Art. 3 
 
 
                       Verifica di conformita' 
 
  1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria  di
discarica in base  alla  caratterizzazione  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto, sono successivamente sottoposti  alla  verifica  di
conformita' per stabilire  se  possiedono  le  caratteristiche  della
relativa categoria  e  se  soddisfano  i  criteri  di  ammissibilita'
previsti dal presente decreto. 
  2. La verifica di conformita' e' effettuata dal gestore sulla  base
dei  dati  forniti   dal   produttore   in   esito   alla   fase   di
caratterizzazione con la medesima  frequenza  prevista  dal  comma  3
dell'art. 2. 
  3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu'   delle   determinazioni    analitiche    impiegate    per    la
caratterizzazione di base.  Tali  determinazioni  devono  comprendere
almeno un test  di  cessione  per  lotti.  A  tal  fine,  nelle  more
dell'emanazione della norma relativa al  test  di  cessione  a  lungo
termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi  di  cui
all'allegato 3 del presente decreto. 
  4. Il gestore e' tenuto a conservare i dati relativi  ai  risultati
delle prove per un periodo di cinque anni.