Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
                      della tutela assicurativa 
 
  1.  L'assicurazione  obbligatoria  riguarda  le  conseguenze  degli
infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed  a  causa  dello
svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante  le
indispensabili  azioni  preliminari  e  finali  di   ogni   gara   od
allenamento ufficiale, ovvero in  occasione  dell'espletamento  delle
attivita' proprie della qualifica di tecnico  o  dirigente  rivestita
nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati. 
  2. L'assicurazione opera a condizione che le attivita'  di  cui  al
comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o
nei  luoghi  previsti  dai   regolamenti   sportivi   delle   singole
organizzazioni. 
  3. L'assicurazione opera senza  limiti  di  eta'  e  per  il  mondo
intero, a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano  svolte
nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai
calendari o da accordi dei soggetti obbligati,  purche'  definiti  in
data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio. 
  4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento,
che coincide con il  pagamento  del  premio  da  parte  del  soggetto
assicurato, e cessa alle ore 24 del  quindicesimo  giorno  successivo
alla data di scadenza del tesseramento stesso.