Art. 3

  1.  Fino  al  1  febbraio  1997  i  candidati  al conseguimento del
certificato  generale  di  operatore  sostengono le prove pratiche ed
orali,  i  cui  programmi sono illustrati nell'allegato 3 al presente
decreto,  del  quale  fa  parte integrante, se in possesso di uno dei
seguenti   titoli   di   abilitazione   all'esercizio   di   stazioni
radioelettriche  di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:
a) certificato  di  prima  classe di radiotelegrafista per navi e per
   aeromobili;
b) certificato  di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per
   aeromobili;
c) certificato   speciale   di   radiotelegrafista  per  navi  e  per
   aeromobili;
d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
e) certificato   generale   di   radiotelefonista   per  navi  e  per
   aeromobili;
f) certificato generale di radiotelefonista per navi.
  2.  Fino  al  1  febbraio  1997  i  candidati  al conseguimento del
certificato  limitato  di  operatore  sostengono  le prove pratiche e
orali  i  cui  programmi  sono illustrati nell'allegato 4 al presente
decreto,  del  quale  fa  parte integrante, se in possesso di uno dei
seguenti   titoli   di   abilitazione   all'esercizio   di   stazioni
radioelettriche, di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:
a) certificato  di  prima  classe di radiotelegrafista per navi e per
   aeromobili;
b) certificato  di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per
   aeromobili;
c) certificato   generale   di   radiotelefonista   per  navi  e  per
   aeromobili;
d) certificato   speciale   di   radiotelegrafista  per  navi  e  per
   aeromobili;
e) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
f) certificato generale di radiotelefonista per navi;
g) certificato   limitato   di   radiotelefonista   per  navi  e  per
   aeromobili;
h) certificato limitato di radiotelefonista per navi.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  all'art.  341 del D.P.R. 29 marzo 1973, n.
          156, e' il seguente:
             "Art. 341 (Classi e tipi dei titoli di abilitazione).  -
          I   titoli   di   abilitazione  all'esercizio  di  stazioni
          radioelettriche rilasciati  dal  Ministero  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni sono i seguenti:
               a)  certificato  di 1a classe di radiotelegrafista per
          navi e per aeromobili;
               b) certificato di 2a classe di  radiotelegrafista  per
          navi e per aeromobili;
               c)  certificato speciale di radiotelegrafista per navi
          e per aeromobili;
               c1)  certificato  speciale  di  radiotelegrafista  per
          navi;
               d) certificato generale di radiotelefonista per navi e
          per aeromobili;
               d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;
               e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e
          per aeromobili;
               e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;
               e2)  certificato  limitato  di  radiotelefonista   per
          aeromobili;
               f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse
          e terrestri;
               f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse
          e terrestri;
               g) patente di operatore di stazione di radioamatore.
            Ciascuno  dei certificati di cui alle lettere a), b) e c)
          abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi  per  i
          quali  e'  prescritto  uno qualsiasi dei certificati che lo
          seguono nell'elenco  e  conferisce  titolo  all'ottenimento
          della  patente  di operatore di stazione di radioamatore di
          cui alla lettera g), senza sostenere esami.
             Il titolare di uno dei certificati di cui  alle  lettere
          da c 1) a e1), e' abilitato anche all'esercizio degli altri
          servizi, come segue:
              1)  il titolare del certificato di cui alla lettera c1)
          e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d  1),  e
          1), f ), f1) e puo' ottenere la patente di cui alla lettera
          g) senza sostenere gli esami;
              2)  il  titolare del certificato di cui alla lettera d)
          e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d  1),  e
          ), e 1), e2) ed f1);
              3)  il titolare del certificato di cui alla lettera d1)
          e' abilitato anche ai servizi di cui alle  lettere  e1)  ed
          f1);
              4)  il  titolare del certificato di cui alla lettera e)
          e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e  1),  e
          2), f1);
              5)  il titolare del certificato di cui alla lettera e1)
          e' abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).
             Il conseguimento dei  certificati  di  cui  al  presente
          articolo  non  costituisce titolo per ottenere l'iscrizione
          fra la gente di mare  oltre  il  limite  di  eta'  previsto
          dall'art. 119 del codice della navigazione.
             Eventuali  modifiche alle classi e tipi di certificati e
          patenti di cui al presente articolo,  rese  necessarie  per
          l'adeguamento  della  legislazione  italiana al regolamento
          internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri  accordi
          internazionali,  sono disposti con decreto del Ministro per
          le poste e le telecomunicazioni".