Art. 3 
 
 
Abrogazione delle indebite restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio
           delle professioni e delle attivita' economiche 
 
  1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui
l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei
soli casi di: 
  a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli  obblighi
internazionali; 
  b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
  c) danno alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'  umana  e
contrasto con l'utilita' sociale; 
  d) disposizioni  indispensabili  per  la  protezione  della  salute
umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
  e) disposizioni ((relative alle attivita'  di  raccolta  di  giochi
pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti  sulla  finanza
pubblica. 
  2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 
  3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto
disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione
degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e
dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di
semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo  e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali  vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di  quanto  disposto
nel presente comma ed e' definita la disciplina  regolamentare  della
materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.)) 
  4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo  di  cui
al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita'  dei
predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33  quinto
comma   della   Costituzione))   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che
l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni  ai  principi  di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto
il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita'  di
offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli
utenti nell'ambito della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai
servizi  offerti.  Gli  ordinamenti  professionali  dovranno   essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto per recepire i seguenti principi: 
  a) l'accesso alla professione e'  libero  e  il  suo  esercizio  e'
fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello
Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico((, tra  cui  in
particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,))e  non
introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla
nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma
societaria, della sede legale della societa' professionale; 
  b)  previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di   seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando
quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
dovra' integrare tale previsione; 
  c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione  deve
conformarsi  a  criteri  che  garantiscano  l'effettivo   svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso
al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere
complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di
primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
  d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto
all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo  come
riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la  pattuizione  dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista  e'  tenuto,
nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al  cliente
il  livello  della  complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento alla  conclusione  dell'incarico.  In  caso  di  mancata
determinazione consensuale del compenso, quando il committente e'  un
ente pubblico, in  caso  di  liquidazione  giudiziale  dei  compensi,
ovvero  nei  casi  in  cui  la  prestazione  professionale  e'   resa
nell'interesse  dei  terzi  si  applicano  le  tariffe  professionali
stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; 
  e) a tutela del cliente, il professionista e'  tenuto  a  stipulare
idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui
al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali
dei professionisti; 
  f) gli ordinamenti professionali dovranno  prevedere  l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di
consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei
consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni
della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente; 
  g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo,  avente  ad  oggetto
l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere
trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
ingannevoli, denigratorie. 
  6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso
alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta' di impresa. 
  7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative
all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle
attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione
restrittiva((, fermo in ogni caso quanto  previsto  al  comma  1  del
presente articolo.)) 
  8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle
attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate
quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto((,fermo in
ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
  9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende: 
  a) la limitazione, in forza  di  una  disposizione  di  legge,  del
numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area
geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni
amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia
determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno; 
  b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di  una
attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno  secondo  l'autorita'
amministrativa; si considera che questo avvenga quando  l'offerta  di
servizi da parte di persone che hanno gia' licenze  o  autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da
parte di tutta la  societa'  con  riferimento  all'intero  territorio
nazionale o ad una certa area geografica; 
  c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al  di  fuori
di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
all'interno di una determinata area; 
  d) l'imposizione di distanze minime  tra  le  localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
  e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'  sedi
oppure in una o piu' aree geografiche; 
  f) la limitazione dell'esercizio  di  una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
  g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'   economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
  h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
beni o servizi, indipendentemente  dalla  determinazione,  diretta  o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o
di altro calcolo su base percentuale; 
  i)  l'obbligo  di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all'attivita' svolta. 
  10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9
precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto((,  fermo  in  ogni  caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
  11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del
comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle
limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita ((l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato)),
entro quattro mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, qualora: 
  a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico((,
tra cui in particolare  quelle  connesse  alla  tutela  della  salute
umana;)) 
  b) la restrizione rappresenti un mezzo  idoneo,  indispensabile  e,
dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui
e' destinata; 
  c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione  diretta  o
indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso  di  societa',  sulla
sede legale dell'impresa. 
  ((11-bis . In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono  invece  esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma  8  i
servizi di taxi e  noleggio  con  conducente  non  di  linea,  svolti
esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.)) 
  ((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la  lettera
d) e' sostituita dalla seguente:)) 
  ((«d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche
conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante
riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le
riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al
35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di
questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini
della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro
avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  2,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  marzo  2010,  n.  42,   ovvero
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  la
determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo
termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si
applicano  alle  procedure  di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
314».)) 
