Art. 3.
                 Obblighi ed attribuzioni del rettore
  1. Al  rettore, in quanto  datore di  lavoro, ai sensi  del secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio
di amministrazione dell'ateneo, compete:
  a)  assicurare  il coordinamento  delle  attivita'  dei servizi  di
prevenzione e  protezione e l'effettuazione della  riunione periodica
di prevenzione e protezione dai rischi;
  b) presentare  periodicamente al consiglio di  amministrazione, per
le   determinazioni  di   competenza,  il   piano  di   realizzazione
progressiva  degli  adeguamenti di  cui  all'articolo  3 del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze
della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
 
           Nota all'art. 3:
            - L'art. 3 del  sopra    citato  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626, cosi' recita:
            "Art.  3.  -    1.  Le misure generali per la  protezione
          della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
            a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
            b) eliminazione  dei rischi in relazione  alle conoscenze
          acquisite in  base al  progresso tecnico  e, ove  cio'  non
          e' possibile,  loro riduzione al minimo;
               c) riduzione dei rischi alla fonte;
            d)    programmazione  della   prevenzione mirando   ad un
          complesso che integra  in modo  coerente nella  prevenzione
          le   condizioni tecniche  produttive    ed    organizzative
          dell'azienda    nonche'      l'influenza      dei   fattori
          dell'ambiente di lavoro;
            e) sostituzione di cio' che e' pericoloso  con  cio'  che
          non lo e', o e' meno pericoloso;
            f)  rispetto  dei    principi ergonomici nella concezione
          dei posti di lavoro,  nella  scelta delle  attrezzature   e
          nella definizione  dei metodi di lavoro e produzione, anche
          per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
            g)  priorita'    delle  misure   di protezione collettiva
          rispetto alle misure di protezione individuale;
            h) limitazione al minimo del numero   dei lavoratori  che
          sono, o che possono essere, esposti al rischio;
            i)  utilizzo  limitato  degli  agenti   chimici, fisici o
          biologici, sui luoghi di lavoro;
            l)  controllo  sanitario  dei   lavoratori in    funzione
          dei  rischi specifici;
            m)  allontanamento    del lavoratore   dall'esposizione a
          rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
               n) misure igieniche;
               o) misure di protezione collettiva ed individuale;
            p) misure  di emergenza da attuare   in  caso  di  pronto
          soccorso,   di   lotta   antincendio,  di  evacuazione  dei
          lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
               q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
            r)    regolare manutenzione   di ambienti,  attrezzature,
          macchine   ed impianti,    con  particolare    riguardo  ai
          dispositivi  di   sicurezza in conformita' alla indicazione
          dei fabbricanti;
            s)    informazione,  formazione,     consultazione      e
          partecipazione    dei lavoratori     ovvero     dei    loro
          rappresentanti,      sulle      questioni  riguardanti   la
          sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
               t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
            2.  Le   misure relative   alla sicurezza,  all'igiene ed
          alla salute durante  il  lavoro  non   devono   in   nessun
          caso  comportare  oneri finanziari per i lavoratori".