Art. 3. Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi. (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 449, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1. )) 2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente". (( 2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario". 2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato". 2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997". 2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente: "5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato". )) 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998, (( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta dalle vigenti normative". (( 3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti: "6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successiamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. 6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attivita' commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attivita' si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennita' per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni". 3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze". 3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente: "1-bis. I periodi di percezione dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto". 3-quinquies. Dopo il comma 6-novies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti: "6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e' erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis. 6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio. 6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio. di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, e' disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica e' disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni". 3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro". 3-octies. Per le finalita' di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilita'. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati. 3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," e' inserita la seguente: "Piacenza,". 3-decies. Al comma l dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000". 3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attivita' produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998. 3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. )) 4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi. 5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 23, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 6 del 1998, (( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' prorogato al 31 dicembre 2000. )) (( 5-bis. Il termine di cui al comma l dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gia' prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1998. )) Riferimenti normativi. - L'art 12 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", cosi' recita: "Art. 12 (Agevolazoni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico). 1. - 2. (Omissis). 3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma l e' concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non puo' superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo". Il decreto 28 settembre 1998, n. 499, cosi' recita: "Regolamento recante norme di attuazione dell'art 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico". - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61: "3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita' turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo e' concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici. 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 2l milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime INPS, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture inteme e degli impianti. 6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data del 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare". - Si riporta il testo dell'art. 2 dell'ordinamento del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, recante: ulteriore disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica inziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche. "Art. 2. - 1. Gli edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilita' del versante, vengono demoliti e sono ricostruiti in altre aree edificabili dello stesso comune nella disponibilita' del proprietario o individuate, prioritariamente, nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o avvalendosi dell'art. 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. I comuni acquisiscono le aree per la ricostruzione degli edifici in questione e le assegnano agli aventi diritto previa cessione gratuita dell'area di sedime dell'edificio demolito, che viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune. 2. Gli edifici di cui al comma 1, precedentemente utilizzati come stalle, possono essere ricostruiti nelle apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici generali ovvero nei terreni nella disponibilita' dei proprietari che risultino conformi agli strumenti urbanistici stessi. 3. In relazione ai casi di cui al comma 1, le regioni provvedono a perimetrare le aree dove le indagini di microzonazione sismica hanno accertato una forte anomalia della risposta sismica locale e quelle esposte a grave rischio idrogeologico e vi adottano misure di salvaguardia comprensive di un vincolo di inedificabilita', che potra' essere rimosso dopo adeguati interventi di messa in sicurezza dei versanti o imponendo specifiche prescrizioni tecniche". - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.L. 30 gennaio 1998 n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61: "Art. 5 (Interventi a favore delle attivita' produttive). - 1. Al fine della ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unita' produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni, per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, cosi' come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1997. 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attivita' zootecniche, il contributo di cui all'art. 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. 3. Sono altresi' concessi, in favore delle attivita' di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonche' dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 4 e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'art. 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Alfine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nei territori regionali. 4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 5. Le provvidenze gia' concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto. 6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonche' procedure e modalita' per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attivita' produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. 6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'art. 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997". - La legge 27 luglio 1978, n. 392 reca: "Disciplina delle locazioni di immobili urbani". - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8 del D.L. n. 6 del 1998 convertito dalla legge n. 61 del 1998. "7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14". - Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno legato per il coordinamento della protezione civile n. 2669, del 1 ottobre 1997 (per argomento vedi nelle note all'art. 1): "Art. 1. - Il prof. Mario Serio, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali e' nominato, fino al termine dello stato di emergenza, commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni ai beni del patrimonio storico-artistico e ad avviare le attivita' progettuali per il loro recupero. Per l'espletamento dell'incarico il commissario puo' avvalersi di due vice-commissari e puo' applicare le disposizioni di cui all'art. 736 delle istituzioni generali sui servizi del tesoro". - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.L. n. 6 del 30 gennaio 1998 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61: "Art. 14 (Norme di accelerazione e controllo degli interventi). - 1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare. a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente e' subordinata all'espletamento della procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. La redazione dei progetti e le attivita di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti, singoli, associati o raggrupati temporaneamente a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a societa' di progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa. 3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio l994. n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e' articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo. 4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto, si puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994. n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma l dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994. n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto. 4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. l05 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale. 5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU, IVA esclusa. si puo' procedere con il sistema dl cui al comma 1. lettera b), dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive moditicazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalita' sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'art. 