  ((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  ((a) al comma 1, le parole: «In  caso  di»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e  le  parole  da:  «cancellate»
fino  a:  «avvenuto  pagamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La  richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo
l'avvenuto pagamento»;)) 
  ((b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono inserite le
seguenti: «e  regolarizzate»  e  le  parole  da:  «estinte»  fino  a:
«presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «aggiornate
secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  17,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          20, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito
          dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  (Disposizioni  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 20. Nuovo patto di stabilita' interno:  parametri
          di virtuosita' 
              (Omissis). 
              3. Gli enti che, in esito a quanto previsto  dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti  locali  di  cui  al
          primo   periodo    conseguono    l'obiettivo    strutturale
          realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
          cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a  quello
          risultante  dall'applicazione  alle  spese   finali   medie
          2007-2009 della percentuale annua  di  riduzione  stabilita
          per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie  di  cui
          al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo  1
          commi 128 e 129 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.
          Inoltre, il contributo dei predetti enti alla  manovra  per
          l'anno  2012  e'   ridotto   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino  effetti
          negativi, in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,
          superiori a 200 milioni di euro. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  33  della
          Costituzione,  recante   "Costituzione   della   Repubblica
          italiana": 
              "Art. 33. 
              L'arte  e  la  scienza  sono  libere  e  libero  ne  e'
          l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato." . 
              La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  reca  "Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi  nel
          mercato interno". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59   (Attuazione   della
          direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno): 
              "Art. 6 Servizi di trasporto. 1.  Le  disposizioni  del
          presente decreto non si applicano ai servizi  di  trasporto
          aereo, marittimo, per le altre vie navigabili,  ferroviario
          e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani,  di
          taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i  servizi
          di noleggio auto con conducente. 
              2. Ai fini  del  presente  decreto,  non  costituiscono
          servizi di trasporto quelli di: 
              a) scuola guida; 
              b) trasloco; 
              c) noleggio di veicoli e unita' da diporto; 
              d) pompe funebri; 
              e) fotografia aerea.". 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 307, del
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   (Codice
          dell'ordinamento militare), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 307.  Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa 
              (Omissis). 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione generale  dei
          lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con  uno  o
          piu' decreti, gli immobili  militari,  non  compresi  negli
          elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le  seguenti
          procedure: 
              a) le alienazioni, permute, valorizzazioni  e  gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento   giuridico-contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio  che  puo'
          avvalersi del supporto tecnico-operativo  di  una  societa'
          pubblica  o  a  partecipazione  pubblica  con   particolare
          qualificazione professionale ed esperienza commerciale  nel
          settore immobiliare; 
              b) la determinazione del valore dei  beni  da  porre  a
          base d'asta e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa  -
          Direzione generale dei lavori e del demanio, previo  parere
          di  congruita'  emesso  da  una  commissione  appositamente
          nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da  un
          magistrato amministrativo o da un avvocato  dello  Stato  e
          composta da rappresentanti dei  Ministeri  della  difesa  e
          dell'economia e delle finanze, nonche'  da  un  esperto  in
          possesso  di  comprovata  professionalita'  nella  materia.
          Dall'istituzione  della  Commissione  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
          componenti  della  stessa  non  spetta  alcun  compenso   o
          rimborso spese; 
              c) i contratti di trasferimento di  ciascun  bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
              d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
          alla lettera a) sono determinati con decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali  di
          finanza pubblica, e sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinati,  mediante  riassegnazione
          anche in deroga ai limiti previsti per  le  riassegnazioni,
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al 31 dicembre 2013,  agli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  una  quota
          corrispondente al 55  per  cento,  da  assegnare  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato,  e  del  Ministero  della
          difesa, per una  quota  corrispondente  al  35  per  cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314; 
              e)  le  alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere  effettuate  a  trattativa  privata,  se  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi del  presente
          comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
              f) ai fini delle  permute  e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all'articolo  12,  comma  3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.  Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
          le  autorizzazioni  previste   dal   citato   codice   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni  del  citato  codice,  parti
          prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 
              (Omissis).". 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8-bis   del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
          Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.), come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8-bis. Cancellazione di segnalazioni dei  ritardi
          di pagamento 
              1.  Entro  dieci  giorni  dalla  regolarizzazione   dei
          pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di  pagamenti
          da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite
          nelle   banche   dati   devono   essere   integrate   dalla
          comunicazione  dell'avvenuto  pagamento.  La  richiesta  da
          parte   dell'istituto    di    credito    deve    pervenire
          immediatamente dopo l'avvenuto pagamento. 
              2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate,  se
          relative al mancato pagamento di  rate  mensili  di  numero
          inferiore a sei  o  di  un'unica  rata  semestrale,  devono
          essere aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui  al
          comma precedente. 
              3. La Banca d'Italia e'  autorizzata  ad  apportare  le
          dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e
          successivi aggiornamenti,  per  l'attuazione  del  presente
          articolo.".