Art. 3.
Modifiche  al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 61/1998 -  disposizioni  varie  relative  a  eventi
   calamitosi.
((  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e  del  Ministro  dell'interno   delegato   per   il
coordinamento  della  protezione  civile 28   settembre 1998, n. 449,
adottato ai sensi del comma 3 del  medesimo  articolo  12  ed  i  cui
termini  sono  aggiornati  con  ordinanza  del  Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile,  si  applicano
fino  al  31  dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita'
finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata  legge
n.  449  del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti
delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i  territori  di
cui all'articolo 1. ))
 2.  All'articolo  2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del  1998,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi sugli edifici
pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere
strettamente  necessarie  per  l'adeguamento degli impianti tecnici e
l'abbattimento  delle   barriere   architettoniche   previsti   dalla
normativa vigente".
(( 2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 61 del 1998, dopo le
parole: "servizi di agriturismo" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  e
comprende,     per     queste     ultime,     anche     l'adeguamento
igienico-sanitario".
 2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6  del  1998,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1998, e'
sostituito dal seguente:
  "4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e  5  sono  concessi,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 15, solo ai
soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici  alla  data
in  cui  si  e'  verificato  il danno per effetto della crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997,  ovvero  ai  soggetti  usufruttuari  o
titolari  di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici,
che si sostituiscano ai proprietari nella  richiesta  dei  contributi
spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino
tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile
a  soggetti  diversi  dai  parenti o affini fino al quarto grado, dal
locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima
del completamento degli interventi di ricostruzione o di  riparazione
che  hanno  beneficiato  di  tali  contributi, e' dichiarato decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al  rimborso  delle  somme  percepite,
maggiorate   degli  interessi  legali,  da  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato".
 2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del  decreto-legge
n.  6  del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, le parole:  "del  26  settembre  1997"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi
sismica iniziata il 26 settembre 1997".
 2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n.  6
del  1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,
e' inserito il seguente:
  "5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo  2  dell'ordinanza  del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2947  del  24  febbraio  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  50  del  2 marzo 1999, il
contributo spettante puo' essere utilizzato anche per  l'acquisto  di
alloggi   nel  territorio  dello  stesso  comune.  L'area  di  sedime
dell'edificio demolito o da demolire viene  acquisita  al  patrimonio
indisponibile   del  comune  e  i  diritti  dei  terzi  sull'immobile
originario si trasferiscono sull'immobile acquistato". ))
 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  n.  6  del  1998,  ((
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 61 del 1998, )) sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  il  costo  di  nuova
costruzione  di  stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta
dalle vigenti normative".
(( 3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n.  6
del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del  1998,
sono aggiunti i seguenti:
  "6-ter.  I  contratti  di locazione relativi ad immobili adibiti ad
abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27  della  legge
27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche
e  che  devono  essere  lasciati  temporaneamente  liberi per ragioni
connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di
cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla  crisi  sismica
iniziata  il  26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia,
con  lo  stesso  conduttore,  dal  momento  del  completo  ripristino
dell'agibilita'   dell'edificio,   salvo   disdetta   da   parte  del
conduttore. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai  fini  del
calcolo  della  durata  della  locazione. Il canone di locazione puo'
essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale  sul
capitale  impiegato  nelle  opere e nei lavori effettuati, dedotti le
indennita' e i contributi  di  ogni  natura  che  il  locatore  abbia
percepito  o  che  successiamente  venga  a  percepire  per  le opere
eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate  le
opere,  se  la  richiesta  e'  fatta  entro  trenta giorni dalla data
stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese  successivo
al ricevimento della richiesta.
  6-quater.  Allo  scopo di favorire il trasferimento delle attivita'
commerciali,  artigianali,  turistiche  e  dei  servizi  aventi  sede
operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere
temporaneamente   delocalizzate  per  permettere  l'effettuazione  di
interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attivita'  si
svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata
il  26  settembre  1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,
contratti  di  locazione  ad  uso  diverso da quello di abitazione di
durata inferiore a sei anni.  Tali  contratti  si  rinnovano  per  un
periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non
si  applica  l'indennita'  per  la  perdita  dell'avviamento prevista
dall'articolo 34 della citata legge n. 392  del  1978,  e  successive
modificazioni".
 3-ter.  Il  comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1998,  e'
sostituito dal seguente:
  "7.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali provvede a
potenziare il  personale  delle  soprintendenze  e  dell'Ufficio  del
commissario   delegato  di  cui  all'articolo  1  dell'ordinanza  del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della  protezione
civile  n.  2669  del  1  ottobre  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 235  dell'8  ottobre  1997;  a
tale  fine  e'  autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli
stanziamenti  di  cui  al  comma  4,  e  comunque  nel  limite  delle
complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione
delle  misure  di  potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14,
nonche' di altre  misure  necessarie  al  pieno  funzionamento  degli
uffici  con  riferimento  alle attivita' connesse alla ricostruzione,
ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".
 3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n.    6
del  1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,
e' inserito il seguente:
  "1-bis. I periodi di percezione dell'indennita' pari al trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   concessa   ai   sensi
dell'articolo  10  dell'ordinanza  del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del  13  ottobre
1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti  dai  datori  di
lavoro  privati  e  ai  soci delle cooperative di lavoro operanti nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  medesima
ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli
effetti  ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per
l'anno 1999, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
disponibilita'  derivanti  dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera d),  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448.  Le  regioni
provvedono  a  versare  direttamente  all'INPS le relative spettanze,
sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".
 3-quinquies.  Dopo  il   comma   6-novies   dell'articolo   13   del
decreto-legge  n.  6  del  1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
  "6-decies. In favore del consorzio  della  bonificazione  umbra  di
Spoleto,  in  aggiunta  a  quanto  previsto  dall'articolo  1-bis del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e'  erogato  un  contributo  di
lire  516  milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito
contributivo conseguente alla sospensione dei  pagamenti  di  cui  al
medesimo articolo 1-bis.
  6-undecies.  Gli  edifici  ubicati  nelle  regioni Umbria e Marche,
oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,  perche'   inagibili
totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il
26  settembre  1997,  sono  esonerati,  fino al 31 dicembre 2000, dal
pagamento  dei  contributi   di   bonifica   fino   alla   definitiva
ricostruzione  ed  agibilita' degli edifici stessi; alla richiesta di
esonero  da  parte  dei  contribuenti  deve  essere  allegata   copia
dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.
