Art. 3 Importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali 1. In tutti i casi previsti dal presente Capo I, l'AIFA rilascia l'autorizzazione all'importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali ad uso umano ai richiedenti, che risultinoregolarmente autorizzati alla produzione ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni e presentino la relativa istanza corredata da idonea documentazione comprovante i requisiti di origine, qualita' e sicurezza di tali prodotti previsti dalla normativa vigente e in conformita' all'allegato 1 del presente decreto. 2. L'AIFA autorizza l'importazione dei prodotti del sangue dopo aver acquisito da parte dei soggetti richiedenti di cui al comma 1 e, qualora ritenuto necessario, da parte delle Autorita' sanitarie dei Paesi esportatori ovvero dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), l'idonea documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. L'autorizzazione rilasciata dall'AIFA ha validita' per un massimo di sei mesi. 4. L'attivita' di importazione autorizzata dall'AIFA puo' essere eseguita anche in piu' fasi, di volta in volta documentate e preventivamente comunicate all'Ufficio di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera (di seguito USMAF) competente in materia di controlli.