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalita' sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalita' di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo e' aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si e' espresso sul progetto originario. 6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni. 7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto, puo' prevedere nel bando di gara la facolta', in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede d'offerta. 8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'. 9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni. 10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996. 11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei princi'pi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti. 12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attivita' di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori INPS. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'art. 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attivita' di ricostruzione. E' altresi' richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subapaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sara' applicata dalle regioni medesime e sara' liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarita' dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati. 13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche: a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'art. 2; b) la verifica della conformita' qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare. 14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di universita' e di enti pubblici di ricerca, di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto. 14-bis. In deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'art. 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998. 14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'art. 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attivita' connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci. 15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi. 16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile". - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 6 del 1998 convertito dalla legge n. 61 del 1998: "Art. 13. - 1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione". - Si riporta il testo dell'art. 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2694, e l'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza: "Art. 10. - 1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza del predetto sisma, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta dovra' essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975. 3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date dell'evento sismico e del 31 dicembre 1997, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini ell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimerito previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22". "Art. 1. - 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono individuati, sulle base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997: Regione Umbria: Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello, Valtopina. Regione Marche: Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti, Visso". - Si riporta il testo dell'art. 50 comma 1 lettera D della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: "Art. 50 (Rifinanziamento dei programmi di investimento). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti: d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001". - Si riporta il testo dell'art. 13 comma 6-novies del D.L. n. 6 del 1998 convertito dalla legge n. 61 del 1998: "Art. 13 (Altre misure). - (Omissis). 6-novies. All'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1". - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del D.L. n. 364 del 1997, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434. (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria): "Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364. - 1-bis. (Contributi consortili di bonifica). - 1. Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e' sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli. 2. I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' totale o parziale dei fabbricati. 3. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi l e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonche' le corrispondenti modalita' di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1.350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 468 del 1 dicembre 1997. (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196): "Art. 10 (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuita' con i progetti medesimi: a) promuoveranno la costituzione di apposite societa' miste che abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andra' rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi; b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. 2. Gli enti interessati possono prevedere che le societa' miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4. 3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a sessanta mesi con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio. 4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validita' per tutta la durata in essi prevista". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del D.L. n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 30 marzo 1998: "Art. 17 (Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone). - 1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilita' di cui all'art. 21". - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 5, del D.L. n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61: "Art. 13 (Altre misure). - 5. All'art. 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31 dicembre 1999; b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvedera' tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi."; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, ottengono il congedo anticipato". - Si riportano i testi dei commi 6-quinquies e 6-quater dell'art. 23 del D.L. n. 6 del 30 gennaio 1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 30 marzo 1998: 6-quinquies. Al comma 1 dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, e' prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997. "Art. 23. (Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonche' a favore del complesso di San Costanzo al Monte)". - Si riporta il testo del decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998: "DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1998. Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre del 1994. il Ministro delle finanze Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversita' atmosferiche e da eventi alluvionali, nonche' l'individuazione delle regioni colpite dagli stessi eventi calamitosi; Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che ha previsto l'erogazione fino al 31 dicembre 1996, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il comma 2 del citato art. 5-ter, come modificato dall'art. 1-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che ha disposto che il contributo, da erogarsi dal 1 gennaio 1996, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che le disposizioni per la erogazione del suddetto contributo sono stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, che, modificando l'art. 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione del contributo previsto dal precitato art. 5-ter; Visto il comma 6-quater dell'art. 23 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che ha ulteriormente prorogato il predetto termine fino al 31 dicembre 1998; Considerato che per effetto della predetta proroga si rende necessario stabilire un nuovo termine per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo; Decreta: Art. 1. Le domande per l'erogazione del contributo, di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ferme restando le modalita' di presentazione delle stesse stabilite con il decreto 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1996, sono presentate ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno 1999".