  6-duodecies.  In  favore del consorzio della bonificazione umbra di
Spoleto e del consorzio. di bonifica del  Musone,  Potenza,  Chienti,
Asola  e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  comma   6-undecies,   e'   disposta
l'erogazione  da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo
rispettivamente di lire  240  milioni  e  di  lire  100  milioni  per
ciascuno  degli  anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi
di bonifica e' disposta non  oltre  il  30  giugno  di  ciascuno  dei
predetti anni".
  3-sexies.  I  contributi  di  cui al comma 3-quinquies sono erogati
dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica.  Al
relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire  340
milioni   per   l'anno  2000,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  delle  disponibilita'   derivanti   dai   mutui   di   cui
all'articolo  50,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
  3-septies. Il primo  periodo  del  comma  14  dell'articolo  4  del
decreto-legge  n.  6  del  1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "Per  le  attivita'
previste   dal   presente  decreto  le  regioni  e  gli  enti  locali
provvedono, per un periodo massimo di  tre  anni  e  in  deroga  alle
vigenti  disposizioni  di  legge,  al potenziamento dei propri uffici
attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature  e  assunzioni
di   personale  tecnico  e  amministrativo  a  tempo  determinato,  a
corrispondere al personale dipendente compensi per  ulteriore  lavoro
straordinario  effettivamente  prestato,  nel limite di cinquanta ore
pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi  professionisti  o
dei  soggetti  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  legislativo 1
dicembre 1997, n. 468,  o  di  universita'  e  di  enti  pubblici  di
ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro".
 3-octies.  Per  le finalita' di cui al comma 14 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 6 del 1998,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  61 del 1998, e successive modificazioni, e' autorizzata la
spesa fino ad  un  massimo  del  4  per  cento  delle  disponibilita'
derivanti  dai  mutui  di  cui  all'articolo 50, comma 1, lettera d),
della   legge   23    dicembre    1998,    n.    448,    intendendosi
corrispondentemente  ridotte  le  medesime disponibilita'. Le regioni
provvedono a  ripartire  le  risorse  secondo  un  piano  allo  scopo
predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche
delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13
dell'articolo  14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.  61  del  1998,  e  delle  esigenze
finanziarie  per  contribuire  alle spese di deposito dei beni mobili
sgomberati per dar corso ai lavori  di  ricostruzione  e  riparazione
degli edifici danneggiati.
 3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 61 del 1998, dopo la
parola: "Parma," e' inserita la seguente: "Piacenza,".
 3-decies. Al  comma  l  dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  27
ottobre  1997,  n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge n. 6 del 1998,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al
31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:
"1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".
 3-undecies.  Ai  fini  della concessione delle provvidenze di cui al
decreto-legge n. 6 del 1998,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono
cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche
se  perfezionata  prima  del  completamento   degli   interventi   di
ricostruzione,  e  l'alienazione  di  immobili  adibiti  ad attivita'
produttive, conseguente  a  procedure  concorsuali  o  ad  esecuzioni
forzate.  Tale  disposizione si applica anche nel caso di alienazioni
perfezionate dopo il 30 marzo 1998.
 3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di
recupero conseguenti alla crisi  sismica  iniziata  il  26  settembre
1997,   i   comuni  interessati  possono,  garantendo  in  ogni  caso
l'equilibrio  dei  rispettivi  bilanci,  deliberare   l'esonero   dal
pagamento  della  tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
))
 4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio
dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico
del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione siciliana, per  l'anno
1999,  un  contributo  di  lire  6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi
dell'articolo 5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  vengono
stabilite  le  relative disposizioni operative per l'esecuzione degli
interventi.
 5.  Il  termine  di  cui  all'articolo  4-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  130,  convertito dalla legge 16
luglio 1997, n.  228, cosi' come modificato dall'articolo  23,  comma
6-quinquies,  del  decreto-legge  n.  6  del 1998, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge  n.  61  del  1998,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2000. ))
(( 5-bis. Il termine di cui al comma l dell'articolo 5-ter del
 decreto-legge  3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gia'  prorogato  al  31  dicembre
1998  dall'articolo  23,  comma  6-quater, del decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del  1998,  e'
differito  al  30  giugno  2000.  Entro  trenta  giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro  delle  finanze   provvede   ad   adeguare   alla   presente
disposizione  i  termini di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 15 settembre 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  229 del 1 ottobre 1998. ))
          Riferimenti normativi.
            -  L'art 12 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          recante:   "Misure per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica", cosi' recita:
            "Art.  12  (Agevolazoni  per  i  territori  delle regioni
          Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e  per  le  altre
          zone ad elevato rischio sismico).
            1. - 2. (Omissis).
            3.  Fino  al  31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono
          alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche  rurali,
          o  di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio
          sismico, individuate con  ordinanza  del  Ministro  per  il
          coordinamento della protezione civile, il contributo di cui
          al  comma  l  e'  concesso  nella  misura del 10 per cento,
          commisurato ai corrispettivi, al netto  dell'IVA,  relativi
          all'acquisto  ed  all'importazione di beni e servizi, anche
          professionali,  direttamente  necessari per l'effettuazione
          di   interventi   finalizzati   all'adozione   di    misure
          antisismiche.  Il  contributo,  che  in  ogni caso non puo'
          superare  l'ammontare  dell'IVA  pagata  per   rivalsa   in
          relazione  ai  lavori  di  riparazione o ricostruzione, non
          compete nelle ipotesi in  cui  l'imposta  addebitata  abbia
          formato  oggetto  di  detrazione,  anche parziale, ai sensi
          dell'art.  19 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre 1972, n.  633,  e successive modificazioni. Con
          decreto del Ministro per il coordinamento della  protezione
          civile,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione
          del presente articolo".
            Il decreto 28  settembre  1998,  n.  499,  cosi'  recita:
          "Regolamento  recante norme di attuazione dell'art 12 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di  agevolazioni
          per  i  territori  di  Umbria  e  Marche  colpiti da eventi
          sismici e per le zone ad elevato rischio sismico".
            - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6  del
          D.L.  30  gennaio  1998, n. 6, convertito con modificazioni
          dalla legge 30 marzo 1998, n. 61:
            "3. Al fine di proseguire, completare  ed  estendere  gli
          interventi  di recupero degli immobili privati, con livelli
          di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di
          cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui
          all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un
          contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione
          delle strutture, ivi compreso il  miglioramento  sismico  e
          comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna
          unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a
          lire  120  milioni  per  gli  immobili privati destinati ad
          ospitare   comunita'   o   attivita'   turistico-ricettive,
          comprese  quelle  che  offrono servizi di agriturismo.   Il
          contributo e' concesso nel caso in cui gli immobili abbiano
          comunque  subito   danni   significativi   alle   strutture
          principali  e  superiori  ad  un limite che sara' stabilito
          dalle  regioni,  d'intesa   con   il   Dipartimento   della
          protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici.
            4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi
          solo  ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano
          proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero,
          rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o  titolari  di
          diritti   reali   di   garanzia  che  si  sostituiscano  ai
          proprietari  nella  richiesta  dei   contributi   spettanti
          qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino
          tale  diritto.  Il  proprietario  che aliena il suo diritto
          sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al
          quarto grado, prima del completamento degli  interventi  di
          ricostruzione  o  di  riparazione  che hanno beneficiato di
          tali contributi, e' dichiarato decaduto  dalle  provvidenze
          ed  e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate
          degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio
          dello Stato.
            5.  Ai  proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari
          per qualsiasi motivo non  esercitino  tale  diritto,  delle
          unita'  immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate
          ad abitazione principale alla data del 26  settembre  1997,
          e'  concesso  un contributo pari all'80 per cento del costo
          delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato  sulla
          base  dei  parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il
          reddito complessivo del nucleo familiare del  proprietario,
          detratto  il  reddito  derivante  dall'immobile distrutto o
          inagibile risultante dalla dichiarazione  dei  redditi  per
          l'anno  1996,  calcolati  ai  sensi  delle  leggi regionali
          emanate in attuazione della  delibera  CIPE  del  13  marzo
          1995,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di
          lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento
          del costo suddetto per redditi superiori  a  2l  milioni  e
          fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori
          a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi
          esclusivamente  da  lavoro  dipendente  o da pensione e sia
          inferiore all'importo  di  due  pensioni  minime  INPS,  il
          contributo  e'  elevato  al  90  per  cento del costo delle
          rifiniture inteme e degli impianti.
            6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza
          della crisi sismica, la  distruzione  o  il  danneggiamento
          grave  di  beni mobili e di beni mobili registrati, in loro
          proprieta' alla data del 26 settembre 1997, e' assegnato un
          contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del  valore
          del  danno  subito,  accertato  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire
          50 milioni per ciascun nucleo familiare".
            - Si riporta il testo dell'art.  2  dell'ordinamento  del
          Ministro  dell'interno  delegato per il coordinamento della
          Protezione civile n. 2947 del 24  febbraio  1999,  recante:
          ulteriore  disposizioni  per  i  danni conseguenti la crisi
          sismica inziata il 26 settembre 1997 nel  territorio  delle
          regioni Umbria e Marche.
            "Art.  2.  -  1.  Gli  edifici  che  non  possono  essere
          ricostruiti  in  sito  a  seguito   delle   risultanze   di
          specifiche  indagini  di microzonazione sismica o per cause
          impeditive dipendenti dalle condizioni  di  stabilita'  del
          versante, vengono demoliti e sono ricostruiti in altre aree
          edificabili  dello  stesso  comune nella disponibilita' del
          proprietario o individuate,  prioritariamente,  nell'ambito
          dei  piani  per l'edilizia economica e popolare di cui alla
          legge 18 aprile 1962, n. 167, o avvalendosi  dell'art.  51,
          della   legge   22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni.   I  comuni  acquisiscono  le  aree  per  la
          ricostruzione  degli  edifici  in  questione e le assegnano
          agli aventi diritto previa cessione gratuita  dell'area  di
          sedime  dell'edificio  demolito,  che  viene  acquisita  al
          patrimonio indisponibile del comune.
            2.  Gli  edifici  di  cui  al  comma  1,  precedentemente
          utilizzati  come  stalle,  possono essere ricostruiti nelle
          apposite  aree  individuate  dagli  strumenti   urbanistici
          generali   ovvero  nei  terreni  nella  disponibilita'  dei
          proprietari   che   risultino   conformi   agli   strumenti
          urbanistici stessi.
            3. In relazione ai casi di cui al  comma  1,  le  regioni
          provvedono  a  perimetrare  le  aree  dove  le  indagini di
          microzonazione sismica hanno accertato una  forte  anomalia
          della  risposta  sismica  locale  e  quelle esposte a grave
          rischio idrogeologico e vi adottano misure di  salvaguardia
          comprensive  di  un vincolo di inedificabilita', che potra'
          essere  rimosso  dopo  adeguati  interventi  di  messa   in
          sicurezza  dei versanti o imponendo specifiche prescrizioni
          tecniche".
            - Si riporta il testo dell'art. 5  del  D.L.  30  gennaio
          1998 n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61:
            "Art. 5 (Interventi a favore delle attivita' produttive).
          -  1.    Al  fine  della ripresa delle attivita' produttive
          industriali,  agricole,  zootecniche  e   agro-industriali,
          commerciali,   artigianali,   turistiche,   agrituristiche,
          professionali e di servizi, ivi  comprese  quelle  relative
          agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni
          o  associazioni  con  esclusivo  fine solidaristico, aventi
          sede  o  unita'  produttive  nei   territori   dei   comuni
          interessati  dalla  crisi  sismica che abbiano subito gravi
          danni a beni mobili di loro  proprieta',  ivi  comprese  le
          scorte,  e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al
          30 per cento del valore dei  danni  subiti  e  fino  ad  un
          massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di
          lire   5  milioni,  ridotta  a  lire  3  milioni,  per  gli
          imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, cosi'  come
          definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato in  data  18  settembre  1997,
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 229 del 1 ottobre 1997.
            2. Per la ricostruzione e il  ripristino  degli  immobili
          utilizzati  per  le attivita' produttive di cui al comma 1,
          distrutti o danneggiati dalla  crisi  sismica,  si  applica
          quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi
          sugli  immobili  utilizzati,  in  tutto  o  in  parte,  per
          attivita' zootecniche, il contributo  di  cui  all'art.  4,
          comma      3,      ricomprende      anche     l'adeguamento
          igienico-sanitario.
