ART. 3. 1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verra' pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficolta' economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita'. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Note all'art. 3: - Per il nuovo testo dell'art. 644 del codice penale si veda l'art. 1 della legge qui pubblicata. - Per l'art. 643 del codice penale si veda in nota all'art. 1.