Art. 3 (Vigilanza) 1. Ai sensi delle norme vigenti: a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attivita' minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano; b) per le attivita' estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonche' alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 896 del 1986, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; 2. Quando l'autorita' di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.