            3. Sono altresi' concessi, in favore delle  attivita'  di
          cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un
          ulteriore  45  per  cento del danno subito da beni mobili e
          scorte,  nonche'  dell'eventuale   maggiore   costo   degli
          interventi di cui al comma 3 dell'art. 4 e del costo per le
          rifiniture   interne   e   gli   impianti   degli  immobili
          ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai  parametri
          di   cui   all'art.   2,   fermo  restando,  a  carico  del
          beneficiario, un onere non inferiore al 2 per  cento  della
          rata  di  ammortamento.  Alfine  di  agevolare l'accesso al
          credito le regioni possono erogare appositi contributi alle
          strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed  operanti  nei
          territori regionali.
            4.  I  danni  sono attestati con apposita perizia giurata
          redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi
          ordini o collegi, e, per i danni  fino  a  5  milioni,  con
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
            5.  Le  provvidenze  gia' concesse allo stesso titolo dai
          commissari delegati di cui all'ordinanza  n.  2668  del  28
          settembre  1997  costituiscono anticipo su quelle di cui al
          presente decreto.
            6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, nei limiti  delle  risorse  ripartite  ai
          sensi  dell'art.  2,  comma  2,  il piano finanziario degli
          interventi, nonche' procedure e modalita' per  l'erogazione
          dei  contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto
          interessi  e  di  ulteriori  provvidenze  finalizzate  alla
          ripresa  dell'attivita'  produttiva delle aziende che hanno
          subito una riduzione  della  stessa  in  conseguenza  della
          crisi sismica.
            6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui
          all'art.    1,  spetta  la  concessione di tutte le deroghe
          previste  dalle  direttive  92/46/CEE   e   92/47/CEE   del
          Consiglio,  del  16 giugno 1992, in materia di produzione e
          immissione sul mercato di latte e di  prodotti  a  base  di
          latte  come  specificate con le decisioni della Commissione
          n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile
          1997".
            - La legge 27 luglio 1978, n. 392 reca: "Disciplina delle
          locazioni di immobili urbani".
            - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8 del D.L. n.
          6 del 1998 convertito dalla legge n. 61 del 1998.
            "7. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali
          provvede  a  potenziare il personale delle soprintendenze e
          le stesse sono autorizzate, nel  limite  del  2  per  cento
          degli  stanziamenti  di  cui  al  comma  4, ad applicare le
          misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14".
            - Si riporta il  testo  dell'art.  1  dell'ordinanza  del
          Ministro  dell'interno  legato  per  il coordinamento della
          protezione  civile  n.  2669,  del  1  ottobre  1997   (per
          argomento vedi nelle note all'art. 1):
            "Art.  1.  -  Il  prof.  Mario  Serio, direttore generale
          dell'Ufficio   centrale   per    i    beni    archeologici,
          architettonici,  artistici  e  storici  del Ministero per i
          beni culturali e ambientali e' nominato,  fino  al  termine
          dello   stato   di   emergenza,  commissario  delegato  per
          l'attuazione degli  interventi  urgenti  volti  ad  evitare
          situazioni   di  maggiori  danni  ai  beni  del  patrimonio
          storico-artistico e ad avviare le attivita' progettuali per
          il  loro  recupero.  Per  l'espletamento  dell'incarico  il
          commissario  puo'  avvalersi  di due vice-commissari e puo'
          applicare  le  disposizioni  di  cui  all'art.  736   delle
          istituzioni generali sui servizi del tesoro".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 14 del D.L. n. 6 del 30
          gennaio 1998 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61:
            "Art.  14  (Norme  di  accelerazione  e  controllo  degli
          interventi).  - 1. Per tutte le  attivita'  previste  dagli
          articoli  precedenti  per  le  quali sono richiesti pareri,
          intese,  concessioni,  concerti,  autorizzazioni,  licenze,
          nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione
          competente  indice  una  conferenza  di servizi entro sette
          giorni dalla disponibilita' degli atti  da  esaminare,  che
          deve  comunque  concludersi  nei  successivi trenta giorni.
          Qualora alla conferenza di  servizi  il  rappresentante  di
          un'amministrazione   invitata   sia   risultato  assente  o
          comunque non dotato di adeguato potere  di  rappresentanza,
          la  conferenza  delibera  prescindendo dalla presenza della
          totalita'   delle   amministrazioni   invitate   e    dalla
          adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei  soggetti
          intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di  conferenza
          di  servizi  deve  essere  motivato  e  recare.  a  pena di
          inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche
          progettuali    necessarie     ai     fini     dell'assenso.
          L'amministrazione  procedente  puo'  comunque  assumere  la
          determinazione di conclusione  positiva  del  procedimento.
          Nel   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da   una
          amministrazione   preposta    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistica-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
          la  determinazione   dell'amministrazione   procedente   e'
          subordinata   all'espletamento   della   procedura  di  cui
          all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
          come  sostituito  dall'art.  17,  comma  3,  della legge 15
          maggio 1997, n. 127.
            2. La redazione dei progetti e le attivita  di consulenza
          relative agli interventi previsti dal presente decreto,  di
          competenza  dei  soggetti pubblici, possono essere affidati
          direttamente a liberi professionisti, singoli, associati  o
          raggrupati  temporaneamente  a  cooperative di produzione e
          lavoro, ovvero a societa' di progettazione o a societa'  di
          ingegneria  di  loro fiducia, aventi documentata esperienza
          professionale    nel    settore,    in    relazione    alle
          caratteristiche   tecniche   dell'incarico   da  espletare,
          qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila
          ECU, IVA esclusa.
            3.   Al  fine  di  accelerare  l'iter  progettuale  degli
          interventi previsti dal presente decreto, la progettazione,
          ai sensi dell'art. 16,  comma  2,  secondo  periodo,  della
          legge  11 febbraio l994. n. 109, e successive modificazioni
          e integrazioni, e' articolata nei progetti di cui ai  commi
          4  e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e
          la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto  di  cui
          al comma 5 del suddetto articolo.
            4.  Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino
          o restauro di  opere  pubbliche  distrutte  o  danneggiate,
          previsti  dal  presente decreto, si puo' procedere ai sensi
          dell'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 11  febbraio
          1994.  n.  109,  e successive modificazioni e integrazioni,
          fino all'importo  di  due  milioni  di  ECU,  IVA  esclusa.
