Art. 3.

       Presentazione della domanda per ottenere il passaporto


  1. La domanda di rilascio del passaporto e' presentata:
   a)  in  Italia:  alla  questura o all'ufficio locale distaccato di
pubblica  sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il
domicilio  o  la  dimora  ovvero,  in  mancanza  di questi uffici, al
comando locale dei carabinieri o al comune;
   b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.
   c)  al Ministero degli affari esteri per il rilascio di passaporti
per motivi istituzionali.
  2.  Con  la  domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare
secondo  legge  il  nome,  il cognome, il luogo e data di nascita, la
cittadinanza  italiana,  la residenza anagrafica, la statura e colore
degli  occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di
famiglia,  l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne
penali,  nonche'  di  multe  o  ammende  non pagate relative sempre a
procedimenti  penali,  nonche'  l'esistenza  di  eventuali  misure di
sicurezza  detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti
della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423, l'eventuale esistenza di
obblighi alimentari.
  3.  Di  ogni  domanda  viene  rilasciata  ricevuta.  La  domanda e'
presentata  mediante  apposito  modulo  recante idonea informativa ai
sensi  dell'art.13  del  decreto legislativo n.196/2003 relativo alla
protezione dei dati personali;
  4.  Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali
e  a volto scoperto, conformi alle modalita' previste dalla normativa
ICAO  di  cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare
al  modello  allegato  al  presente  decreto (All.A), delle quali una
autenticata,  qualora  la  domanda  non  sia presentata personalmente
dall'interessato.
  5.  Gli  uffici  competenti  al  rilascio  dei  passaporti,  di cui
all'art.   5   della   legge  n.  1185/1967,  verificata  l'identita'
dell'interessato  nei  modi  stabiliti  dalla  legge, acquisiscono, a
mezzo  scansione  elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna
mano  dell'interessato.  Se,  in una mano, l'impronta del dito indice
non  fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in
successione,  la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e
pollice.
  6.  Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene
rilasciato  un passaporto temporaneo con validita' pari o inferiore a
dodici mesi.
  7.  Qualora,  per  malattia  o  altro  impedimento  non superabile,
certificato  nei  modi  di  legge,  non  possano  essere acquisite le
impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte.
  8.  I  minori  di  anni  12  sono  esenti  dalla  deposizione delle
impronte.