 3.
                    Competenze degli enti locali
 1.  In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge
8  giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
    a)  i  comuni,  per quelli da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie;
    b)  le  province,  per  quelli  da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici
e  gli  istituti  d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di
istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e
di istituzioni educative statali.
  2.  In  relazione  agli  obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i
comuni  e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio
e   per   l'arredamento  e  a  quelle  per  le  utenze  elettriche  e
telefoniche,   per   la  provvista  dell'acqua  e  del  gas,  per  il
riscaldamento ed ai relativi impianti.
  3.  Per  l'allestimento  e  l'impianto  di  materiale  didattico  e
scientifico  che  implichi  il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a
dare  alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei
locali  ovvero  ad  assumere  formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
  4.  Gli  enti territoriali competenti possono delegare alle singole
istituzioni  scolastiche,  su  loro richiesta, funzioni relative alla
manutenzione  ordinaria  degli edifici destinati ad uso scolastico. A
tal  fine  gli  enti  territoriali  assicurano le risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
 
          Nota all'art. 3:
            - Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge
          8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),
          e' il seguente:
             "1. Spettano alla provincia le  funzioni  amministrative
          di   interesse   provinciale   che  riguardino  vaste  zone
          intercomunali  o  l'intero   territorio   provinciale   nei
          seguenti settori:
              a)-h) (omissis);
              i)  compiti  connessi  alla  istruzione  secondaria  di
          secondo   grado   ed   artistica   ed    alla    formazione
          professionale,  compresa  l'edilizia scolastica, attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale".