Art. 3. Presentazione della domanda per ottenere il passaporto 1. La domanda di rilascio del passaporto e' presentata: a) in Italia: alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune; b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari. c) al Ministero degli affari esteri per il rilascio di passaporti per motivi istituzionali. 2. Con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonche' di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonche' l'esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'eventuale esistenza di obblighi alimentari. 3. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. La domanda e' presentata mediante apposito modulo recante idonea informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 relativo alla protezione dei dati personali; 4. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalita' previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (All.A), delle quali una autenticata, qualora la domanda non sia presentata personalmente dall'interessato. 5. Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all'art. 5 della legge n. 1185/1967, verificata l'identita' dell'interessato nei modi stabiliti dalla legge, acquisiscono, a mezzo scansione elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice. 6. Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene rilasciato un passaporto temporaneo con validita' pari o inferiore a dodici mesi. 7. Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte. 8. I minori di anni 12 sono esenti dalla deposizione delle impronte.