Art. 3
                             (Vigilanza)
1. Ai sensi delle norme vigenti:
   a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza
      e di salute dei lavoratori nelle attivita' minerarie relative a
      sostanze  minerali  di  prima  categoria  spetta  al  Ministero
      dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   che   la
      esercita  a  mezzo della Direzione generale delle miniere e dei
      suoi uffici periferici ferme  restando  le  attribuzioni  e  le
      competenze  delle  regioni a statuto speciale e delle Provincie
      autonome di Trento e Bolzano;
   b) per le attivita' estrattive relative  a  sostanze  minerali  di
      seconda  categoria,  ad  acque minerali e termali, alle piccole
      utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9
      della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonche' alla  coltivazione
      delle  risorse  geotermiche classificate di interesse locale di
      cui all'articolo 8 della stessa  legge  n.  896  del  1986,  la
      vigilanza  sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e
      di salute dei lavoratori spetta alle regioni  e  alle  province
      autonome di Trento e Bolzano;
2.  Quando  l'autorita'  di  vigilanza  si avvale delle strutture del
   Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4 del  decreto
   del  Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri
   finanziari sono a carico del datore di lavoro.