Art. 3 
 
Art. 56  del  regolamento  -  Indicazioni  dell'imbottigliatore,  del
  produttore,    importatore    e    venditore    -    Qualificazioni
  dell'imbottigliatore 
 
  1. Ai sensi dell'art. 56, par. 2, del  regolamento,  per  tutte  le
categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP: 
    a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono  completare
il    nome    e     l'indirizzo     dell'imbottigliatore     relative
all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione
di   produttori:   «imbottigliato   dall'azienda    agricola    ...»,
«imbottigliato dal  viticoltore...»,  «imbottigliato  all'origine  da
...»,  «imbottigliato  all'origine  dalla   cantina   sociale   ...»,
«imbottigliato   all'origine    dai    produttori    riuniti    ...»,
«imbottigliato all'origine dall'associazione dei  produttori  ...»  e
altre espressioni  similari;  le  predette  menzioni  possono  essere
altresi' completate da altri termini riferiti all'azienda agricola; 
    b)   sono   ammesse    le    seguenti    espressioni    indicanti
l'imbottigliamento nella zona di produzione: 
      «imbottigliato nella zona di produzione»; 
      «imbottigliato in ...» seguita dal nome della DOP o IGP, 
a condizione che l'imbottigliamento  sia  effettuato  nella  zona  in
questione o in stabilimenti situati nelle  sue  immediate  vicinanze,
conformemente  alle  disposizioni  del   relativo   disciplinare   di
produzione; 
    c) le espressioni di cui alle lettere  a)  e  b)  possono  essere
completate dalla dicitura «integralmente prodotto», a condizione  che
il vino sia ottenuto da uve raccolte  esclusivamente  in  vigneti  di
pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.