Art. 3 
 
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la  predisposizione
  degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto 
 
  1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In relazione alle procedure di  cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.». 
  2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Lo studio di fattibilita'  da  porre  a  base  di  gara  e'
redatto  dal  personale  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   in
possesso   dei   requisiti   soggettivi   necessari   per   la    sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalita'  coinvolte
nell'approccio   multidisciplinare   proprio    dello    studio    di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare  la
redazione  dello  studio  di   fattibilita'   a   soggetti   esterni,
individuati con le procedure previste dal  presente  codice.  ((  Gli
oneri  connessi  all'affidamento  di  attivita'  a  soggetti  esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 14-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare. 
              1. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
              1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art.  153
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   la
          conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza  si
          esprime sulla base dello  studio  di  fattibilita'  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara ovvero sulla base  del  progetto  preliminare  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza  possono
          essere  motivatamente  modificate  o  integrate   solo   in
          presenza  di  significativi  elementi  emersi  nelle   fasi
          successive del procedimento. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  153  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 153. Finanza di progetto. 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di pubblica utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle
          strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti  nella
          programmazione  triennale  e  nell'elenco  annuale  di  cui
          all'art. 128,  ovvero  negli  strumenti  di  programmazione
          formalmente approvati  dall'amministrazione  aggiudicatrice
          sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
          porti, finanziabili  in  tutto  o  in  parte  con  capitali
          privati,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in
          alternativa all'affidamento mediante concessione  ai  sensi
          dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a  base  di
          gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione  di
          un bando finalizzato  alla  presentazione  di  offerte  che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti proponenti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui  all'art.  66  ovvero  di  cui  all'art.  122,  secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
              2-bis. Lo studio di fattibilita' da  porre  a  base  di
          gara  e'  redatto  dal  personale   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  dello  studio  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico del progetto. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'art. 144,
          specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare,   da   questi   presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal  caso  la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche al  progetto  preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 83. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'art.  83  per  il  caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al  contenuto  della  bozza  di  convenzione.  Per   quanto
          concerne le strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,
          l'esame e la valutazione delle proposte sono  svolti  anche
          con riferimento  alla  maggiore  idoneita'  dell'iniziativa
          prescelta a  soddisfare  in  via  combinata  gli  interessi
          pubblici  alla  valorizzazione   turistica   ed   economica
          dell'area  interessata,  alla  tutela   del   paesaggio   e
          dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
          previsti  per  il  rilascio  della  concessione   demaniale
          marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 38. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, o da una societa'  di  revisione
          ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
          nonche'  la  specificazione   delle   caratteristiche   del
          servizio e della gestione, e  dare  conto  del  preliminare
          coinvolgimento di uno  o  piu'  istituti  finanziatori  nel
          progetto; il regolamento detta indicazioni per  chiarire  e
          agevolare le  attivita'  di  asseverazione  ai  fini  della
          valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
          anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'art.
          2578 del codice civile. Tale importo non puo'  superare  il
          2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
          dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso
          di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto
          preliminare deve definire le caratteristiche qualitative  e
          funzionali dei  lavori  ed  il  quadro  delle  esigenze  da
          soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire,  deve
          contenere uno studio con la descrizione del progetto  ed  i
          dati necessari per  individuare  e  valutare  i  principali
          effetti che il progetto puo'  avere  sull'ambiente  e  deve
          essere integrato con le specifiche  richieste  nei  decreti
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno
          2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione  il   progetto   preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'art. 97, anche al fine del  successivo  rilascio  della
          concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In  tale
          fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. Il rilascio  della  concessione
          demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
          progetto definitivo, redatto  in  conformita'  al  progetto
          preliminare approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
          misura pari al 2,5 per cento del valore  dell'investimento,
          come desumibile dallo studio di fattibilita' posto  a  base
          di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
          cauzione definitiva di cui  all'art.  113.  Dalla  data  di
          inizio  dell'esercizio   del   servizio,   da   parte   del
          concessionario e' dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla    gestione
          dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento  del
          costo annuo operativo di esercizio e con  le  modalita'  di
          cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano ove necessario le disposizioni di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando
          le disposizioni relative al contenuto  del  bando  previste
          dal comma 3,  primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a
          quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e  b),  procedere
          come segue: 
              a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non
          comporta  l'aggiudicazione  al  promotore   prescelto,   ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
              b)   provvedere   alla   approvazione   del    progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); 
              c) bandire una nuova  procedura  selettiva,  ponendo  a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con  il  criterio   della   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
              d) ove non  siano  state  presentate  offerte  valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; 
              e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte
