Art. 3.

  Gli  standard minimi di cui al presente provvedimento sono definiti
in  relazione  all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione
di quelli esistenti.
  Per  interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati
a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001 «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
  Nel  caso  di  incremento dei volumi, gli standard minimi di cui al
presente provvedimento si applicano unicamente ai nuovi volumi.
  Gli  standard  minimi  di  cui  al  presente provvedimento non sono
applicabili  agli  interventi  di  costruzione  o ristrutturazione di
alberghi   per   i   quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
provvedimenti  regionali  di recepimento, siano stati presentati agli
uffici   competenti  i  relativi  progetti.  Per  gli  alberghi  gia'
esistenti,  per  i quali e' comunque escluso l'obbligo di adeguamento
ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento
e  Bolzano  potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo,
nell'ambito  delle  iniziative  di  recepimento da adottare entro tre
anni,  motivate  differenti  modalita' di disciplina e di adeguamento
per specifiche strutture.
  Limitatamente  ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero
in  contrasto  con  la  migliore  conservazione  dei  valori  storico
culturali  degli  edifici,  non  e'  obbligatoria l'adesione ai nuovi
standard  per  gli alberghi da insediarsi o gia' insediati in edifici
sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse
storico  e/o  monumentale  o  sottoposte  ad  altre  forme  di tutela
ambientale  o  architettonica,  per  le  quali  si  puo'  derogare in
funzione della loro integrale conservazione e preservazione.