          L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del
          comma  l dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994. n. 109,
          avviene mediante gara informale alla quale  debbono  essere
          invitati   almeno   quindici   soggetti   concorrenti,   se
          sussistono in tale numero  soggetti  qualificati  ai  sensi
          della  citata  legge  n.  109 del 1994 per i lavori oggetto
          dell'appalto.
            4-bis.  Per  i  territori  dell'Umbria  e  delle   Marche
          interessati  dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame,
          di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e
          dei contratti di area  previsti  dalla  legge  23  dicembre
          1996,  n.  662,  e  dalla  delibera CIPE del 21 marzo 1997,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  l05  dell'8  maggio
          1997,   assicura   agli   stessi   un  iter  amministrativo
          preferenziale.
            5. Per i lavori previsti dal presente decreto di  importo
          da  due  a  cinque  milioni  di  ECU,  IVA esclusa. si puo'
          procedere con il sistema dl cui al  comma  1.  lettera  b),
          dell'art.  19  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e
          successive  moditicazioni  e  integrazioni,  per  tutte  le
          tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel
          caso   di   non   approvazione   del   progetto   l'impresa
          appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati  con  le
          modalita' sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva
          possono  effettuarsi  adeguamenti  al  progetto definitivo,
          posto  a  base  dell'affidamento,  nei  limiti  di   quanto
          previsto  all'art.  25,  comma  3,  della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109,  come  sostituito   dall'art.   8-ter   del
          decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995,  n.  216,  e  non
          sono  ammesse  varianti  di alcun tipo in corso d'opera. In
          tutti i casi di cui al presente articolo in  cui  i  lavori
          non  vengano  affidati  con  le modalita' sopraindicate, le
          varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalita'  di
          cui  all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
          sostituito dall'art. 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995,
          n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno
          1995, n. 216; in tali casi il limite  indicato  nell'ultimo
          periodo  del  comma 3 del medesimo articolo e' aumentato al
          15 per cento. Le  varianti  che  non  comportano  modifiche
          sostanziali  sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori;
          tutte le altre varianti sono sottoposte ad un  nuovo  esame
          da  parte  dello  stesso  organo  che  si  e'  espresso sul
          progetto originario.
            6. Per i lavori di cui ai commi 4  e  5  i  corrispettivi
          sono  previsti  a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le
          regioni   determinano   in   via   preventiva   i   criteri
          tecnico-economici  per  la  scelta dei soggetti da invitare
          fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere
          pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
            7. L'amministrazione aggiudicatrice, per  gli  interventi
          previsti  dal presente decreto, puo' prevedere nel bando di
          gara  la  facolta',  in  caso  di  morte  o  di  fallimento
          dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto
          per  grave  inadempimento  dell'originario  appaltatore, di
          interpellare il soggetto secondo classificato, al  fine  di
          stipulare  un  nuovo contratto per completare i lavori alle
          medesime  condizioni  economiche  gia'  proposte  in   sede
          d'offerta.
            8.  Per l'espletamento delle procedure relative alle gare
          d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti
          i  termini  previsti  dalla  legislazione  vigente  vengono
          sempre ridotti della meta'.
            9.  Gli  interventi  di  ricostruzione  o  ripristino con
          miglioramento  sismico  eseguiti  dai  privati  singoli   o
          riuniti  in  consorzio  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, non
          sono assoggettati agli obblighi  della  legge  11  febbraio
          1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.
            10.  Per  la  ricostruzione  degli  edifici  distrutti le
          regioni, in sede di approvazione dei programmi di  recupero
          di  cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il
          parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui
          all'art. 2, comma 5, deroghe alle  limitazioni  di  cui  ai
          paragrafi  C2  e  C3  e del decreto del Ministro dei lavori
          pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 29  del  5  febbraio
          1996.
            11.  Per  l'acceleramento di ulteriori procedure connesse
          all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
          in vigenza dello stato d'emergenza, possono  essere  emesse
          ordinanze  ai  sensi  dell'art.  5  della legge 24 febbraio
          1992,  n.  225,  nel  rispetto   dei   princi'pi   generali
          dell'ordinamento   giuridico,  sentite  le  amministrazioni
          competenti.
            12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati  provinciali
          e  regionali  del  lavoro e l'Inps, esercitano attivita' di
          controllo  per  assicurare  il  rispetto  delle  norme  sul
          trattamento  dei lavoratori sulla sicurezza dei cantieri. A
          tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          puo' provvedere a potenziare le dotazioni  organiche  degli
          ispettorati  del  lavoro,  nonche' degli ispettori INPS. E'
          fatto obbligo alle amministrazioni comunali e  ai  soggetti
          privati,    anche   consorziati,   di   cui   all'art.   3,
          nell'affidare i lavori per gli interventi di  ricostruzione
          e  di  ripristino,  di  richiedere alle imprese affidatarie
          copia  dei   versamenti   contributivi,   previdenziali   e
          assicurativi   relativi   ai   lavoratori  impiegati  nelle
          attivita'   di   ricostruzione.   E'   altresi'   richiesta
          attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per
          i  lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le
          imprese subapaltatrici.  Le  regioni,  nel  disciplinare  i
          meccanismi   di   erogazione  dei  contributi  ai  privati,
          stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sara'  applicata
          dalle regioni medesime e sara' liquidata a lavori ultimati,
          previa  presentazione  di certificati liberatori rilasciati
          dagli organi o  soggetti  competenti  alla  verifica  della
          regolarita'  dei  versamenti contributivi, previdenziali ed
          assicurativi sopra indicati.
            13. Per gli interventi relativi  agli  immobili  privati,
          oggetto  di  contributo  pubblico, le regioni provvedono ad
          emettere direttive per l'approvazione  dei  progetti  e  le
          verifiche   in  corso  d'opera  dei  lavori  eseguiti,  che
          dovranno consentire anche:
             a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica
          dei progetti  alle  prescrizioni  e  ai  parametri  di  cui
          all'art. 2;
             b)   la   verifica   della   conformita'  qualitativa  e
          quantitativa  dei  lavori  eseguiti  alle  previsioni   dei
          progetti  approvati,  da  eseguire avvalendosi di ingegneri
          civili  e   architetti   iscritti   nei   rispettivi   albi
          professionali   da   almeno   dieci   anni  con  comprovata
          esperienza nei lavori da verificare.
