Art. 3
                Piani provinciali di dimensionamento

  1.   I  piani  di  dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche
previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
al  fine  dell'attribuzione  dell'autonomia e personalita' giuridica,
sono  definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete
scolastica,  nel  rispetto  degli  indirizzi  di programmazione e dei
criteri   generali,   riferiti   anche   agli   ambiti  territoriali,
preventivamente adottati dalle regioni.
  2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in
assenza  degli  indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la
conferenza  provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia,
i  comuni  e  le comunita' montane; ad essa partecipano di diritto il
dirigente  competente della amministrazione periferica della pubblica
istruzione  e  il  presidente  del  consiglio scolastico provinciale,
assicurando   il   coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti  scolastici
interessati.   Ove   il   presidente  della  provincia  non  provveda
tempestivamente  alla  convocazione,  questa  puo'  essere  fatta dal
sindaco  del  comune  capoluogo  di  provincia  o,  in  mancanza, dal
dirigente  del  competente  ufficio  periferico  dell'amministrazione
scolastica.
  3. Nella prima riunione sono determinate le modalita' operative per
la  predisposizione  e  la successiva discussione e definizione delle
proposte   avanzate   dai   soggetti   partecipanti  alla  conferenza
provinciale,  compresi  i  criteri  per  la  promozione di incontri e
accordi per ambiti territoriali ristretti.
  4.  Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali
delle  istituzioni  scolastiche  sono  individuati  dalle  conferenze
previste dai precedenti commi.
  5.  I  dirigenti  competenti della amministrazione periferica della
pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la
conferenza  provinciale  di  organizzazione,  con tutti gli opportuni
elementi   di   informazione;   gli   stessi   dirigenti,   altresi',
acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma
3  eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e
degli  organi  collegiali  degli istituti d'istruzione interessati. I
dati,  i  documenti  e  le informazioni di cui sopra, unitamente alle
proposte  formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e
ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.
  6.  Il  piano  di  dimensionamento delle istituzioni scolastiche di
ogni  ordine  e grado e' approvato dalle conferenze provinciali entro
il  31  dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri
di cui al comma 1.
  7.  I  piani  contengono  anche  proposte specifiche per le zone di
confine  tra  province o regioni, allo scopo di garantire le migliori
condizioni di fruibilita' del servizio scolastico.
  8. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro
il  28  febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone
il  coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi
dell'articolo  5,  comma  1,  e dei parametri di riferimento previsti
dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7,
previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.
  9.   I   piani,  possono  essere  modificati  nel  corso  dell'anno
successivo  alla  loro  approvazione  e  hanno,  comunque, completa e
definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.
 
           Nota all'art. 3:
            - Si  riporta il testo  del comma 4,  dell'art. 21, della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59 (Delega al   Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
            "4.  La    personalita'  giuridica    e  l'autonomia sono
          attribuite alle istituzioni   scolastiche   di    cui    al
          comma  1   a   mano   a  mano  che raggiungono i  requisiti
          dimensionali   di cui   al comma   3  attraverso  piani  di
          dimensionamento  della  rete    scolastica,  e comunque non
          oltre il    31    dicembre    2000    contestualmente  alla
          gestione    di   tutte   le funzioni amministrative che per
          loro natura possono  essere  esercitate  dalle  istituzioni
          autonome.  In  ogni  caso  il  passaggio al nuovo regime di
          autonomia sara' accompagnato   da  apposite  iniziative  di
          formazione  del  personale,  da una analisi   delle realta'
          territoriali,  sociali  ed  economiche   delle      singole
          istituzioni  scolastiche  per    l'adozione dei conseguenti
          interventi perequativi e sara' realizzato  secondo  criteri
          di    gradualita'    che  valorizzino   le   capacita'   di
          iniziativa  delle istituzioni stesse".