Art. 3 
 
 
                   Modalita' per la tracciabilita' 
                 e rintracciabilita' delle biomassa 
 
  1.   Il   produttore   che   intende   accedere   al   coefficiente
moltiplicativo k = 1,8 presenta al GSE domanda di qualifica IAFR  per
l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere
b) e c) con le modalita'  di  cui  al  decreto  interministeriale  18
dicembre 2008, ed e' tenuto inoltre a: 
    a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli  anni  per  cui  si
richiede  l'emissione  dei  certificati  verdi,   la   documentazione
indicata  nell'allegato  1  in  relazione  a  ciascuna  tipologia  di
biomassa di cui alla tabella A; 
    b) conservare per l'intero periodo di emissione  dei  certificati
verdi la documentazione  indicata  nell'allegato  1  in  relazione  a
ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per
le verifiche di cui all'art. 4. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
nell'ambito della definizione  della  procedura  tecnica  di  cui  al
seguente art. 4, potra' mettere a  punto  procedure  informatiche  di
applicazione  delle  modalita'  di  cui  al  precedente  comma   1.a,
sostitutive della trasmissione manuale  delle  informazioni  e  della
documentazione da parte degli operatori.