            14. Per le attivita' previste  dal  presente  decreto  le
          regioni  e  gli  enti  locali  provvedono,  per  un periodo
          massimo di tre anni, al  potenziamento  dei  propri  uffici
          attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo
          a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di
          legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per
          ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
          limite  di  50 ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi
          di  liberi  professionisti  o,  mediante  convenzioni,   di
          universita'  e  di enti pubblici di ricerca, di cooperative
          di produzione e lavoro. Per le finalita' di cui al presente
          comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2  per  cento
          dei  fondi  assegnati  alle regioni, ai sensi dell'art. 15,
          comma 1, che provvedono a ripartirli secondo  un  piano  di
          fabbisogno all'uopo predisposto.
            14-bis.  In  deroga  a quanto disposto dall'art. 6, comma
          21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali  di
          cui  al  comma  1  dell'art.    12  possono  utilizzare  le
          graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di
          posti istituiti o trasformati successivamente alla data del
          26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino
          alla data del 31 dicembre 1998.
            14-ter.  Le  amministrazioni  degli enti locali di cui al
          comma 1  dell'art.  12  possono  inoltre  corrispondere  ai
          dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti
          per attivita' connesse all'emergenza sismica ed al processo
          di  ricostruzione,  un compenso forfettario rapportato alla
          retribuzione dello stipendio base, con onere a  carico  dei
          propri bilanci.
            15.  Per  accelerare  la  realizzazione  dei programmi di
          rilevamento  geologico  necessari,  anche  al  fine   della
          ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e
          per  predisporre  il piano di interventi di cui all'art. 2,
          comma  3,  lettera  e),  le  regioni  sono  autorizzate  ad
          assumere   geologi   e  tecnici  nei  settori  idraulico  e
          forestale  a  tempo  determinato  ai  sensi  delle  vigenti
          disposizioni  legislative e contrattuali con oneri a carico
          dei progetti medesimi.
            16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento della
          protezione  civile  connesse  all'attuazione  del  presente
          decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui
          all'art.  2-bis  del  decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  1997,
          n. 228, e' incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo
          onere,  valutato  complessivamente  in  lire  1.700 milioni
          annui,  si  provvede,  a  decorrere  dal   1998,   mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di
          cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 luglio  1991,  n.  195,  cosi'
          come  determinata  dalla  tabella C della legge 27 dicembre
          1997,  n. 450, volta ad  assicurare  il  finanziamento  del
          Fondo di protezione civile".
            -  Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del D.L. n.
          6 del 1998 convertito dalla legge n. 61 del 1998:
            "Art. 13. - 1. Nei confronti dei percettori di redditi di
          pensione, residenti nelle regioni,  le  cui  abitazioni  in
          conseguenza  della  crisi  sismica  sono  state  oggetto di
          ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita'  totale  o
          parziale,   il   pagamento  delle  somme  dovute  ai  sensi
          dell'art. 3-bis del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,
          n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti
          pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati,
          in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte
          costituzionale n. 495 del  1993  e  n.  240  del  1994,  e'
          effettuato  in unica soluzione, con le medesime procedure e
          modalita' di cui alla predetta disposizione".
            - Si riporta il testo  dell'art.  10  dell'ordinanza  del
          Ministro  dell'interno  delegato per il coordinamento della
          Protezione civile n. 2694,  e  l'art.  1,  comma  2,  della
          medesima ordinanza:
            "Art.  10.  -  1.  Ai lavoratori dipendenti dai datori di
          lavoro privati e ai soci lavoratori  delle  cooperative  di
          lavoro operanti nei comuni di cui all'art. 1 della presente
          ordinanza  interessati  dalla  crisi sismica iniziata il 26
          settembre 1997, non rientranti nel  campo  di  applicazione
          degli  interventi  ordinari  di cassa integrazione, sospesi
          dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza del
          predetto   sisma,   e'   corrisposta   per  il  periodo  di
          sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre
          il 31 dicembre  1997,  un'indennita'  pari  al  trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  previsto  dalle
          vigenti disposizioni, ovvero  proporzionata  alla  predetta
          riduzione  di  orario,  nonche'  gli  assegni per il nucleo
          familiare ove spettanti.
            2.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'   corrisposta
          dall'Istituto  nazionale di previdenza sociale su richiesta
          dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine  di  cui
          all'art.  7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e
          secondo la procedura prevista dalla  stessa  legge.  Per  i
          periodi  di  paga  gia' scaduti, la richiesta dovra' essere
          prodotta  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.  Per  la  richiesta  i
          datori  di  lavoro  si  atterranno  alla procedura prevista
          dalla legge n. 164 del 1975.
            3.  Nei  territori  di  cui  al  comma  1  i  periodi  di
          trattamento  ordinario  di integrazione salariale, compresi
          tra le date dell'evento sismico e del 31 dicembre 1997, non
          si computano ai fini del calcolo  dei  periodi  massimi  di
          durata stabiliti dalle norme vigenti.
            4. Ai fini ell'erogazione dell'indennita' di cui al comma
          1  si applicano le disposizioni in materia di assorbimerito
          previste dall'art.    7,  comma  3,  del  decreto-legge  24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1995, n. 22".
            "Art.   1.   -   2.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
          dell'ordinanza  n.    2668  del  28  settembre  1997,  sono
          individuati,  sulle  base dei dati oggettivi disponibili, i
          comuni  disastrati  dalla  crisi  sismica  iniziata  il  26
          settembre 1997:  Regione Umbria:
            Assisi,  Cerreto  di  Spoleto,  Foligno, Fossato di Vico,
          Gualdo  Tadino,  Nocera  Umbra,  Preci,  Sellano,   Spello,
          Valtopina.  Regione Marche:
            Camerino,  Fabriano,  Fiuminata,  Pioraco,  Sassoferrato,
          Sefro, Serravalle del Chienti, Visso".
            - Si riporta il testo dell'art.  50  comma  1  lettera  D
          della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, recante misure di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
            "Art. 50 (Rifinanziamento dei programmi di investimento).
          - 1.   Al fine di agevolare  lo  sviluppo  dell'economia  e
          dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
             d)  per  la  prosecuzione  del  programma  di interventi
          urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo  I
          del  decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni
          Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre  mutui,  a
          fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a concorrere con contributi ventennali. A tale
          scopo sono  autorizzati  limiti  di  impegno  di  lire  100
          miliardi  dall'anno  1999,  di  lire 150 miliardi dall'anno
          2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 13 comma 6-novies del
          D.L. n. 6 del 1998 convertito dalla legge n. 61 del 1998:
            "Art. 13 (Altre misure). - (Omissis).
