Art. 3 1. Fino al 1 febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato generale di operatore sostengono le prove pratiche ed orali, i cui programmi sono illustrati nell'allegato 3 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156: a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi; e) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili; f) certificato generale di radiotelefonista per navi. 2. Fino al 1 febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato limitato di operatore sostengono le prove pratiche e orali i cui programmi sono illustrati nell'allegato 4 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche, di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156: a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; c) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili; d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; e) certificato speciale di radiotelegrafista per navi; f) certificato generale di radiotelefonista per navi; g) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili; h) certificato limitato di radiotelefonista per navi.
Nota all'art. 3: - Il testo all'art. 341 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e' il seguente: "Art. 341 (Classi e tipi dei titoli di abilitazione). - I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti: a) certificato di 1a classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; b) certificato di 2a classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili; c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi; d) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili; d1) certificato generale di radiotelefonista per navi; e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili; e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi; e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili; f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri; f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri; g) patente di operatore di stazione di radioamatore. Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali e' prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami. Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettere da c 1) a e1), e' abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue: 1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d 1), e 1), f ), f1) e puo' ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere gli esami; 2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d 1), e ), e 1), e2) ed f1); 3) il titolare del certificato di cui alla lettera d1) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1) ed f1); 4) il titolare del certificato di cui alla lettera e) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e 1), e 2), f1); 5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) e' abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1). Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di eta' previsto dall'art. 119 del codice della navigazione. Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni".