Art. 3 Modalita' per la tracciabilita' e rintracciabilita' delle biomassa 1. Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo k = 1,8 presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) con le modalita' di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ed e' tenuto inoltre a: a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A; b) conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche di cui all'art. 4. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della definizione della procedura tecnica di cui al seguente art. 4, potra' mettere a punto procedure informatiche di applicazione delle modalita' di cui al precedente comma 1.a, sostitutive della trasmissione manuale delle informazioni e della documentazione da parte degli operatori.