            6-novies. All'art. 12, comma 3, della legge  27  dicembre
          1997, n.  449, nel primo periodo, sono soppresse le parole:
          "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1".
            - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del D.L. n. 364 del
          1997,  convertito  con  modifiche  dalla  legge 17 dicembre
          1997, n. 434.  (Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone
          colpite  da  ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e
          Umbria):
            "Decreto-legge  27  ottobre  1997,  n.  364.   -   1-bis.
          (Contributi  consortili di bonifica). - 1. Nei comuni e nei
          territori individuati ai sensi dell'art. 1, comma  2  e  3,
          della  citata  ordinanza  n.  2694  del 13 ottobre 1997, e'
          sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997  e  fino  al  31
          dicembre  1998,  il versamento dei contributi consortili di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli.
            2.   I   soggetti  tenuti  al  pagamento  dei  contributi
          consortili  di  bonifica  per  gli  immobili  agricoli   ed
          extragricoli  delle  regioni  Marche  e Umbria distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di   sgombero,   perche'
          inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi
          sismica,   sono   esonerati   dal  pagamento  dei  predetti
          contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al
          31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato  del
          comune  attestante  la  distruzione  ovvero  l'inagibilita'
          totale o parziale dei fabbricati.
            3.  Ai  consorzi,  per  le  minori  entrate   conseguenti
          all'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi l e 2,
          sono erogate dallo Stato, tramite le  regioni  interessate,
          le  somme  corrispondenti  al mancato gettito contributivo,
          entro e non oltre  la  data  prevista  per  la  riscossione
          ordinaria.  Con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
          agricole, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          stabilite  le modalita' di versamento delle somme di cui al
          comma 1 al termine del periodo di  sospensione  nonche'  le
          corrispondenti  modalita'  di  restituzione  da  parte  dei
          consorzi di bonifica allo Stato.
            4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
          articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in
          lire 1.350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno
          1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 19
          dicembre 1992 n. 487, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante
          corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
            -  Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 468 del
          1 dicembre 1997. (Revisione  della  disciplina  sui  lavori
          socialmente  utili  a  norma  dell'art.  22  della legge 24
          giugno 1997, n. 196):
            "Art. 10 (Occupazione dei  soggetti  gia'  impegnati  nei
          lavori  socialmente  utili).  -  1. Allo scopo di creare le
          necessarie ed  urgenti  opportunita'  occupazionali  per  i
          lavoratori  impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
          contemporaneamente fronte a proprie esigenze  istituzionali
          per  l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
          affidati in appalto o in  concessione,  le  amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993,  n.    29,  al  momento  della
          progettazione   dei   lavori   stessi  deliberano  che,  in
          continuita' con i progetti medesimi:
             a) promuoveranno la costituzione  di  apposite  societa'
          miste  che  abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
          connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
          condizione  che  la  forza  lavoro  in  esse  occupata  sia
          inizialmente  costituita,  nella misura non inferiore al 40
          per cento,  dai  lavoratori  gia'  impegnati  nei  progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per cento da soggetti aventi titolo ad  esservi  impegnati;
          tale  condizione  andra'  rispettata  per  un  periodo  non
          inferiore a 60 mesi;
             b) affideranno a terzi scelti con procedura di  evidenza
          pubblica,  lo  svolgimento  di attivita' uguali, analoghe o
          connesse a quelle  gia'  oggetto  dei  progetti  di  lavori
          socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi
          occupata  sia  costituita  nella misura non inferiore al 40
          per  cento  dai  lavoratori  gia'  impegnati  nei  progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
            2. Gli enti interessati possono prevedere che le societa'
          miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano  capitale  non
          inferiore  a  lire 200 milioni, anche a maggioranza privata
          e, per quanto riguarda la scelta del  socio  privato  anche
          sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti
          stessi,  anche in deroga a norme di legge o di statuto, non
          sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei  confronti
          delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa, che
          risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione,
          gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente
          utili  che  hanno  preceduto la costituzione delle societa'
          miste, nonche' nei confronti delle agenzie di promozione  e
          di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
            3.   Per  l'affidamento  a  terzi  dello  svolgimento  di
          attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
          dei progetti di lavori socialmente utili da essi  promossi,
          gli   enti   interessati  possono,  anche  in  deroga  alla
          disciplina  in  materia   di   contratti   della   pubblica
          amministrazione,   stipulare   convenzioni  di  durata  non
          superiore   a  sessanta  mesi  con  societa'  di  capitale,
          cooperative di produzione e lavoro, consorzi di  artigiani,
          a  condizione  che  la  forza  lavoro  in esse occupata sia
          costituita nella misura non inferiore al 40  per  cento  da
          lavoratori  gia'  impegnati  nei progetti stessi, ovvero in
          progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da  altri
          enti  e  nella  misura  non  superiore  al  30 per cento da
          soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
          dipendenti a tempo indeterminato, o di soci  lavoratori,  o
          di partecipanti al consorzio.
            4.  Le  previsioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 hanno durata
          transitoria    e    saranno    sostituite,    sulla    base
          dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
          gli  atti  perfezionati  a  quella  data  conservano  piena
          validita' per tutta la durata in essi prevista".
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del D.L.  n.
          6  del  30 gennaio 1998, convertito con modificazioni dalla
          legge n. 61 del 30 marzo 1998:
            "Art. 17 (Interventi infrastrutturali di emergenza  nella
          regione  Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone). - 1.
          Le regioni Emilia-Romagna  e  Calabria  possono  provvedere
          alla  realizzazione  e al completamento degli interventi di
          emergenza gia' avviati  nei  territori  delle  province  di
          Bologna,  Ferrara,  Forli'-Cesena,  Parma,  Reggio  Emilia,
          Modena, Ravenna, Rimini e Crotone,  interessate  da  eventi
          alluvionali   e  da  dissesti  idrogeologici  nei  mesi  di
          gennaio,  febbraio,  ottobre  e  dicembre  1996,  volti  al
          ripristino  delle  infrastrutture  e  delle opere pubbliche
          regionali e  locali,  nonche'  al  riassetto  idrogeologico
          complessivo,  compresa  la  messa in sicurezza dei connessi
          punti critici delle coste e  delle  reti  idrauliche  nelle
          province  indicate, d'intesa con le competenti Autorita' di
          bacino. Al fabbisogno, nel limite di lire  260,5  miliardi,
          lo  Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la
          regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per
          la regione Calabria, con le disponibilita' di cui  all'art.
