Art. 3 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2012, i prodotti attualmente  soggetti
a  regime  di  libera  vendita,  contenenti  i  principi   attivi   e
appartenenti ai tipi di prodotto  di  cui  all'art.  1,  non  possono
essere piu' immessi sul mercato ne' vi possono essere piu' mantenuti.