          valutate economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella  del
          promotore posta a base di gara,  quest'ultimo  puo',  entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
              f) ove il promotore non  adegui  nel  termine  indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo  e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui  al  comma  9,  terzo  periodo.  Qualora  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   si    avvalgano    delle
          disposizioni del presente comma, non si applicano il  comma
          10, lettere d) ed e), il comma 11  e  il  comma  12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
              16. In relazione a ciascun lavoro inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione di cui all'art. 75, corredata dalla documentazione
          dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti  soggettivi   e
          dell'impegno  a  prestare   una   cauzione   nella   misura
          dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso  di
          indizione di gara ai sensi delle lettere a), b)  e  c)  del
          presente comma. Entro sessanta giorni  dalla  scadenza  del
          termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,  le
          amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche  nel  caso
          in cui sia pervenuta una sola  proposta,  a  pubblicare  un
          avviso con le modalita' di cui all'art. 66  ovvero  di  cui
          all'art. 122, secondo l'importo dei  lavori,  contenente  i
          criteri in base ai quali si procede alla valutazione  delle
          proposte. Le eventuali proposte rielaborate e  ripresentate
          alla luce dei suddetti criteri e  le  nuove  proposte  sono
          presentate entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  di
          detto avviso; le amministrazioni  aggiudicatrici  esaminano
          dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate  e
          non rielaborate, entro sei mesi  dalla  scadenza  di  detto
          termine.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,   verificato
          preliminarmente il possesso dei requisiti,  individuano  la
          proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo  poi  in
          via alternativa a: 
              a) se il progetto preliminare necessita  di  modifiche,
          qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.  58,  comma
          2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso  il
          progetto preliminare e la proposta; 
              b)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, bandire una concessione ai  sensi
          dell'art. 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed
          invitando alla gara il promotore; 
              c)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
              17. Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare  di
          cui  alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma   16,
          l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia  di
          cui all'art. 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a),
          b) e c), si applica il comma 13. 
              18. Il promotore che non risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
              19. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  nella  programmazione
          triennale di cui all'art. 128  ovvero  negli  strumenti  di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto  preliminare,  una  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto,  il  progetto   preliminare   deve   definire   le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  ed  il
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione  del  progetto  ed   i   dati   necessari   per
          individuare e valutare i principali effetti che il progetto
          puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato  con  le
          specifiche  richieste  nei  decreti  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti 5 giugno  2009,  nn.  10/09,
          11/09  e  12/09,  e  successive  modificazioni.  Il   piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui  all'art.  2578  del  codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  21,  dalla  cauzione  di  cui
          all'art. 75, e dall'impegno a prestare una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
          valuta,  entro  tre  mesi,  il  pubblico  interesse   della
          proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice  puo'
          invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare
          le modifiche necessarie per  la  sua  approvazione.  Se  il
          proponente non apporta le modifiche richieste, la  proposta
          non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
          preliminare, eventualmente modificato,  e'  inserito  nella
          programmazione triennale di cui all'art. 128  ovvero  negli
          strumenti di programmazione approvati  dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto in approvazione con le  modalita'  indicate  all'art.
          97; il proponente  e'  tenuto  ad  apportare  le  eventuali
          ulteriori modifiche chieste in  sede  di  approvazione  del
          progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.
          Il progetto preliminare approvato e' posto a base  di  gara
          per  l'affidamento  di  una  concessione,  alla  quale   e'
          invitato il proponente,  che  assume  la  denominazione  di
          promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice  puo'
          chiedere  ai  concorrenti,  compreso   il   promotore,   la
          presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel  bando
          e' specificato che il promotore puo' esercitare il  diritto
          di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
          essere in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,  e
          presentare un'offerta contenente una bozza di  convenzione,
          il  piano  economico-finanziario  asseverato  da  uno   dei
          soggetti  di  cui   al   comma   9,   primo   periodo,   la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione,  nonche'  le  eventuali  varianti   al   progetto
          preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e  13.  Se  il
          promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo'  esercitare,
          entro     quindici     giorni      dalla      comunicazione
          dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e
          divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di  impegnarsi   ad
          adempiere  alle  obbligazioni  contrattuali  alle  medesime
          condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non
          risulta aggiudicatario e  non  esercita  la  prelazione  ha
          diritto  al  pagamento,   a   carico   dell'aggiudicatario,
          dell'importo  delle  spese  per  la  predisposizione  della
          proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se  il  promotore
          esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
          diritto al pagamento, a carico del promotore,  dell'importo
          delle spese per la predisposizione dell'offerta nei  limiti
          di cui al comma 9. 
              20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
          riguardare, in alternativa alla concessione,  la  locazione
          finanziaria di cui all'art. 160-bis. 
              21. Possono presentare le proposte di cui al comma  19,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 8, nonche' i soggetti dotati di  idonei  requisiti
          tecnici,   organizzativi,    finanziari    e    gestionali,
          specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
          articoli 34  e  90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,   lettera   c-bis),   del   decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19  e
          21, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              23. Ai sensi  dell'art.  4  del  presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.».