          21".
            -  Si riporta il testo dell'art. 13, comma 5, del D.L. n.
          6 del 30 gennaio 1998, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 30 marzo 1998, n. 61:
            "Art.   13  (Altre  misure).  -  5.  All'art.  1-ter  del
          decreto-legge 27 ottobre  1997,  n.  364,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono
          apportate le seguenti modifiche:
             a) al comma 1, le parole: "1998" e  "31  dicembre  1998"
          sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti: "1998 e
          1999" e "31 dicembre 1999;
             b) al comma 2, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
          seguenti:  "I comandi militari competenti, sulla base delle
          esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello
          Stato,  delle  regioni  o  degli enti locali territoriali e
          loro consorzi, assegnano, previa  convenzione,  i  soggetti
          interessati,  tenendo  conto delle professionalita' e delle
          attitudini individuali dai soggetti medesimi a  svolgere  i
          previsti  interventi.  Per  il  vitto  e l'alloggio di tali
          soggetti si provvedera' tenendo  conto  della  ricettivita'
          delle  caserme  e  della disponibilita' dei comuni, nonche'
          autorizzando il pernottamento  ed  eventualmente  il  vitto
          presso   le   rispettive   abitazioni.  L'assegnazione  dei
          militari di leva alle amministrazioni che  hanno  stipulato
          una   convenzione   avverra'   entro   venti  giorni  dalla
          presentazione della domanda da parte dei militari stessi.";
             c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
            "6. I soggetti interessati  al  servizio  militare  o  al
          servizio  civile  relativamente  agli  anni  1997  e  1998,
          residenti alla data del 26 settembre 1997  nei  comuni  del
          territorio  delle  regioni Marche ed Umbria danneggiati dal
          terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto
          di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' totale o
          parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare
          di leva o dal servizio  civile  e,  se  gia'  in  servizio,
          ottengono il congedo anticipato".
            -  Si  riportano i testi dei commi 6-quinquies e 6-quater
          dell'art.  23 del D.L. n. 6 del 30 gennaio 1998  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 61 del 30 marzo 1998:
            6-quinquies.   Al   comma  1  dell'art.  4-quinquies  del
          decreto-legge 19  maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio  1997,  n. 228, le
          parole: "entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto" sono
          sostituite dalle seguenti: "entro due anni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto".
            6-quater. Il termine del 31  dicembre  1997,  di  cui  al
          comma  1 dell'art.   5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995,
          n. 154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          giugno  1995,  n.  265, come modificato dall'art. 7-ter del
          decreto-legge 26  luglio  1996,  n.  393,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25 settembre 1996, n. 496, e'
          prorogato al 31 dicembre 1998. Entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, il Ministro  delle  finanze  provvede  ad
          adeguare  alla  presente  disposizione  i termini di cui al
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  26   giugno   1997,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 154 del 4 luglio
          1997.
            "Art. 23. (Misure urgenti nei territori  del  bacino  del
          fiume  Po  interessati  dall'alluvione  del novembre 1994 e
          dagli eventi idrogeologici  dell'ottobre  1996,  nonche'  a
          favore del complesso di San Costanzo al Monte)".
            -  Si  riporta  il  testo  del decreto del Ministro delle
          finanze del 15 settembre 1998:
 
            "DECRETO MINISTERIALE  15  settembre  1998.  Proroga  dei
          termini per la presentazione delle domande per l'erogazione
          del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai
          soggetti  danneggiati  dagli eventi alluvionali del mese di
          novembre del 1994.  il Ministro delle finanze
            Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  10  novembre  1994,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre  1994, concernente la
          dichiarazione dello stato di  emergenza  nei  comuni  delle
          regioni  colpite  da  avversita'  atmosferiche  e da eventi
          alluvionali, nonche' l'individuazione delle regioni colpite
          dagli stessi eventi calamitosi;
            Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge  3  maggio
          1995,  n.   154, convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 giugno 1995, n.  265, che ha previsto l'erogazione  fino
          al  31  dicembre  1996,  ai  soggetti  danneggiati,  di  un
          contributo  nella  misura  massima  del   19   per   cento,
          commisurato  ai  corrispettivi,  al  netto dell'imposta sul
          valore aggiunto, pagati  per  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni   di  servizi  destinati  al  ripristino  degli
          immobili distrutti o danneggiati  ubicati  nell'ambito  del
          territorio   delle  regioni  individuate  con  il  suddetto
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
            Visto il comma 2 del citato art. 5-ter,  come  modificato
          dall'art.    1-quater  del decreto-legge 28 agosto 1995, n.
          364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          1995,  n.  438,  che  ha  disposto  che  il  contributo, da
          erogarsi dal 1 gennaio 1996, non  compete  nell'ipotesi  in
          cui  l'imposta  addebitata  per  rivalsa abbia dato luogo a
          detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e  che  le
          disposizioni per la erogazione del suddetto contributo sono
          stabilite  con  il  decreto  del  Ministro delle finanze di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica;
            Visto  l'art.  7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n.
          393,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   25
          settembre  1996,  n. 496, che, modificando l'art. 5-ter del
          decreto-legge  3  maggio  1995,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995,  n. 265, ha
          prorogato fino al  31  dicembre  1997  il  termine  per  la
          concessione  del  contributo  previsto  dal  precitato art.
          5-ter;
            Visto il comma 6-quater dell'art. 23 del decreto-legge 30
          gennaio 1998, n. 6, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30 marzo 1998, n. 61, che ha ulteriormente prorogato
          il predetto termine fino al 31 dicembre 1998;
            Considerato che per effetto  della  predetta  proroga  si
          rende   necessario   stabilire  un  nuovo  termine  per  la
          presentazione   delle   domande   per   l'erogazione    del
          contributo;
                                   Decreta:
                                    Art. 1.
            Le  domande  per  l'erogazione  del  contributo,  di  cui
          all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1995,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995,
          n. 265, ferme restando le modalita' di presentazione  delle
          stesse   stabilite   con   il  decreto  21  febbraio  1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  61  del  13  marzo
          1996,  sono  presentate  ovvero  spedite  a  mezzo  lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento entro il  30  giugno
          1999".