ART. 3.

1.  La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verra'
pubblicata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della  presente  legge.  Entro  i  successivi
centottanta  giorni sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale
di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di
cui  al  comma 1 dell'articolo 2 e' punito a norma dell'articolo 644,
primo  comma,  del  codice  penale  chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo  643  del codice penale, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi  forma,  per  se' o per altri, da soggetto in condizioni di
difficolta'   economica   o  finanziaria,  in  corrispettivo  di  una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi
che,  avuto  riguardo  alle  concrete  modalita' del fatto e ai tassi
praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario,
risultano  sproporzionati  rispetto  alla  prestazione di denaro o di
altra  utilita'.  Alla  stessa  pena  soggiace chi, fuori del caso di
concorso  nel  delitto  previsto  dall'articolo 644, primo comma, del
codice  penale,  procura  a  soggetto  che  si trova in condizioni di
difficolta'  economica  o  finanziaria  una  somma  di denaro o altra
utilita'  facendo  dare  o  promettere,  a  se'  o  ad  altri, per la
mediazione,  un  compenso che, avuto riguardo alle concrete modalita'
del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
 
          Note all'art. 3:
             -  Per il nuovo testo dell'art. 644 del codice penale si
          veda l'art. 1 della legge qui pubblicata.
             - Per l'art. 643 del  codice  penale  si  veda  in  nota
          all'art. 1.